Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27984/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ufito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cy(e ha concluso chiedendo 1364;ù-,,344, udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trani, in funzione di giudice di appello,in riforma della pronuncia assolutoria pronunciata dal Giudice di Pace, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che al risarcimento del danno in favore della predetta persona offesa, costituitasi parte civile. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 568, comma 5 cod. proc. pen. e 36 d.lgs. 274/2000, in quanto la sentenza di assoluzione non era appellabile, ma soltanto ricorribile per cassazione dal P.M.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione del reato, risultando fondato il ricorso. dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso e disporsi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Preliminarmente si osserva che il termine di prescrizione del reato non è ancora maturato al momento della decisione, scadendo esso il 26.5.2022 (data di consumazione del reato: 13.7.2014 + sette anni e mezzo = 13.1.2022 cui devono aggiungersi 133 giorni di sospensione per il rinvio intervenuto in primo grado).

2. Ciò posto, si osserva che la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è impugnabile dal P.M. unicamente con il ricorso per cassazione (ex multis, Sez. 5, n. 19331 __SUL h + del 30/04/2012, Rv. 252902),)Tappello proposto dal PM avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile o, qualora ne ricorressero i requisiti, trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. alla Corte di Cassazione.

La sentenza impugnata, invero, non era stata impugnata anche dalla parte civile che invece può appellare agli effetti civili icircostanza che avrebbe imposto la applicazione dell'art. 580 c.p.p. (Sez. 5, Sentenza n. 41504 del 16/09/2009, Rv. 245102).

Sicché, ora, qualificato come ricorso per cassazione l'atto di appello del P.M., che risulta fondato, avendo esso posto in evidenza le incongruenze e i vizi della sentenza assolutoria di primo grado , lamentando che essa non aveva tenuto adeguatamente conto delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri elementi che ne corroboravano l'attendibilità, s'impone l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Trani.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di TRANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ufito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cy(e ha concluso chiedendo 1364;ù-,,344, udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trani, in funzione di giudice di appello,in riforma della pronuncia assolutoria pronunciata dal Giudice di Pace, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che al risarcimento del danno in favore della predetta persona offesa, costituitasi parte civile. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 568, comma 5 cod. proc. pen. e 36 d.lgs. 274/2000, in quanto la sentenza di assoluzione non era appellabile, ma soltanto ricorribile per cassazione dal P.M. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione del reato, risultando fondato il ricorso. dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso e disporsi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Preliminarmente si osserva che il termine di prescrizione del reato non è ancora maturato al momento della decisione, scadendo esso il 26.5.2022 (data di consumazione del reato: 13.7.2014 + sette anni e mezzo = 13.1.2022 cui devono aggiungersi 133 giorni di sospensione per il rinvio intervenuto in primo grado). 2. Ciò posto, si osserva che la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è impugnabile dal P.M. unicamente con il ricorso per cassazione (ex multis, Sez. 5, n. 19331 __SUL h + del 30/04/2012, Rv. 252902),)Tappello proposto dal PM avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile o, qualora ne ricorressero i requisiti, trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. alla Corte di Cassazione. La sentenza impugnata, invero, non era stata impugnata anche dalla parte civile che invece può appellare agli effetti civili icircostanza che avrebbe imposto la applicazione dell'art. 580 c.p.p. (Sez. 5, Sentenza n. 41504 del 16/09/2009, Rv. 245102). Sicché, ora, qualificato come ricorso per cassazione l'atto di appello del P.M., che risulta fondato, avendo esso posto in evidenza le incongruenze e i vizi della sentenza assolutoria di primo grado , lamentando che essa non aveva tenuto adeguatamente conto delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri elementi che ne corroboravano l'attendibilità, s'impone l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e di quella di primo grado con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Trani. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché quella di primo grado con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di
Sentenza Cassazione n. 27984/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris