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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05871/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ASTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

I [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento che ha rigettato la richiesta di riesame da questi proposta avverso l'ordinanza del Gip di Trento (05/12/2020) che gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art.416 cod. pen. - in qualità di partecipe ad un'associazione finalizzata a compiere più delitti di cui agli artt. 624-bis, 625, 61 cod. pen. e 628 cod. pen. - e per numerosi reati fine.

2. Le modalità attraverso cui si consumavano le azioni delittuose dell'indagato consistevano nell'individuazione degli obiettivi, con dettagliati sopralluoghi e/o pedinamenti di persone, nel procacciamento dei mezzi di trasporto, intestati ad alcuni sodali, muniti di targhe clonate e con vani nascosti, appositamente predisposti per occultare la refurtiva, nella ricerca e nella locazione di appartamenti da utilizzare quali basi operative, ove, eventualmente, trovare rifugio per evitare controlli da parte delle Forze di polizia, con contratti intestati a terzi, senza precedenti di polizia o penali, nel procacciamento e nella predisposizione di strumenti atti allo scasso ed apparecchi radio programmati per l'ascolto delle comunicazioni intercorrenti tra le Forze dell'ordine.

3. In particolare, il Movilia è ritenuto compartecipe al sodalizio con ruoli di tipo operativo, come autista e palo durante la perpetrazione dei delitti.

Avrebbe svolto mansioni di tipo logistico riguardo ai veicoli individuati nella disponibilità della consorteria quali il reperimento, lo svolgimento di pratiche burocratiche e l'anzidetta predisposizione di vani nascosti all'interno delle vetture utilizzate per la realizzazione di alcuni delitti.

4. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazione di legge, travisamento del fatto, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 273, comma 1 e 274, lett. c), cod. proc. pen.

Il Tribunale di Trento nulla dice con riguardo all'analisi della gravità indiziaria e della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, risultando sul punto l'ordinanza impugnata priva di motivazione.

È errata laddove (p. 2) afferma che l'indagato è stato riconosciuto dalle vittime; che la p.g. lo riconobbe con certezza alla guida dell'auto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (p. 5, ultimo periodo); che si sarebbe interessato (p. 8), a far data dal 2/01/2020, con meccanici/carrozzieri del basso Trentino, circostanza non vera, atteso che il Movilia, commerciante di auto, interloquisce con meccanici astigiani.

Nella conversazione in questione - RT 33/2020, progressiva 92 del 22/01/2020, ore 12.53.46 - si parla di un tappezziere di C.so Torino ad Asti (non in Trentino) e dal tenore della stessa si capisce che si tratta di normale attività commerciale tra due soggetti.

L'ordinanza cautelare si limita a richiamare integralmente le schede personali degli indagati.

Con riguardo all'odierno ricorrente, a p. 17 della stessa si afferma che il Movilia si é messo a disposizione con la propria autovettura VW Golf, descrivendo la giornata del 31 gennaio senza indicare alcun reato.

In tutta l'ordinanza di custodia cautelare nulla viene detto con riguardo agli altri reati contestati all'indagato.

La decisione del Tribunale del riesame è contraddittoria rispetto alla propria motivazione.

Invero, con riguardo ai capi da 4 a 10, il Tribunale, pur rilevando che non vi è gravità indiziaria circa la partecipazione diretta del Movilia agli episodi di furto ivi contestati, respinge in toto la richiesta di riesame, mantenendo validità all'ordinanza originaria per i reati dal capo 4 al capo

10. Con riferimento ai capi da 23 a 27, l'ordinanza impugnata è errata e priva di motivazione perché nulla dice sul ruolo svolto dal Movilia; ed è errata quando liquida velocemente le dedotte eccezioni difensive sui reati asseritamente commessi nel mese di gennaio, in ordine alla loro attribuibilità al ricorrente.

Non vi sono poi sufficienti elementi per contestare il reato associativo al Movilia, riportando l'ordinanza impugnata unicamente l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; alla medesima stregua, è irrilevante l'episodio che riguarda la VW Golf, ossia la telefonata al broker assicurativo Cinieri per assicurare l'autovettura a nome di [OSCURATO:PERSONA], persona sconosciuta all'indagato.

Né l'ordinanza genetica né quella impugnata forniscono alcun elemento sulla gestione, da parte del Movilia, dell'auto in questione.

Il Tribunale travisa i fatti quando trae dalle progressive 336 e 346 RT 33/2020 del 28/01/2020 la convinzione che il Movilia abbia fornito un contributo causale alla fase preparatoria dei furti perpetrati nell'agosto 2019.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale non ha motivato sul rilevante lasso temporale trascorso dai fatti contestati, non argomentando dunque sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione.

5. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova rammentare, in punto di diritto, che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460; in senso conforme, tra le numerose, v. già in precedenza Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» e, più recentemente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»).

3. Ciò detto, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata è viziata da un'evidente contraddizione laddove, esclusa la gravità indiziaria circa la partecipazione del Movilia agli episodi di furto di cui ai capi di incolpazione da 4 a 10 (pp. 7 e 8), riconosce, in un successivo passaggio (pp. 8 e 9), gravità indiziaria ad una attività prodromica peraltro genericamente esplicitata.

La menzionata esclusione della partecipazione diretta del ricorrente ai suddetti capi di incolpazione, peraltro, non è stata in alcun modo considerata ai fini di una rivalutazione complessiva del quadro indiziario.

Appare altresì fondata la doglianza difensiva sulla mancanza di motivazione, con riguardo alla posizione specifica dell'odierno ricorrente con riguardo ai capi da 23 a 27.Il quadro di incertezza sull'effettivo ruolo e sulla effettiva partecipazione dello stesso alla contestata associazione emerge poi evidente laddove il Tribunale del riesame afferma (p. 5) che «La medesima vettura, peraltro, viene riconosciuta in data 31.1.2020 dalla pattuglia della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, operante in quel momento sulla autostrada A22,... dopo che la stessa nel tentare la fuga dopo rocambolesco inseguimento viene affiancata dalla vettura dei militari operanti, i quali entrambi riconoscono il conducente del veicolo nel ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

I detti agenti descrivono l'indagato come persona di sesso maschile, con capelli chiari e barba scura, di giovane età,... , riconoscendo, inoltre, come documentato nella annotazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 357 c.p.p. con certezza l'odierno ricorrente».

Il Tribunale riferisce al Movilia l'episodio testé ricordato pur avendo questo, per come letteralmente è dato leggere, espressamente riguardato il coindagato [OSCURATO:PERSONA].

4. Può, pertanto, dirsi che il Tribunale del riesame di Trento non ha dato conto in maniera specifica ed individualizzante delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, sia con riguardo al reato associativo che con riguardo ai singoli reati fine, di talché la motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti appare in contrasto con i canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative.

5. La censura sulle esigenze cautelari resta evidentemente assorbita.

6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale della libertà di Trento.

La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale della libertà di Trento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 28 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ASTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento che ha rigettato la richiesta di riesame da questi proposta avverso l'ordinanza del Gip di Trento (05/12/2020) che gli applicava la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art.416 cod. pen. - in qualità di partecipe ad un'associazione finalizzata a compiere più delitti di cui agli artt. 624-bis, 625, 61 cod. pen. e 628 cod. pen. - e per numerosi reati fine. 2. Le modalità attraverso cui si consumavano le azioni delittuose dell'indagato consistevano nell'individuazione degli obiettivi, con dettagliati sopralluoghi e/o pedinamenti di persone, nel procacciamento dei mezzi di trasporto, intestati ad alcuni sodali, muniti di targhe clonate e con vani nascosti, appositamente predisposti per occultare la refurtiva, nella ricerca e nella locazione di appartamenti da utilizzare quali basi operative, ove, eventualmente, trovare rifugio per evitare controlli da parte delle Forze di polizia, con contratti intestati a terzi, senza precedenti di polizia o penali, nel procacciamento e nella predisposizione di strumenti atti allo scasso ed apparecchi radio programmati per l'ascolto delle comunicazioni intercorrenti tra le Forze dell'ordine. 3. In particolare, il Movilia è ritenuto compartecipe al sodalizio con ruoli di tipo operativo, come autista e palo durante la perpetrazione dei delitti. Avrebbe svolto mansioni di tipo logistico riguardo ai veicoli individuati nella disponibilità della consorteria quali il reperimento, lo svolgimento di pratiche burocratiche e l'anzidetta predisposizione di vani nascosti all'interno delle vetture utilizzate per la realizzazione di alcuni delitti. 4. Il ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce violazione di legge, travisamento del fatto, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 273, comma 1 e 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale di Trento nulla dice con riguardo all'analisi della gravità indiziaria e della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, risultando sul punto l'ordinanza impugnata priva di motivazione. È errata laddove (p. 2) afferma che l'indagato è stato riconosciuto dalle vittime; che la p.g. lo riconobbe con certezza alla guida dell'auto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (p. 5, ultimo periodo); che si sarebbe interessato (p. 8), a far data dal 2/01/2020, con meccanici/carrozzieri del basso Trentino, circostanza non vera, atteso che il Movilia, commerciante di auto, interloquisce con meccanici astigiani. Nella conversazione in questione - RT 33/2020, progressiva 92 del 22/01/2020, ore 12.53.46 - si parla di un tappezziere di C.so Torino ad Asti (non in Trentino) e dal tenore della stessa si capisce che si tratta di normale attività commerciale tra due soggetti. L'ordinanza cautelare si limita a richiamare integralmente le schede personali degli indagati. Con riguardo all'odierno ricorrente, a p. 17 della stessa si afferma che il Movilia si é messo a disposizione con la propria autovettura VW Golf, descrivendo la giornata del 31 gennaio senza indicare alcun reato. In tutta l'ordinanza di custodia cautelare nulla viene detto con riguardo agli altri reati contestati all'indagato. La decisione del Tribunale del riesame è contraddittoria rispetto alla propria motivazione. Invero, con riguardo ai capi da 4 a 10, il Tribunale, pur rilevando che non vi è gravità indiziaria circa la partecipazione diretta del Movilia agli episodi di furto ivi contestati, respinge in toto la richiesta di riesame, mantenendo validità all'ordinanza originaria per i reati dal capo 4 al capo 10. Con riferimento ai capi da 23 a 27, l'ordinanza impugnata è errata e priva di motivazione perché nulla dice sul ruolo svolto dal Movilia; ed è errata quando liquida velocemente le dedotte eccezioni difensive sui reati asseritamente commessi nel mese di gennaio, in ordine alla loro attribuibilità al ricorrente. Non vi sono poi sufficienti elementi per contestare il reato associativo al Movilia, riportando l'ordinanza impugnata unicamente l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; alla medesima stregua, è irrilevante l'episodio che riguarda la VW Golf, ossia la telefonata al broker assicurativo Cinieri per assicurare l'autovettura a nome di [OSCURATO:PERSONA], persona sconosciuta all'indagato. Né l'ordinanza genetica né quella impugnata forniscono alcun elemento sulla gestione, da parte del Movilia, dell'auto in questione. Il Tribunale travisa i fatti quando trae dalle progressive 336 e 346 RT 33/2020 del 28/01/2020 la convinzione che il Movilia abbia fornito un contributo causale alla fase preparatoria dei furti perpetrati nell'agosto 2019. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale non ha motivato sul rilevante lasso temporale trascorso dai fatti contestati, non argomentando dunque sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione. 5. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova rammentare, in punto di diritto, che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; in senso conforme, tra le numerose, v. già in precedenza Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» e, più recentemente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). 3. Ciò detto, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata è viziata da un'evidente contraddizione laddove, esclusa la gravità indiziaria circa la partecipazione del Movilia agli episodi di furto di cui ai capi di incolpazione da 4 a 10 (pp. 7 e 8), riconosce, in un successivo passaggio (pp. 8 e 9), gravità indiziaria ad una attività prodromica peraltro genericamente esplicitata. La menzionata esclusione della partecipazione diretta del ricorrente ai suddetti capi di incolpazione, peraltro, non è stata in alcun modo considerata ai fini di una rivalutazione complessiva del quadro indiziario. Appare altresì fondata la doglianza difensiva sulla mancanza di motivazione, con riguardo alla posizione specifica dell'odierno ricorrente con riguardo ai capi da 23 a 27.Il quadro di incertezza sull'effettivo ruolo e sulla effettiva partecipazione dello stesso alla contestata associazione emerge poi evidente laddove il Tribunale del riesame afferma (p. 5) che «La medesima vettura, peraltro, viene riconosciuta in data 31.1.2020 dalla pattuglia della [OSCURATO:PERSONA] di Trento, operante in quel momento sulla autostrada A22,... dopo che la stessa nel tentare la fuga dopo rocambolesco inseguimento viene affiancata dalla vettura dei militari operanti, i quali entrambi riconoscono il conducente del veicolo nel ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I detti agenti descrivono l'indagato come persona di sesso maschile, con capelli chiari e barba scura, di giovane età,... , riconoscendo, inoltre, come documentato nella annotazione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ex art. 357 c.p.p. con certezza l'odierno ricorrente». Il Tribunale riferisce al Movilia l'episodio testé ricordato pur avendo questo, per come letteralmente è dato leggere, espressamente riguardato il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Può, pertanto, dirsi che il Tribunale del riesame di Trento non ha dato conto in maniera specifica ed individualizzante delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, sia con riguardo al reato associativo che con riguardo ai singoli reati fine, di talché la motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti appare in contrasto con i canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze investigative. 5. La censura sulle esigenze cautelari resta evidentemente assorbita. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale della libertà di Trento. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale della libertà di Trento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 s
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