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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02183/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178, 179 e 161 co. 4 cod. proc. pen. per difetto di notifica, è manifestamente infondato poiché afferente a violazione di norme penali palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, atteso che la notifica al difensore (in luogo dell'imputata) risponde al disposto di cui all'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. nei casi, come quello di specie, il domicilio eletto risulti inidoneo ai fini della notifica (come da accertamento in atti svolto dall'ufficiale giudiziario); considerato che il secondo motivo di ricorso, circa la violazione di legge processuale in ordine all'art. 530 cod. proc. pen., è fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); è altresì volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178, 179 e 161 co. 4 cod. proc. pen. per difetto di notifica, è manifestamente infondato poiché afferente a violazione di norme penali palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute o inutilizzabilità patologica, atteso che la notifica al difensore (in luogo dell'imputata) risponde al disposto di cui all'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. nei casi, come quello di specie, il domicilio eletto risulti inidoneo ai fini della notifica (come da accertamento in atti svolto dall'ufficiale giudiziario); considerato che il secondo motivo di ricorso, circa la violazione di legge processuale in ordine all'art. 530 cod. proc. pen., è fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); è altresì volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]
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