CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05428tM) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ..uso la sentenza dei 24/1i/2021 della (ORTE APPELLO di TORINO Jarr avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] n-:.,.E CENCI; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 24 novembre 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 12 giugno 2021, a seguii() di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha disposto il dissequestro e la restituzione del denaro e del telefono cellulare, confermando nel resto la decisione. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce genericamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) per omessa motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, oltre che privo della enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che le sorreggono. Il ricorrente contesta in modo assai vago la valutazione compiuta dai Giudici di merito, sorretta invece da motivazione non sindacabilein sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla gravità del fatto e sulla pericolosità del soggetto, anche aila luce del suo precedente penale specifico (pag. 3 della sentenza. impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il