CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 1 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 20 ottobre 2017 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di ricettazione, riconosciuta l'attenunate del fatto di particolare tenuità. Considerato che il ricorso, con cui si contesta genericamente la motivazione posta a fondamento della condanna per il delitto di ricettazione nonché il trattamento sanzionatorio irrogato, è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Ritenuto che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 15 novembre 2022 Il Consigliere s nsore [OSCURATO:PERSONA]