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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 dicembre 2021

Cassazione n. 28399/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17264/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00207660994; -intimata – avverso la sentenza n. 2390/2021 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 25/12/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimata non risulta costituit a nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dallaL. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituitecon l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17264/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 00207660994; -intimata – avverso la sentenza n. 2390/2021 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 25/12/2021; letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che l’intimata non risulta costituit a nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dallaL. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva dell’intimata. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituitecon l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Rom
Decreto Cassazione n. 28399/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris