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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 10150/2022

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RLOCUTORIA sul ricorso 28578/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c s.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro eertA [OSCURATO:PERSONA] t , Co& • [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ===ri C.C113(4‘0"4- 3A 1irCr in . [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 1214/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons.

Lina RUBINO 1.- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi ed illustrato da memoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la cassazione della sentenza n.1214 del 2019 emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 22 maggio 2019, con la quale è stato accolto l'appello del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e si è confermato il rigetto delle domande, proposte da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Mediocredito, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per essersi sulle stesse e sulle rimanenti domande formato il giudicato a seguito della sentenza n. 1617 del 2014 della Corte d'appello di Firenze e della sentenza n. 6680 del 2018 della Corte di cassazione, che dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza del giudice fiorentino, con condanna degli odierni ricorrenti alla restituzione delle somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA] in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal versamento e alle spese legali.

2. - Resiste con controricorso illustrato da memoria il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3. - All'origine di questa complessa vicenda è un contratto di leasing concluso nel 2005: il Caruso chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di provvedere all'acquisto di un veicolo Bentley di proprietà della GMG Motors, affinché gli venisse concesso in locazione finanziaria; sottoscriveva poi con [OSCURATO:PERSONA] il contratto di locazione finanziaria e le dava comunicazione dell'avvenuta consegna del bene inoltrando un verbale di consegna sottoscritto dal fornitore GMG Motors e dall'utilizzatore Caruso; la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a versare il saldo del prezzo di vendita a GMG Motors ; la [OSCURATO:PERSONA] di Caruso e c. s.a.s. rilasciava a [OSCURATO:PERSONA] una fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Caruso.

Iniziava così il rapporto di locazione finanziaria con la corresponsione dei canoni di locazione finché, pochi mesi dopo, allorchè il veicolo si trovava in officina per alcuni interventi manutentivi, era sottoposto a sequestro giudiziario da parte di IWR Italwagen che ne rivendicava la proprietà.

4. - L'indicata situazione dà origine a due cause, in parte coincidenti.

La prima causa. 1) In una prima causa, iniziata nel 2006 davanti al Tribunale di Arezzo, che si conclude in primo grado nel 2012, agisce IWR Italwagen, che conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], ora Mediocredito, unitamente al Caruso, alla [OSCURATO:PERSONA] (l'officina) e alla AF Motors SS assumendo di essere la proprietaria del veicolo, che aveva acquistato dalla casa madre, di averla consegnata alla GMG Motors in conto vendite e che quest'ultima, pur non essendo proprietaria, aveva venduto il veicolo a [OSCURATO:PERSONA], la quale acquistando a non domino non era diventata proprietaria. [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi come concedente, stipulava a sua volta un contratto di leasing con il Caruso quale utilizzatore.Premessi questi fatti, IWR Italwagen chiedeva e otteneva il sequestro giudiziario sul bene e l'accoglimento della sua domanda: il Tribunale di Arezzo dichiarava infatti che IWR era l'esclusiva proprietaria della Bentley.

Il tribunale dichiarava anche che il contratto tra GMG e [OSCURATO:PERSONA] non era opponibile a IWR in quanto frutto di un acquisto a non domino effettuato per colpa grave dell'acquirente; rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Caruso e della garante [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing per fatto e colpa del Caruso e la richiesta di pagamento di 125.000 euro.

Il tribunale di Arezzo riteneva che la mancata utilizzazione del bene da parte del Caruso fosse imputabile alla condotta imprudente della [OSCURATO:PERSONA] che al momento del pagamento del prezzo non aveva effettuato i dovuti controlli finalizzati ad assicurarsi che stava acquistando da un soggetto che fosse l'effettivo proprietario del bene. la) In appello, la prima causa si restringe ai rapporti tra concedente ed utilizzatore. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta sentenza davanti alla Corte d'appello di Firenze, chiedendo che si accertasse la risoluzione del contratto di leasing ex articolo 1456 c.c. o in subordine ex articolo 1453 c.c., per fatto e colpa esclusivi del Caruso, dichiarando lo stesso tenuto in via solidale con la garante a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] tutti i danni, nella misura di 125.000 C circa, nonché che si disponesse la restituzione delle somme versate da [OSCURATO:PERSONA] in ottemperanza alla sentenza di primo grado.

Sostiene il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella sua ricostruzione dell'antefatto, che la Corte d'appello di Firenze, nel decidere sull'impugnazione con la sentenza n. 1617 del 2014, non si pronunciava sulla risoluzione del contratto di leasing, però in accoglimento dell'appello disponeva la condanna dei ricorrenti a pagare i 125.000 C a favore di [OSCURATO:PERSONA], fondandosi sull'errata percezione di un documento (il contenuto del verbale di consegna, se contenente o meno i documenti di proprietà del bene) e condannava il Caruso a restituire quanto percepito in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. 1c) Avverso la sentenza d'appello n. 1617 del 2014 della Corte d'Appello di Firenze, il Caruso e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe fondato la sua decisione sull'erroneo presupposto di fatto che la vettura oggetto del contratto di leasing non fosse immatricolata e registrata presso il pubblico registro, mentre erano in atti, e risalenti al 2003, la copia della carta di circolazione e del documento di proprietà dai quali risultava la prima immatricolazione nel 2003. 1d) Mentre davanti alla Corte d'appello di Firenze andava avanti il giudizio di revocazione di cui al precedente punto 1c), veniva proposto sempre dal Caruso e della sua garante ricorso per Cassazione contro la sentenza n. 1617\ 2014 della Corte d'appello di Firenze, ricorso che veniva dichiarato inammissibile per genericità con sentenza n. 6680 del 2018 di questa Corte, la quale aggiunge che l'utilizzatore non può imputare al concedente società di leasing l'elemento soggettivo della colpa grave poiché ciò contrasta con il ruolo di mero intermediario finanziario del concedente, che non intrattiene alcun rapporto con il bene e con il fornitore, ed è ed espressamente escluso dall'articolo 3 delle condizioni generali di contratto, che trasferisce sull'utilizzatore il rischio, attribuendogli il ruolo sostanziale di controparte del fornitore e ciò indipendentemente dalla sottoscrizione del verbale di consegna del veicolo e della relativa documentazione essenziale per il trasferimento del bene e per la circolazione.

La seconda causa.2a) Nel 2009 (tre anni dopo l'inizio del primo giudizio) veniva introdotta dal Caruso una seconda causa davanti al medesimo Tribunale di Arezzo, mentre era pendente il primo procedimento.

Nella seconda causa il Caruso citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di leasing a fronte dell'evizione del bene locato e chiedeva la restituzione delle rate versate fino al momento del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni come già chiesto nel primo giudizio.

La seconda causa si svolge quindi solo tra concedente e utilizzatore.

Il Tribunale di Arezzo sceglieva di non riunire le cause e, all'esito del giudizio di primo grado sulla seconda causa, accoglieva la domanda del Caruso dichiarando risolto il contratto di leasing per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei ratei pagati dal cliente nonché alla rifusione delle spese, imputando la mancata utilizzazione del bene alla condotta negligente della società di leasing la quale provvedeva a versare il prezzo senza controllare presso i pubblici registri di chi fosse la proprietà del bene. 2b) Mediocredito, già [OSCURATO:PERSONA], proponeva appello contro la predetta pronuncia, e la sua impugnazione veniva accolta con la sentenza numero 1214 del 2019 della Corte d'appello di Firenze, qui impugnata, che accoglieva l'impugnazione affermando che, a seguito della sentenza n. 6880 del 2018 della Corte di cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti in relazione alla prima causa, si era formato il giudicato anche su tutte le domande oggetto del procedimento di appello dinanzi a lei pendente, inclusa la domanda sulla risoluzione del contratto di leasing, pur in mancanza di una espressa pronuncia sul punto da parte della Corte d'appello, in quanto la risoluzione del contratto di leasing per colpa dell'utilizzatore aveva costituito l'implicito presupposto della pronuncia sulle rimanenti domande. 2c) La Corte d'appello, all'interno del secondo giudizio, rigettava l'istanza di sospensione necessaria proposta dal Caruso in relazione alla pendenza del giudizio di revocazione contro la sentenza n. 1617\2014 affermando che quel giudizio si trovava ancora in fase rescindente, e che solo all'interno della eventuale fase rescissoria si sarebbe verificata la rinnovazione del giudizio sulla questione impugnata (facendo applicazione del principio di diritto dettato da Cass. n. 10978 del 1994, secondo il quale "Non sono ravvisabili i presupposti della sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod.proc. civ. in un processo concernente una situazione giuridica che trovi il suo antecedente logico nella situazione giuridica accertata o costituita da una sentenza oggetto di giudizio di revocazione (c.d. straordinaria) ai sensi dell'art. 396 cod. proc. civ., fin quando di questo giudizio non sia conclusa la fase rescindente e iniziata la fase rescissoria (non rilevando, al riguardo, che, ove non risulti necessaria l'assunzione di nuove prove, una stessa sentenza possa contenere insieme alla pronuncia rescindente anche quella rescissoria), in applicazione del principio secondo cui la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente), sia di pregiudizialità giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio), e tenuto presente che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti.").

4. - Il ricorso.

Nel ricorso sottoposto oggi all'esame della Corte, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono tre motivi.5. 1 - Con il primo motivo di ricorso l'utilizzatore e il garante del contratto di leasing deducono la violazione e falsa applicazione dell'art.295 c.p.c., sulla sospensione necessaria, dell'art. 40 c.p.c., sulla connessione, e dell'art. 2909 c.c., sulla cosa giudicata, segnalando le violazioni nelle quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata laddove ha rigettato sia l'istanza di sospensione necessaria che l'istanza di riunione con il giudizio di revocazione pendente.

Contestano il riferimento al precedente di legittimità del 1994 per quanto concerne l'impossibilità di riunire la presente causa col giudizio di revocazione pendente in fase rescindente segnalando che il precedente citato, oltre che risalente, è rimasto isolato, e inoltre che in questa causa si tratta di revocazione ordinaria, mentre il precedente citato era relativo ad una ipotesi di revocazione straordinaria.

Sostengono che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere quanto meno sospeso fino all'esito del giudizio di revocazione, prospettandosi una concreta possibilità di contraddittorietà tra giudicati.

Ove la revocazione fosse stata accolta, il suo esito positivo si sarebbe posto in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con quello di cui alla sentenza della Corte d'appello oggetto della presente impugnazione, ed avrebbe portato ad un esito diverso del giudizio di merito.

Quindi, nella ricostruzione dei ricorrenti, avrebbe sbagliato la corte d'appello a non riunire impugnazione e revocazione, o quanto meno a non sospendere il secondo giudizio di merito fino all'esito della revocazione avverso la prima sentenza di appello.

5. 2 - La controricorrente ritiene invece, a proposito della invocata sospensione necessaria, che nel caso di specie non sussistesse un rapporto di pregiudizialità logica tra i due giudizi, né di pregiudizialità giuridica, in quanto fra le due cause esisteva in realtà un rapporto di identità parziale (la prima causa era più ampia e coinvolgeva anche il venditore) di causa petendi, di petitum e di parti.

5. 3 - Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2909 c.c., nonché dell'art. 335 e degli artt. 112 e 395 c.p.c.

Ritengono i ricorrenti che la Corte d'appello abbia fatto una errata applicazione dell'articolo 2909 del codice civile laddove ha affermato che la questione relativa alla risoluzione del contratto di leasing e alla responsabilità sottostante fosse ormai coperta da giudicato, non perché espressamente definita, ma perché la questione doveva intendersi come implicito presupposto della sentenza impugnata sulle rimanenti domande.

Sostengono i ricorrenti che non si sia formato alcun giudicato in quanto la sentenza della Corte d'appello di Firenze, numero 1617 del 2014, non sarebbe passata in giudicato nelle sue statuizioni di merito, perchè da un lato è tuttora pendente il ricorso per revocazione, dall'altro il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile e non rigettato nel merito.

Sostengono poi che, qualora si volesse ritenere formato il giudicato, nell'eventuale giudicato non poteva ritenersi ricompresa anche la risoluzione del contratto di leasing per colpa dell'utilizzatore, come implicito presupposto delle rimanenti domande, come affermato dalla corte d'appello, in quanto la corte di merito non avrebbe esplicitato le ragioni logiche e giuridiche per cui la risoluzione, pur in mancanza di una pronuncia espressa, costituirebbe un "implicito presupposto della decisione".

