CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 07366/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026PREMESSO CHETiziana Chiarappa ha chiamato in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo alTribunale di Bari di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte a uncontratto di compravendita di un immobile e l’avvenuto trasferimento dellaproprietà del bene; in subordine ha chiesto l’esecuzione in forma specificadel trasferimento della proprietà del bene ai sensi dell’art. 2932 c.c. Si ècostituito Fantasia, che ha anzitutto eccepito l’incompetenza del Tribunale,essendo stata apposta nel contratto una clausola di arbitrato irrituale.Il Tribunale di Trani, con la sentenza n. 1820/2018, ha ritenuto fondatal’eccezione e ha quindi dichiarato la propria incompetenza in favore delcollegio arbitrale.La sentenza è stata appellata da Chiarappa, che contestava la declaratoriadi incompetenza sostenendo che, trattandosi di arbitrato irrituale, lasentenza era impugnabile con l’appello. L’appellante sottolineava come ladomanda principale avesse ad oggetto l’accertamento dell’autenticità dellesottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita che costituival’antecedente logico-giuridico di ogni altro accertamento, compresa lastessa validità ed efficacia della clausola compromissoria.Con la sentenza n. 1776/2022 la Corte d’appello di Bari ha dichiaratol’inammissibilità del gravame.La Corte d’appello ha osservato come preliminare fosse la verificadell’appellabilità della sentenza. Al riguardo ha sottolineato che, a seguitodella riforma del 2006, costituendo l’arbitrato irrituale un istituto atipicoderogatorio dell’istituto tipico regolato dalla legge, in mancanza di unavolontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dallaclausola compromissoria, il deferimento ad arbitri costituisce espressionedella volontà delle parti di fare riferimento all’istituto tipico dell’arbitrato,conclusione che trova conferma, nel caso in esame, nel tenore letteralecomplessivo della clausola in cui si parla di decisione e si fa riferimento“all’esperito lodo arbitrale”, indici inequivocabili della natura ritualeNumero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell’arbitrato. Così qualificato l’arbitrato, l’appello – ha concluso la Corteterritoriale – andava dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 42 c.p.c.Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Memoria è stata depositata dal controricorrente e dalla ricorrente.CONSIDERATO CHEIl ricorso è articolato in cinque motivi.1) Il primo motivo denuncia “violazione dell'art. 339 c.p.c. e falsaapplicazione dell'art. 42 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”: ilTribunale di Bari ha affermato che Fantasia aveva eccepito l’incompetenzadel Tribunale in forza della clausola di arbitrato irrituale e tale eccezione èstata ritenuta fondata dal medesimo Tribunale, che ha quindiespressamente qualificato come irrituale l’arbitrato oggetto della clausolacompromissoria; l’unico mezzo di impugnazione esperibile era quindil’appello e non il regolamento di competenza in base al principiodell’apparenza.Il motivo è infondato. È vero che l’eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è statadi esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, ma ilTribunale, nell’accogliere l’eccezione, non ha affatto qualificato comeirrituale l’arbitrato, bensì ha sempre fatto chiaramente riferimento allacompetenza arbitrale e ha concluso “per la declinatoria della competenzadel Tribunale adito a favore degli arbitri”. Trattandosi di declinatoria dicompetenza l’unico rimedio esperibile, anche sulla base del principiodell’apparenza, era il regolamento di competenza e non l’appello.2) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il secondo motivo contesta “violazione degli artt. 112, 324 e 342 c.p.c.,in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”: la Corte d’appello è giunta alladichiarazione di inammissibilità del gravame dopo avere offerto la propriaqualificazione di arbitrato rituale, diversa da quella stabilita dal giudice diprimo grado e in mancanza di eccezione o motivo di impugnazione diNumero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026alcuna delle parti circa la qualificazione giuridica della clausolacompromissoria.b) Il terzo motivo lamenta “violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., degliartt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”: la Corted’appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame preliminarmentequalificando l’arbitrato come rituale senza che fosse statoprecedentemente attivato il contraddittorio su tale questione,interpretativa della volontà delle parti e quindi di fatto.I motivi sono infondati. La ricorrente parte infatti dalla premessa erronea,come si è visto in relazione al primo motivo, secondo cui il Tribunaleavrebbe qualificato la clausola quale arbitrato irrituale. La Corte d’appellonon ha quindi violato il principio della domanda e della necessariasottoposizione del rilievo d’ufficio di questioni al contraddittorio delle parti,ma ha semplicemente condiviso la declaratoria di ritualità della clausolaimplicitamente operata dal primo giudice.3) Il quarto e il quinto motivo sono tra loro strettamente connessi.a) Il quarto motivo, proposto in subordine rispetto ai precedenti, fa valere“violazione dell’art. 1362, comma 1 e 2, nonché dell’art. 1363 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”: si rileva come il comportamento delleparti, anche successivo alla stipulazione del contratto e anche processuale,imponesse alla Corte d’appello di interpretare la clausola compromissoriaquale clausola di arbitrato irrituale; controparte aveva eccepitol’inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda qualeeffetto di arbitrato irrituale e in grado d’appello, ove la ricorrenteargomentava circa la pacifica natura irrituale dell’arbitrato, nulla ha maiobiettato su tale punto; la Corte d’appello ha anche violato la regola di cuiall’art. 1363 c.c. non avendo interpretato l’art. 12 del contratto alla luce diquanto stabilito dal successivo art. 13 del contratto.b) Il quinto motivo è articolato in tre sotto motivi che denunciano: b1)“violazione dell’art. 132, n. 4, e 111, comma 6, Cost., in relazione all’art.Numero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026360, n. 4, c.p.c.” per mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale; b2) sotto altro aspetto“omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c.”; b3) sottoulteriore aspetto, “violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazioneall’art. 360, n. 3, c.p.c.”. La Corte d’appello ha poi affermato che lascrittura privata ha la forma e il contenuto di un preliminare di vendita;tale affermazione circa il contenuto di contratto preliminare della scritturaè stata resa prima della motivazione circa l’inammissibilità dell’appello enon è nemmeno funzionale alla successiva motivazione e pronunciapregiudiziale circa l’inammissibilità dell’appello. Con tale statuizione laCorte d’appello ha anche rigettato nel merito la domanda principaleproposta dall’attrice circa la natura del contratto quale immediatamentetraslativo. È quindi opportuna la proposizione del motivo, volta a evitareche controparte, nel futuro auspicato giudizio di rinvio, possa invocare ilgiudicato su tale punto. La pronuncia della Corte d’appello sul punto èviziata da mancanza di motivazione, mancato esame dei fatti storicirilevanti dedotti dalla ricorrente e, in ogni caso, la soluzione contrasta conle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.I motivi, nelle loro varie articolazioni, sono inammissibili in quantocensurano considerazioni della Corte d’appello che la medesima haespresso in via incidentale, senza che abbiano alcun rilievo rispetto alladecisione di inammissibilità dell’appello, appunto basata sulla necessariaimpugnazione con il regolamento di competenza della declaratoria diincompetenza posta in essere dal giudice di primo grado.Il ricorso va pertanto rigettato nel suo complesso.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pariNumero registro generale 4210/2023Numero sezionale 458/2026Numero di raccolta generale 7366/2026Data pubblicazione 27/03/2026a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 5.700,di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori dilegge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoNumero registro generale 8561/2026Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 23836/2026Data pubblicazione 22/07/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:CORREZIONEDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - ERROREMATERIALEDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALESu istanza iscritta d’ufficio al n. 8561/2026 R.G. a:per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. racc. gen.7366/2026 pubblicata il 27/03/2026 della seconda sezione civiledella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE resa nel giudizio r.g. n.4210/2023 su ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8561/2026Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 23836/2026Data pubblicazione 22/07/2026RILEVATO CHECon l’istanza sopra indicata la difesa della partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del suo difensorericorre al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporrela correzione materiale dell’ordinanza n. racc. gen. 7366/2026pubblicata il 27/03/2026 della seconda sezione civile aggiungendoal P.Q.M. la distrazione delle spese di lite liquidate in favoredell’avv.to [OSCURATO:PERSONA];RITENUTO CHEDalla lettura degli atti risulta che l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto, nel controricorso e nella memoria, la distrazione in suofavore, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosiantistatario;come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso diomessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese propostadal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., enon dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiestadi distrazione qualificarsi come domanda autonoma;la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con ildisposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa sirichiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto ilcredito del difensore per onorari e spese – consente il migliorerispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensoreanticipatario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedioapplicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche neiNumero registro generale 8561/2026Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 23836/2026Data pubblicazione 22/07/2026confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n.8578);l’istanza, quindi, va accolta, disponendo che l’ordinanza diquesta Corte n. racc. gen. 7366/2026 pubblicata il 27/03/2026 resanel giudizio r.g. n. 4210/2023 sia corretta mediante l’aggiunta nelP.Q.M. dopo le parole «condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) eaccessori di legge» delle parole con distrazione in favore dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] quale procuratore antistatario ex art. 93 cod. proc.civ.»;per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sullespese del presente procedimento;in proposito deve richiamarsi la pronuncia delle Sezioni Unitedi questa Corte con la quale si è affermato il seguente principio didiritto: Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt.287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrastotra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perchéin nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza aisensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte nonrichiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanzadi rettifica (Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744- 01).P. Q. M.La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza dellaseconda sezione di questa Corte n. racc. gen. 7366/2026Numero registro generale 8561/2026Numero sezionale 1741/2026Numero di raccolta generale 23836/2026Data pubblicazione 22/07/2026pubblicata il 27/03/2026 resa nel giudizio r.g. n. 4210/2023 siacorretto mediante l’aggiunta delle parole «con distrazione in favoredell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale procuratore antistatario ex art. 93cod. proc. civ.» dopo le parole «condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrenteche liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spesegenerali (15%) e accessori di legge»;manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza anorma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondaSezione Civile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.