CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00491/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2559/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in data 30 giugno 2021, Oggetto: tributi – estratto di ruolo N.2559/20 R.G. Est. F. D’Aquino elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 141 –controricorrente – avverso la sentenza della CTR del Molise n. 446/01/19 depositata il 10 luglio 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’iscrizione a ruolo straordinario relativa a IVA del periodo di imposta 2009, oltre sanzioni e interessi. Come risulta dalla sentenza impugnata, la contribuente era stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 con decreto del 12 febbraio 2009 e aveva depositato tardivamente la dichiarazione IVA di cui all’art. 74-bis, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ( quattro mesi dalla designazione dell’organo gestorio) in data 7 agosto 2009 , deducendo il difetto di motivazione e la nullità dell’iscrizione a ruolo straordinaria. Nella sentenza impugnata si dà atto che la cartella di pagamento emessa in data 14 dicembre 2012è stata oggetto di separato giudizio. 3. La CTP di Campobasso ha accolto il ricorso in relazione alle sanzioni. 4. La CTR del Molise , con sentenza in data 10 luglio 2019 , per quanto qui di interesse, ha parzialmente accolto l’appello principale dell’Ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto che all’atto dell a ammissione della società all’amministrazione straordinaria, il decreto ministeriale di cui all’art. 2, comma 2-bis d.l. n. 347/2003 comporta l’applicazione dell’art. 48 d. lgs. 8 luglio 1997, n. 270 e lo spossessamento del debitore, ma non vieta il pagamento dei debiti pregressi, salva l’autorizzazione giudizialee comporta la necessità che N.2559/20 R.G. Est. F. D’Aquino il creditore iscriva a ruolo il credito al fine dell’insinuazione allo stato passivo. Ha, poi, ritenuto che l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria comporta la non debenza delle sanzioni ma obbliga al pagamento degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per tardiva presentazione della dichiarazione IVA. 5. Propone ricorso per cassazione l’ufficio, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la società contribuente, la quale si è successivamente costituita con nuovi difensori. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che la società contribuente aveva impugnato sia l’estratto di ruolo relativo alle somme iscritte in dipendenza dell’omesso versamento IVA, sia la successiva cartella e che la controversia relativa alla cartella è stata definita con sentenza della CTR del Molise n. 445/01/2019, con la quale sarebbero stati dovuti i compensi di riscossione. Invoca, pertanto, il giudicato esternoivi formatosi. 1.2. Con il secondomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. d) d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546con riferimento all’art. 100 cod. proc. civ., dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso in quanto proposto avverso atto non autonomamente impugnabile. Osserva il ricorrente che il documento chiamato estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, essendo la successiva cartella stata impugnata in separato giudizio conclusosi con la menzionata sentenza della CTR Molise n. 445/01/2019. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. N.2559/20 R.G. Est. F. D’Aquino 132 cod. proc. civ., essendo la sentenza affetta da motivazione meramente apparente. 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli artt. 54-bis e 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 48 d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, dell’art. 13 d. lgs. 18 dicembre [1997], n. 471, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la debenza delle sanzioni in costanza dell’amministrazione straordinaria. Deduce parte ricorrente che l’amministrazione straordinaria persegue la finalità del risanamento o della liquidazione dell’attivo dell’impresa insolvente e che ciò non sia ostativo all’applicazione delle sanzioni, ove le stesse riguardino sia crediti insorti prima dell’apertura della procedura, sia crediti successivi 2. Il secondo motivo , il quale assume ruolo pregiudiziale ed assorbente, è fondato.Risulta accertato nella sentenza impugnata che «oggetto di ricorso introduttivo non è la cartella di pagamento (separatamente impugnata) bensì l’iscrizione a ruolo degli importi sopraindicati» (pag. 2, punto 8.5). Su tale circostanza ritorna parte ricorrente in memoria, ove osserva che tale impugnazione è, del resto, risultata complementare alla concorrente impugnazione della cartella di pagamento sulla quale altro giudice si è pronunciato (« è la stessa controparte a riconoscere che la successiva cartella è stata impugnata in separato giudizio»). 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 12, comma 4- bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis d.l. n. 146 / 2021, conv. dalla l. n. 215/2021 l’estratto di ruolo, anche per i procedimenti pendenti all’entrata in vigore della menzionata novella, non è più impugnabile, essendo il contribuente privo di interesse ad agire ed essendo il difetto di interesse rilevabile sino al momento della N.2559/20 R.G. Est. F. D’Aquino decisione, salvo che il contribuente provi nel corso del giudizio (anche con memoria e con deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. il proprio interesse ad agire (Cass., Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283). Deve, pertanto, ritenersi che il ricorrente sia privo di interesse ad impugnare l’estratto di ruolo e che lo stesso non ha provato l’esistenza del residuo interesse ad agire in questo procedimento a termini della disciplina sopravvenuta. 4. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo e, non potendo la causa essere proposta, la sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., dichiarandosi inammissibile l’originario ricorso. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate essendosi la giurisprudenza di legittimità consolidata successivamente alla proposizione del ricorso. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. e dichiara inammissibile