Quindi invitano la Corte di legittimità ad accertare l'esistenza e la portata dell'eventuale giudicato esterno, con una cognizione piena che si estenda agli atti del giudizio. 5.4 - Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione a falsa applicazione di norme di diritto, sempre in relazione all'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in riferimento all'art. 324 c.p.c (cosa giudicata formale) e all'art. 124 disp.att. c.p.c.

Con questo motivo tornano a contestare l'affermazione per cui, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contenuta nella sentenza n.6680 del 2018, si sarebbe formato il giudicato anche su tutte le domande oggetto dell'attuale procedimento d'appello, inclusa quella sulla risoluzione del contratto di leasing proposta da [OSCURATO:PERSONA], tornando a ribadire che, essendo pendente il giudizio di revocazione, la Corte territoriale non poteva eccepire il giudicato esterno mancando anche nella sentenza la certificazione di intervenuto passaggio in giudicato.

6. -Il controricorso.

Nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, quanto allo svolgimento dei fatti, che l'utilizzatore, nel verbale di consegna che poi le trasmetteva, dichiarava di aver ricevuto regolarmente dal fornitore sia la vettura sia i documenti, e che sulla base del verbale di consegna lei - il finanziatore - aveva provveduto a pagare il prezzo del bene al fornitore.

Inoltre, in riferimento al terzo motivo del ricorso principale ricostruisce l'operato della Corte d'appello nel senso che quest'ultima avrebbe dapprima verificato l'identità di causa petendi e petitum nelle due cause, e l'identità del titolo.

Quindi, preso atto del giudicato formatosi a seguito della prima decisione della Corte di Cassazione, avrebbe affermato che il giudicato si sarebbe formato anche sulla domanda di risoluzione del contratto di leasing, costituendo l'implicito presupposto per l'intervenuta condanna dell'utilizzatore al risarcimento del danno.

Sul terzo motivo, la controricorrente evidenzia inoltre che il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Firenze numero 1617 del 2014 a seguito della pronuncia n. 6680 del 2018 della Corte di cassazione fa venir meno il giudizio di revocazione, da dichiarare inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse essendo stata cassata definitivamente la sentenza di cui era chiesta la revoca.

7. - Le memorie.

Nella propria memoria, i ricorrenti segnalano che il giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 1617 del 2014 è stato definito dalla corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1782 del 2021, oggetto di ricorso per cassazione, nella quale la corte d'appello ha precisato che, come emergerebbe anche dalla sentenza n. 6880 del 2018, i due ambiti del giudizio di legittimità e del giudizio di revocazione non interferiscono tra di loro, dovendosi escludere l'invocato effetto preclusivo del giudicato rispetto all'accertamento, qui devoluto, che concerne la correttezza dell'attività preliminare del giudice, di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, estranea al sindacato della Suprema corte.

Nella memoria depositata dal Mediocredito la società di leasing osserva che l'ordinanza n. 6880 del 2018 non conteneva solo una declaratoria in rito, ma si pronunciava anche nel merito, producendo un effetto preclusivo da giudicato nel merito delle domande.

Sottolinea, per contro, che l'effetto preclusivo sarebbe stato escluso, dalla recente sentenza della corte d'appello di Firenze che ha deciso sulla revocazione, impugnata in sede di legittimità solo quanto all'accertamento della correttezza dell'attività preliminare del giudice, di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo.

8. - Così ricostruita la vicenda processuale nella sua complessità, il Collegio dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, allo scopo di segnalare al Presidente titolare la pendenza, presso la cancelleria generale civile, del ricorso n. 30481\2021, ovvero il ricorso proposto dagli attuali ricorrenti contro la sentenza d'appello emessa nel giudizio di revocazione, del quale potrebbe essere opportuna la riunione al presente ricorso.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, segnalando al Presidente titolare la pendenza, presso la cancelleria generale civile, del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RLOCUTORIA sul ricorso 28578/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c s.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro eertA [OSCURATO:PERSONA] t , Co& • [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ===ri C.C113(4‘0"4- 3A 1irCr in . [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 1214/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons. Lina RUBINO 1.- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi ed illustrato da memoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la cassazione della sentenza n.1214 del 2019 emessa dalla Corte d'appello di Firenze in data 22 maggio 2019, con la quale è stato accolto l'appello del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e si è confermato il rigetto delle domande, proposte da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e c. s.a.s., già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Mediocredito, già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per essersi sulle stesse e sulle rimanenti domande formato il giudicato a seguito della sentenza n. 1617 del 2014 della Corte d'appello di Firenze e della sentenza n. 6680 del 2018 della Corte di cassazione, che dichiarava inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza del giudice fiorentino, con condanna degli odierni ricorrenti alla restituzione delle somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA] in ottemperanza alla sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal versamento e alle spese legali. 2. - Resiste con controricorso illustrato da memoria il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3. - All'origine di questa complessa vicenda è un contratto di leasing concluso nel 2005: il Caruso chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] di provvedere all'acquisto di un veicolo Bentley di proprietà della GMG Motors, affinché gli venisse concesso in locazione finanziaria; sottoscriveva poi con [OSCURATO:PERSONA] il contratto di locazione finanziaria e le dava comunicazione dell'avvenuta consegna del bene inoltrando un verbale di consegna sottoscritto dal fornitore GMG Motors e dall'utilizzatore Caruso; la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a versare il saldo del prezzo di vendita a GMG Motors ; la [OSCURATO:PERSONA] di Caruso e c. s.a.s. rilasciava a [OSCURATO:PERSONA] una fideiussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del Caruso. Iniziava così il rapporto di locazione finanziaria con la corresponsione dei canoni di locazione finché, pochi mesi dopo, allorchè il veicolo si trovava in officina per alcuni interventi manutentivi, era sottoposto a sequestro giudiziario da parte di IWR Italwagen che ne rivendicava la proprietà. 4. - L'indicata situazione dà origine a due cause, in parte coincidenti. La prima causa. 1) In una prima causa, iniziata nel 2006 davanti al Tribunale di Arezzo, che si conclude in primo grado nel 2012, agisce IWR Italwagen, che conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], ora Mediocredito, unitamente al Caruso, alla [OSCURATO:PERSONA] (l'officina) e alla AF Motors SS assumendo di essere la proprietaria del veicolo, che aveva acquistato dalla casa madre, di averla consegnata alla GMG Motors in conto vendite e che quest'ultima, pur non essendo proprietaria, aveva venduto il veicolo a [OSCURATO:PERSONA], la quale acquistando a non domino non era diventata proprietaria. [OSCURATO:PERSONA], qualificandosi come concedente, stipulava a sua volta un contratto di leasing con il Caruso quale utilizzatore.Premessi questi fatti, IWR Italwagen chiedeva e otteneva il sequestro giudiziario sul bene e l'accoglimento della sua domanda: il Tribunale di Arezzo dichiarava infatti che IWR era l'esclusiva proprietaria della Bentley. Il tribunale dichiarava anche che il contratto tra GMG e [OSCURATO:PERSONA] non era opponibile a IWR in quanto frutto di un acquisto a non domino effettuato per colpa grave dell'acquirente; rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Caruso e della garante [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing per fatto e colpa del Caruso e la richiesta di pagamento di 125.000 euro. Il tribunale di Arezzo riteneva che la mancata utilizzazione del bene da parte del Caruso fosse imputabile alla condotta imprudente della [OSCURATO:PERSONA] che al momento del pagamento del prezzo non aveva effettuato i dovuti controlli finalizzati ad assicurarsi che stava acquistando da un soggetto che fosse l'effettivo proprietario del bene. la) In appello, la prima causa si restringe ai rapporti tra concedente ed utilizzatore. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la predetta sentenza davanti alla Corte d'appello di Firenze, chiedendo che si accertasse la risoluzione del contratto di leasing ex articolo 1456 c.c. o in subordine ex articolo 1453 c.c., per fatto e colpa esclusivi del Caruso, dichiarando lo stesso tenuto in via solidale con la garante a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] tutti i danni, nella misura di 125.000 C circa, nonché che si disponesse la restituzione delle somme versate da [OSCURATO:PERSONA] in ottemperanza alla sentenza di primo grado. Sostiene il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nella sua ricostruzione dell'antefatto, che la Corte d'appello di Firenze, nel decidere sull'impugnazione con la sentenza n. 1617 del 2014, non si pronunciava sulla risoluzione del contratto di leasing, però in accoglimento dell'appello disponeva la condanna dei ricorrenti a pagare i 125.000 C a favore di [OSCURATO:PERSONA], fondandosi sull'errata percezione di un documento (il contenuto del verbale di consegna, se contenente o meno i documenti di proprietà del bene) e condannava il Caruso a restituire quanto percepito in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado. 1c) Avverso la sentenza d'appello n. 1617 del 2014 della Corte d'Appello di Firenze, il Caruso e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe fondato la sua decisione sull'erroneo presupposto di fatto che la vettura oggetto del contratto di leasing non fosse immatricolata e registrata presso il pubblico registro, mentre erano in atti, e risalenti al 2003, la copia della carta di circolazione e del documento di proprietà dai quali risultava la prima immatricolazione nel 2003. 1d) Mentre davanti alla Corte d'appello di Firenze andava avanti il giudizio di revocazione di cui al precedente punto 1c), veniva proposto sempre dal Caruso e della sua garante ricorso per Cassazione contro la sentenza n. 1617\ 2014 della Corte d'appello di Firenze, ricorso che veniva dichiarato inammissibile per genericità con sentenza n. 6680 del 2018 di questa Corte, la quale aggiunge che l'utilizzatore non può imputare al concedente società di leasing l'elemento soggettivo della colpa grave poiché ciò contrasta con il ruolo di mero intermediario finanziario del concedente, che non intrattiene alcun rapporto con il bene e con il fornitore, ed è ed espressamente escluso dall'articolo 3 delle condizioni generali di contratto, che trasferisce sull'utilizzatore il rischio, attribuendogli il ruolo sostanziale di controparte del fornitore e ciò indipendentemente dalla sottoscrizione del verbale di consegna del veicolo e della relativa documentazione essenziale per il trasferimento del bene e per la circolazione. La seconda causa.2a) Nel 2009 (tre anni dopo l'inizio del primo giudizio) veniva introdotta dal Caruso una seconda causa davanti al medesimo Tribunale di Arezzo, mentre era pendente il primo procedimento. Nella seconda causa il Caruso citava in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di leasing a fronte dell'evizione del bene locato e chiedeva la restituzione delle rate versate fino al momento del sequestro. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni come già chiesto nel primo giudizio. La seconda causa si svolge quindi solo tra concedente e utilizzatore. Il Tribunale di Arezzo sceglieva di non riunire le cause e, all'esito del giudizio di primo grado sulla seconda causa, accoglieva la domanda del Caruso dichiarando risolto il contratto di leasing per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], condannando la [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei ratei pagati dal cliente nonché alla rifusione delle spese, imputando la mancata utilizzazione del bene alla condotta negligente della società di leasing la quale provvedeva a versare il prezzo senza controllare presso i pubblici registri di chi fosse la proprietà del bene. 2b) Mediocredito, già [OSCURATO:PERSONA], proponeva appello contro la predetta pronuncia, e la sua impugnazione veniva accolta con la sentenza numero 1214 del 2019 della Corte d'appello di Firenze, qui impugnata, che accoglieva l'impugnazione affermando che, a seguito della sentenza n. 6880 del 2018 della Corte di cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dai ricorrenti in relazione alla prima causa, si era formato il giudicato anche su tutte le domande oggetto del procedimento di appello dinanzi a lei pendente, inclusa la domanda sulla risoluzione del contratto di leasing, pur in mancanza di una espressa pronuncia sul punto da parte della Corte d'appello, in quanto la risoluzione del contratto di leasing per colpa dell'utilizzatore aveva costituito l'implicito presupposto della pronuncia sulle rimanenti domande. 