CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04922/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Genova del 4 giugno 2025, che ha parzialmente riformato la decisione resa il 26 marzo 2024 dal Tribunale di Genova, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, dichiarando non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle fatture emesse nell'anno di imposta 2014, disapplicando la recidiva e rideterminando la pena in un anno, dieci mesi e quindici giorni di reclusione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, del trattamento sanzionatorio, non essendo stata ancorata al minimo edittale la pena base, è manifestamente infondato, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, ed è comunque manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte di appello ragionevolmente escluso la possibilità di ridurre la pena base, in ragione della particolare intensità del dolo, desunta dall'elevato importo delle fatture emesse e dal carattere non occasionale della condotta, replicata nell'anno successivo e posta in essere anche nell'anno precedente (sebbene il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione), pena base del resto calcolata in misura di poco superiore al minimo edittale (pag. 3 della decisione gravata), dovendosi in proposito richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l