CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 1956
Cassazione n. 07911/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg.27387/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio rispetto ad un giudizio di appello che si è svolto quando l'istituto era già vigente, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non potendosi quindi giustificare alcun ampliamento della cognizione del giudizio rescissorio limitato alla rideterminazione della pena, essendo l'affermazione di responsabilità coperta dal giudicato parziale, non assumendo evidentemente alcuna rilevanza rispetto al caso concreto l'evoluzione giurisprudenziale rispetto alla continuazione, ed il riferimento al comportamento successivo al reato, trattandosi di condotte di reato reiterate poste in essere in tempi diversi (Sez. 4 n. 35813 del 12/05/2021, Rv. 281854); letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che appare reiterativa delle medesime doglianze già valutate come inammissibili; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammend a Così de