2c) La Corte d'appello, all'interno del secondo giudizio, rigettava l'istanza di sospensione necessaria proposta dal Caruso in relazione alla pendenza del giudizio di revocazione contro la sentenza n. 1617\2014 affermando che quel giudizio si trovava ancora in fase rescindente, e che solo all'interno della eventuale fase rescissoria si sarebbe verificata la rinnovazione del giudizio sulla questione impugnata (facendo applicazione del principio di diritto dettato da Cass. n. 10978 del 1994, secondo il quale "Non sono ravvisabili i presupposti della sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod.proc. civ. in un processo concernente una situazione giuridica che trovi il suo antecedente logico nella situazione giuridica accertata o costituita da una sentenza oggetto di giudizio di revocazione (c.d. straordinaria) ai sensi dell'art. 396 cod. proc. civ., fin quando di questo giudizio non sia conclusa la fase rescindente e iniziata la fase rescissoria (non rilevando, al riguardo, che, ove non risulti necessaria l'assunzione di nuove prove, una stessa sentenza possa contenere insieme alla pronuncia rescindente anche quella rescissoria), in applicazione del principio secondo cui la sospensione necessaria del processo, quando non sia imposta da una specifica disposizione di legge, presuppone l'esistenza di una relazione sia di pregiudizialità logica (nel senso che la definizione di una controversia rappresenti un momento ineliminabile del processo logico relativo alla decisione della causa dipendente), sia di pregiudizialità giuridica (nel senso che la controversia pregiudiziale sia diretta alla formazione di un giudicato che, in difetto di coordinamento tra i due procedimenti, possa porsi in conflitto con la decisione adottata nell'altro giudizio), e tenuto presente che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti."). 4. - Il ricorso. Nel ricorso sottoposto oggi all'esame della Corte, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono tre motivi.5. 1 - Con il primo motivo di ricorso l'utilizzatore e il garante del contratto di leasing deducono la violazione e falsa applicazione dell'art.295 c.p.c., sulla sospensione necessaria, dell'art. 40 c.p.c., sulla connessione, e dell'art. 2909 c.c., sulla cosa giudicata, segnalando le violazioni nelle quali sarebbe incorsa la sentenza impugnata laddove ha rigettato sia l'istanza di sospensione necessaria che l'istanza di riunione con il giudizio di revocazione pendente. Contestano il riferimento al precedente di legittimità del 1994 per quanto concerne l'impossibilità di riunire la presente causa col giudizio di revocazione pendente in fase rescindente segnalando che il precedente citato, oltre che risalente, è rimasto isolato, e inoltre che in questa causa si tratta di revocazione ordinaria, mentre il precedente citato era relativo ad una ipotesi di revocazione straordinaria. Sostengono che il giudizio di appello avrebbe dovuto essere quanto meno sospeso fino all'esito del giudizio di revocazione, prospettandosi una concreta possibilità di contraddittorietà tra giudicati. Ove la revocazione fosse stata accolta, il suo esito positivo si sarebbe posto in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con quello di cui alla sentenza della Corte d'appello oggetto della presente impugnazione, ed avrebbe portato ad un esito diverso del giudizio di merito. Quindi, nella ricostruzione dei ricorrenti, avrebbe sbagliato la corte d'appello a non riunire impugnazione e revocazione, o quanto meno a non sospendere il secondo giudizio di merito fino all'esito della revocazione avverso la prima sentenza di appello. 5. 2 - La controricorrente ritiene invece, a proposito della invocata sospensione necessaria, che nel caso di specie non sussistesse un rapporto di pregiudizialità logica tra i due giudizi, né di pregiudizialità giuridica, in quanto fra le due cause esisteva in realtà un rapporto di identità parziale (la prima causa era più ampia e coinvolgeva anche il venditore) di causa petendi, di petitum e di parti. 5. 3 - Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2909 c.c., nonché dell'art. 335 e degli artt. 112 e 395 c.p.c. Ritengono i ricorrenti che la Corte d'appello abbia fatto una errata applicazione dell'articolo 2909 del codice civile laddove ha affermato che la questione relativa alla risoluzione del contratto di leasing e alla responsabilità sottostante fosse ormai coperta da giudicato, non perché espressamente definita, ma perché la questione doveva intendersi come implicito presupposto della sentenza impugnata sulle rimanenti domande. Sostengono i ricorrenti che non si sia formato alcun giudicato in quanto la sentenza della Corte d'appello di Firenze, numero 1617 del 2014, non sarebbe passata in giudicato nelle sue statuizioni di merito, perchè da un lato è tuttora pendente il ricorso per revocazione, dall'altro il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile e non rigettato nel merito. Sostengono poi che, qualora si volesse ritenere formato il giudicato, nell'eventuale giudicato non poteva ritenersi ricompresa anche la risoluzione del contratto di leasing per colpa dell'utilizzatore, come implicito presupposto delle rimanenti domande, come affermato dalla corte d'appello, in quanto la corte di merito non avrebbe esplicitato le ragioni logiche e giuridiche per cui la risoluzione, pur in mancanza di una pronuncia espressa, costituirebbe un "implicito presupposto della decisione". Quindi invitano la Corte di legittimità ad accertare l'esistenza e la portata dell'eventuale giudicato esterno, con una cognizione piena che si estenda agli atti del giudizio. 