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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20257/2026

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ante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 573/2025depositata il 01/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La causa nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale diTempio Pausania in favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. perNumero registro generale 18675/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 20257/2026Data pubblicazione 16/06/2026il pagamento del saldo prezzo dovuto in forza di un contratto di cessionedi quote della [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione, eccependo l’incompetenza delTribunale ordinario e sostenendo la competenza della Sezionespecializzata in materia di impresa del Tribunale di Cagliari, poiché lacontroversia riguarderebbe il trasferimento di partecipazioni sociali dicontrollo.Nel giudizio di opposizione ha inoltre formulato domandericonvenzionali di risoluzione del contratto per aliud pro alio, annullamentoper dolo o errore e risarcimento danni, chiedendo anche la chiamata incausa di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice istruttore, con provvedimento del 24/5/2025, ha respintol’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e haritenuto la non manifesta infondatezza della prospettazione dell’oppostacirca la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], vertendosi inmateria di inadempimento contrattuale; successivamente, con ordinanzacomunicata il 2/7/2025, ha confermato il proprio precedenteprovvedimento.[OSCURATO:SOCIETA] ha quindi proposto regolamento di competenza avversol’ordinanza confermativa, mentre [OSCURATO:PERSONA], depositando memoriadifensiva, e il Procuratore Generale, depositando le sue conclusioni, nehanno eccepito l’inammissibilità, sia per tardività sia perché ilprovvedimento impugnato non avrebbe natura decisoria sulla competenza.2) Nel corso del giudizio è intervenuta, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], rinunciaal ricorso, con atto del 3/4/2024, ritualmente comunicata alla partecostituita; il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia (atto del 2/4/2026).La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di regolamento dicompetenza, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.cPertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio e si dispone lacompensazione delle spese.Numero registro generale 18675/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 20257/2026Data pubblicazione 16/06/2026 P.Q.MLa Corte, visto l’atto di rinuncia della ricorrente e l’accettazione delcontroricorrente, dichiara l’estinzione del giudizio, a spese compensate.Così deciso in Roma il giorno 29/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 573/2025depositata il 01/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La causa nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale diTempio Pausania in favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. perNumero registro generale 18675/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 20257/2026Data pubblicazione 16/06/2026il pagamento del saldo prezzo dovuto in forza di un contratto di cessionedi quote della [OSCURATO:SOCIETA][OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione, eccependo l’incompetenza delTribunale ordinario e sostenendo la competenza della Sezionespecializzata in materia di impresa del Tribunale di Cagliari, poiché lacontroversia riguarderebbe il trasferimento di partecipazioni sociali dicontrollo.Nel giudizio di opposizione ha inoltre formulato domandericonvenzionali di risoluzione del contratto per aliud pro alio, annullamentoper dolo o errore e risarcimento danni, chiedendo anche la chiamata incausa di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice istruttore, con provvedimento del 24/5/2025, ha respintol’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e haritenuto la non manifesta infondatezza della prospettazione dell’oppostacirca la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], vertendosi inmateria di inadempimento contrattuale; successivamente, con ordinanzacomunicata il 2/7/2025, ha confermato il proprio precedenteprovvedimento.[OSCURATO:SOCIETA] ha quindi proposto regolamento di competenza avversol’ordinanza confermativa, mentre [OSCURATO:PERSONA], depositando memoriadifensiva, e il Procuratore Generale, depositando le sue conclusioni, nehanno eccepito l’inammissibilità, sia per tardività sia perché ilprovvedimento impugnato non avrebbe natura decisoria sulla competenza.2) Nel corso del giudizio è intervenuta, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], rinunciaal ricorso, con atto del 3/4/2024, ritualmente comunicata alla partecostituita; il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia (atto del 2/4/2026).La rinuncia determina l’estinzione del giudizio di regolamento dicompetenza, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.cPertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio e si dispone lacompensazione delle spese.Numero registro generale 18675/2025Numero sezionale 1946/2026Numero di raccolta generale 20257/2026Data pubblicazione 16/06/2026 P.Q.MLa Corte, visto l’atto di rinuncia della ricorrente e l’accettazione delcontroricorrente, dichiara l’estinzione del giudizio, a spese compensate.Così deciso in Roma il giorno 29/4/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
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