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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31241/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha confermato la sua condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di concorso in bancarotta societaria distrattiva e documentale.

2. Considerato che i due motivi di ricorso dedotti, con i quali si denuncia l'erroneità dei criteri valutativi attraverso i quali si è affermata la responsabilil:à del ricorrente, quale amministratore di diritto della società fallita "Autotrasporti emiliana inerti" oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione del provvedimento impugnato), sono generici, privi di confronto con le argomentazioni dei giudici d'appello e formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità poiché in fatto, volte a chiedere al Collegio una rivalutazione degli elementi di prova già esaminati dalla Corte d'Appello e dal giudice di primo grado.

In particolare, si cerca di sganciare il ricorrente dal contesto di amministrazione della fallita, sminuendo il suo ruolo gestorio, ma senza denunciare specifici travisamenti della prova nei quali sia caduta la Corte d'Appello, né aporie argomentative.

Ed invece, la sentenza impugnata ha centrato i punti essenziali della verifica relativa alla responsabilità del ricorrente, sia in punto di fatto che di diritto.

2.1. Rilevato che il ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui denuncia vizio di travisamento della prova, richiamando le ragioni di ricorso: anche gli argomenti aggiunti con tale atto, tuttavia, non riescono a superare il vaglio di ammissibilità; in particolare, la circostanza che l'amministratore di fatto della fallita, [OSCURATO:PERSONA], abbia costantemente preso parte alla gestione della società, anche dopo la nomina del ricorrente ad amministratore formale unico, non esclude la responsabilità gestoria di quest'ultimo, né in linea teorica, né secondo quanto risulta dalla più ampia prova presa in esame dai giudici di merito.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che ha confermato la sua condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di concorso in bancarotta societaria distrattiva e documentale. 2. Considerato che i due motivi di ricorso dedotti, con i quali si denuncia l'erroneità dei criteri valutativi attraverso i quali si è affermata la responsabilil:à del ricorrente, quale amministratore di diritto della società fallita "Autotrasporti emiliana inerti" oltre ad essere meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione del provvedimento impugnato), sono generici, privi di confronto con le argomentazioni dei giudici d'appello e formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità poiché in fatto, volte a chiedere al Collegio una rivalutazione degli elementi di prova già esaminati dalla Corte d'Appello e dal giudice di primo grado. In particolare, si cerca di sganciare il ricorrente dal contesto di amministrazione della fallita, sminuendo il suo ruolo gestorio, ma senza denunciare specifici travisamenti della prova nei quali sia caduta la Corte d'Appello, né aporie argomentative. Ed invece, la sentenza impugnata ha centrato i punti essenziali della verifica relativa alla responsabilità del ricorrente, sia in punto di fatto che di diritto. 2.1. Rilevato che il ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui denuncia vizio di travisamento della prova, richiamando le ragioni di ricorso: anche gli argomenti aggiunti con tale atto, tuttavia, non riescono a superare il vaglio di ammissibilità; in particolare, la circostanza che l'amministratore di fatto della fallita, [OSCURATO:PERSONA], abbia costantemente preso parte alla gestione della società, anche dopo la nomina del ricorrente ad amministratore formale unico, non esclude la responsabilità gestoria di quest'ultimo, né in linea teorica, né secondo quanto risulta dalla più ampia prova presa in esame dai giudici di merito. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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