5.4 - Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione a falsa applicazione di norme di diritto, sempre in relazione all'ipotesi di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in riferimento all'art. 324 c.p.c (cosa giudicata formale) e all'art. 124 disp.att. c.p.c. Con questo motivo tornano a contestare l'affermazione per cui, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione contenuta nella sentenza n.6680 del 2018, si sarebbe formato il giudicato anche su tutte le domande oggetto dell'attuale procedimento d'appello, inclusa quella sulla risoluzione del contratto di leasing proposta da [OSCURATO:PERSONA], tornando a ribadire che, essendo pendente il giudizio di revocazione, la Corte territoriale non poteva eccepire il giudicato esterno mancando anche nella sentenza la certificazione di intervenuto passaggio in giudicato. 6. -Il controricorso. Nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, quanto allo svolgimento dei fatti, che l'utilizzatore, nel verbale di consegna che poi le trasmetteva, dichiarava di aver ricevuto regolarmente dal fornitore sia la vettura sia i documenti, e che sulla base del verbale di consegna lei - il finanziatore - aveva provveduto a pagare il prezzo del bene al fornitore. Inoltre, in riferimento al terzo motivo del ricorso principale ricostruisce l'operato della Corte d'appello nel senso che quest'ultima avrebbe dapprima verificato l'identità di causa petendi e petitum nelle due cause, e l'identità del titolo. Quindi, preso atto del giudicato formatosi a seguito della prima decisione della Corte di Cassazione, avrebbe affermato che il giudicato si sarebbe formato anche sulla domanda di risoluzione del contratto di leasing, costituendo l'implicito presupposto per l'intervenuta condanna dell'utilizzatore al risarcimento del danno. Sul terzo motivo, la controricorrente evidenzia inoltre che il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Firenze numero 1617 del 2014 a seguito della pronuncia n. 6680 del 2018 della Corte di cassazione fa venir meno il giudizio di revocazione, da dichiarare inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse essendo stata cassata definitivamente la sentenza di cui era chiesta la revoca. 7. - Le memorie. Nella propria memoria, i ricorrenti segnalano che il giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 1617 del 2014 è stato definito dalla corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1782 del 2021, oggetto di ricorso per cassazione, nella quale la corte d'appello ha precisato che, come emergerebbe anche dalla sentenza n. 6880 del 2018, i due ambiti del giudizio di legittimità e del giudizio di revocazione non interferiscono tra di loro, dovendosi escludere l'invocato effetto preclusivo del giudicato rispetto all'accertamento, qui devoluto, che concerne la correttezza dell'attività preliminare del giudice, di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, estranea al sindacato della Suprema corte. Nella memoria depositata dal Mediocredito la società di leasing osserva che l'ordinanza n. 6880 del 2018 non conteneva solo una declaratoria in rito, ma si pronunciava anche nel merito, producendo un effetto preclusivo da giudicato nel merito delle domande. Sottolinea, per contro, che l'effetto preclusivo sarebbe stato escluso, dalla recente sentenza della corte d'appello di Firenze che ha deciso sulla revocazione, impugnata in sede di legittimità solo quanto all'accertamento della correttezza dell'attività preliminare del giudice, di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo. 8. - Così ricostruita la vicenda processuale nella sua complessità, il Collegio dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa, allo scopo di segnalare al Presidente titolare la pendenza, presso la cancelleria generale civile, del ricorso n. 30481\2021, ovvero il ricorso proposto dagli attuali ricorrenti contro la sentenza d'appello emessa nel giudizio di revocazione, del quale potrebbe essere opportuna la riunione al presente ricorso. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, segnalando al Presidente titolare la pendenza, presso la cancelleria generale civile, del rico
Sentenza Cassazione n. 10150/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris