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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2026

Cassazione n. 07556/2026

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ORDINANZAsul ricorso 1584-2023 proposto da;[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];393 - controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -Numero registro generale 1584/2023avverso la sentenza n. 561/2022 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026MILANO, depositata il 11/07/2022 R.G.N. 131/2022;Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Milano respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.contro la sentenza del Tribunale di Pavia n. 249/2021 che,previa declaratoria della cessazione della materia delcontendere relativamente a parte della domanda dell’attriceCoen [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio con l’INPS, avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dellaricorrente di € 900,00, a titolo di risarcimento del danno daomessa contribuzione.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che, a fondamento della propria decisione, il primo giudiceaveva premesso in fatto che l’appellata [OSCURATO:PERSONA], attualmentedipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., negli anni dal 1999 al 2001aveva siglato plurimi contratti a termine con la societàappellante, la quale, da ultimo, nel periodo 4.1.2003-30.4.2003, si era avvalsa delle prestazioni della ricorrente inforza di un contratto sottoscritto tramite l’agenzia di lavorointerinale Ali; b) che il primo giudice aveva ancora dato atto che,impugnato detto ultimo contratto, con sentenza n. 855/2006, laCorte d’appello di Milano aveva dichiarato la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra laCoen e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],condannando la società a riammettere la lavoratrice in servizioed a pagarle a titolo di risarcimento le retribuzioni maturateNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026dalla data di notifica del tentativo di conciliazione ex arNtu.m e4ro1 d0i r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026c.p.c. (18.2.2003) fino al ripristino del rapporto, detrattol’aliunde perceptum; c) che, tuttavia, riammessa in servizio nel2007, la lavoratrice aveva rilevato che dall’estratto contributivodel 31 gennaio 2019 mancava il conteggio dei contributi relativiai periodi dal 4 dicembre 1999 al 29 febbraio 2000; dall’8 giugno2000 al 30 settembre 2000, nonché per il periodo dal 4 gennaio2003 al 25 gennaio 2007 e, pertanto, aveva adito il Tribunalechiedendo la condanna del datore di lavoro al versamento deicontributi mancanti, pari ad € 52.000,00, ovvero alla sommamaggiore o minore risultante dovuta; d) che, stanti l’intervenutavisibilità e la parziale regolarizzazione della posizionecontributiva, il primo giudice aveva dichiarato la cessazionedella materia del contendere, eccettuando, però, il periodocontributivo dal 4.1.2003 al 17.2.2003, atteso che i contributirelativi a detto periodo non erano più versabili, in forzadell’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,l. 335/95; e) che, sulla scorta di tanto, il primo giudice avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del risarcimento deidanni, quantificati in € 900,00, giusta la ritenuta congruità dellarichiesta avanzata dalla ricorrente nelle note autorizzate.3.

Tanto premesso, la Corte dava conto dei tre motivi digravame di [OSCURATO:PERSONA] e che in secondo grado gli appellatiCoen e Inps si erano costituiti chiedendo la conferma dellasentenza di primo grado.4.

Nel giudicare infondato il primo motivo d’appello, laCorte territoriale, dopo aver richiamato i principi espressi inCass. n. 24109/18, osservava che la tesi sostenutadall’appellante, che pretendeva di ancorare l’insorgenzadell’obbligo contributivo alla data del 18.2.2003, quale dataNumero registro generale 1584/2023individuata dalla Corte milanese ai fini della decorrenzaN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026dell’obbligo di pagamento delle retribuzioni maturate, nonData pubblicazione 29/03/2026teneva conto della circostanza rilevante ed assorbente relativaal fatto che l’appellata, anche nel periodo precedente al18.2.2003, e sin dal 4.1.2003 - corrispondente al periodo diinteresse – avesse prestato attività lavorativa in favoredell’allora appellante, in forza del contratto a termine poiconvertito.5.

Inoltre, la Corte giudicava infondati sia il secondo motivod’appello (circa la pretesa inammissibilità della riduzione delladomanda dell’istante in prime cure e circa la misura delrisarcimento) che il terzo motivo d’appello (in ordine alregolamento delle spese del primo grado).6.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi e successivamemoria.7.

Resiste l’intimata [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre perl’INPS è stata prodotta procura ad litem in favore dei difensoriin epigrafe indicati.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Nullità dellasentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c., a fronte di un errore di percezione del Giudice delgravame sul contenuto oggettivo di una prova afferente unacircostanza decisiva che ha formato oggetto di discussione traNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026le parti”.

Deduce che: “La pronuncia impugnata Nruimseurol tdai r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026radicalmente nulla nella parte in cui ha completamente travisatole risultanze di causa e, partitamente, le risultanze documentalie processuali, in particolare del ricorso ex art. 414 c.p.c. eprodotto ex adverso, attribuendo ad esso l’affermazionesecondo cui la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel periodo precedente al 18.2.2003,e sin dal 4.1.2003, era alle dipendenze delle Poste in forza dicontratto a termine poi convertito”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 19 L. 218/1952 edell’art. 9 L. n. 196/1997 ex art. 360 n. 3, c.p.c.”.

Deduce che:“Nel caso di specie, non è contestato che nel periodo 4.1.2003-17.2.2003 era in atto un rapporto di lavoro temporaneo e,conseguentemente, il datore era l’impresa di lavoro temporaneoAli s.p.a. e non certo le Poste”.3.

Il primo motivo è inammissibile.4.

Occorre evidenziare, a completamento di quanto espostoin narrativa, che la Corte distrettuale ha ritenuto provato che lalavoratrice avesse prestato la propria attività lavorativa infavore di [OSCURATO:PERSONA] (anche) per il periodo dal 4.1.2003 al17.2.2003, rilevando “a fondamento di tanto” “la produzione insia delle buste paga relative al periodo di interesse (Cfr. doc.

C2di parte appellata)”; e pertanto, proprio in applicazione diquanto specificato in Cass. n. 24109/2018, e, “rilevata la resadelle prestazioni da parte dell’appellata sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, haconcluso che “l’obbligo di versamento della contribuzione devedirsi insorto proprio alla predetta data del 4.1.2003”.Numero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/20265.

Tanto considerato, di recente, le Sezioni unite di Nquumeerso tdai r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026Corte, nel dirimere un contrasto interno presente nellagiurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivodella prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn.4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale osostanziale” (così Cass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).6.

Ora, a fronte di tali principi di diritto, osserva il Collegioche la rubrica del primo motivo si riferisce ad un “errore dipercezione del Giudice del gravame sul contenuto oggettivo diuna prova” ivi per la verità non meglio specificata; il che,comunque, parrebbe deporre per la deduzione di un errore difatto di natura revocatoria, con conseguente inammissibilitàdella censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.La rubrica della censura menziona l’ “art. 360 n. 4 c.p.c.”,anche se vi si deduce che la “prova” in questione è “afferenteuna circostanza di fatto decisiva che ha formato oggetto didiscussione tra le parti”, sicché parrebbe virare verso ildifferente mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c.Numero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026(‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èNu msetrao tdoi r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026oggetto di discussione tra le parti’).7.

Nell’immediato sviluppo della doglianza la ricorrenterichiama soprattutto taluni passi del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado ed altri documenti (cfr. pagg. 6-7 delricorso per cassazione), in gran parte diversi da quelli in base aiquali la Corte d’appello ha formato il proprio convincimento,che, come si è visto, sono rappresentati, oltre che da un“contratto di assunzione a termine”, dalle “buste paga relativeal periodo di interesse”; produzione documentale dell’attrice chela Corte d’appello ha giudicato “non contestata”.8.

Pertanto, è evidente che la censura, al di là della suaincerta formulazione quanto al mezzo di ricorso optato, da unlato, non risulta aderente alla motivazione sul punto espressadalla Corte di merito, e, dall’altro lato, propone in realtà unacritica all’apprezzamento probatorio operato dalla stessa Corte.9.

Il secondo motivo è infondato.10.

Detta censura, formulata esclusivamente in chiave di“Violazione e falsa applicazione” delle norme di dirittosostanziale indicate in rubrica, s’incentra, come anticipato,sull’assunto che non sarebbe “contestato che nel periodo4.1.2003-17.2.2003 era in atto un rapporto di lavorotemporaneo e, conseguentemente, il datore era l’impresa dilavoro temporaneo [OSCURATO:SOCIETA]. e non certo le Poste”.11.

Tale motivo, tuttavia, non è aderente alla motivazionedella Corte di merito.11.1.

Come già riportato in narrativa, la Corte d’appelloaveva dato conto che “il primo giudice ha premesso in fatto cheNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026l’odierna appellata, attualmente dipendente di Poste INtaumliearon dei r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026Spa, negli anni dal 1999 al 2001 aveva siglato plurimi contrattia termine con la società odierna appellante, la quale, da ultimo,nel periodo 4.1.2003 – 30.4.2003, si era avvalsa delleprestazioni della ricorrente in forza di un contratto sottoscrittotramite l’agenzia di lavoro interinale Ali”.Ha, inoltre, premesso la Corte che il primo giudice avevadato atto che, impugnato detto ultimo contratto, con precedentesentenza n. 855/2006, la stessa Corte d’appello di Milano“aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato tra la sig.ra [OSCURATO:SOCIETA] a decorrere dal 4.1.2003, condannando la societàa riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle a titolo dirisarcimento le retribuzioni maturate dalla data di notifica deltentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. (18/02/2003) fino alripristino del rapporto, detratto l’aliunde perceptum”.11.2.

Per quanto d’interesse, la Corte distrettuale hariferito ancora che: “Con il primo motivo di gravame l’appellanteha lamentato l’insussistenza dell’obbligo del versamento deicontributi relativi al periodo 4.1.2003-17.2.2003.

Poste ItalianeSpa si era attenuta, difatti al decisum della Corte milanese dicui alla sentenza n. 855/06, la quale aveva diversificato la datadi assunzione giuridica (il 04/01/2003) – ossia la data didecorrenza del contratto convertito dalla CdA Milano – dalla datadi assunzione “economica”, fissata il 18/02/2003, ovvero la datada cui è decorso il pagamento delle retribuzioni arretrate e,pertanto, l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali,essendo diretta conseguenza dell’obbligo assicurativo che sorgenel momento in cui le prestazioni di un soggetto vengono reseNumero registro generale 1584/2023ed utilizzate da un altro soggetto, era insorto solo a decorrereN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026dal 18/02/2003”.Data pubblicazione 29/03/202611.3.

Ergo, detto motivo di gravame non si fondava suldato asseritamente incontestato che nel breve periodocontroverso la datrice di lavoro fosse l’agenzia di lavorointerinale Ali, invece che [OSCURATO:PERSONA].La doglianza, piuttosto, si basava su una determinatainterpretazione delle statuizioni della pregressa sentenza interpartes n. 855/2006 della medesima Corte d’appello, e, in puntodi fatto e di diritto, sull’assunto che le prestazioni dellalavoratrice fossero state rese solo dal 18.2.2003.11.4.

I giudici di secondo grado di questo giudizio, tuttavia,come si è visto nell’esaminare il primo motivo di ricorso, hannoaccertato in fatto che la lavoratrice aveva “prestato attivitàlavorativa in favore dell’appellante” sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],coincidente con la data di inizio della somministrazione, edhanno correttamente considerato insorto in tale momentol’obbligo contributivo di Poste.12.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensoredichiaratosi anticipatario, ed è tenuta al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto.

Nulla dev’essere dispostoquanto alle spese del giudizio di cassazione rispetto all’INPS,che non ha svolto alcuna difesa in questa sede.Numero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026AULA 'A'OggettoL A C O R T E S U P R E MA D I C A S S A Z I O N E Risarcimentodanni perSEZIONE LAVOROomessaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contribuzioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N. 1584/2023Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 1584-2023 proposto da;[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];393 - controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -Numero registro generale 1584/2023avverso la sentenza n. 561/2022 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026MILANO, depositata il 11/07/2022 R.G.N. 131/2022;Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Milano respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.contro la sentenza del Tribunale di Pavia n. 249/2021 che,previa declaratoria della cessazione della materia delcontendere relativamente a parte della domanda dell’attriceCoen [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio con l’INPS, avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dellaricorrente di € 900,00, a titolo di risarcimento del danno daomessa contribuzione.2.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che, a fondamento della propria decisione, il primo giudiceaveva premesso in fatto che l’appellata [OSCURATO:PERSONA], attualmentedipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., negli anni dal 1999 al 2001aveva siglato plurimi contratti a termine con la societàappellante, la quale, da ultimo, nel periodo 4.1.2003-30.4.2003, si era avvalsa delle prestazioni della ricorrente inforza di un contratto sottoscritto tramite l’agenzia di lavorointerinale Ali; b) che il primo giudice aveva ancora dato atto che,impugnato detto ultimo contratto, con sentenza n. 855/2006, laCorte d’appello di Milano aveva dichiarato la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra laCoen e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],condannando la società a riammettere la lavoratrice in servizioed a pagarle a titolo di risarcimento le retribuzioni maturateNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026dalla data di notifica del tentativo di conciliazione ex arNtu.m e4ro1 d0i r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026c.p.c. (18.2.2003) fino al ripristino del rapporto, detrattol’aliunde perceptum; c) che, tuttavia, riammessa in servizio nel2007, la lavoratrice aveva rilevato che dall’estratto contributivodel 31 gennaio 2019 mancava il conteggio dei contributi relativiai periodi dal 4 dicembre 1999 al 29 febbraio 2000; dall’8 giugno2000 al 30 settembre 2000, nonché per il periodo dal 4 gennaio2003 al 25 gennaio 2007 e, pertanto, aveva adito il Tribunalechiedendo la condanna del datore di lavoro al versamento deicontributi mancanti, pari ad € 52.000,00, ovvero alla sommamaggiore o minore risultante dovuta; d) che, stanti l’intervenutavisibilità e la parziale regolarizzazione della posizionecontributiva, il primo giudice aveva dichiarato la cessazionedella materia del contendere, eccettuando, però, il periodocontributivo dal 4.1.2003 al 17.2.2003, atteso che i contributirelativi a detto periodo non erano più versabili, in forzadell’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,l. 335/95; e) che, sulla scorta di tanto, il primo giudice avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del risarcimento deidanni, quantificati in € 900,00, giusta la ritenuta congruità dellarichiesta avanzata dalla ricorrente nelle note autorizzate.3.

Tanto premesso, la Corte dava conto dei tre motivi digravame di [OSCURATO:PERSONA] e che in secondo grado gli appellatiCoen e Inps si erano costituiti chiedendo la conferma dellasentenza di primo grado.4.

Nel giudicare infondato il primo motivo d’appello, laCorte territoriale, dopo aver richiamato i principi espressi inCass. n. 24109/18, osservava che la tesi sostenutadall’appellante, che pretendeva di ancorare l’insorgenzadell’obbligo contributivo alla data del 18.2.2003, quale dataNumero registro generale 1584/2023individuata dalla Corte milanese ai fini della decorrenzaN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026dell’obbligo di pagamento delle retribuzioni maturate, nonData pubblicazione 29/03/2026teneva conto della circostanza rilevante ed assorbente relativaal fatto che l’appellata, anche nel periodo precedente al18.2.2003, e sin dal 4.1.2003 - corrispondente al periodo diinteresse – avesse prestato attività lavorativa in favoredell’allora appellante, in forza del contratto a termine poiconvertito.5.

Inoltre, la Corte giudicava infondati sia il secondo motivod’appello (circa la pretesa inammissibilità della riduzione delladomanda dell’istante in prime cure e circa la misura delrisarcimento) che il terzo motivo d’appello (in ordine alregolamento delle spese del primo grado).6.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi e successivamemoria.7.

Resiste l’intimata [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre perl’INPS è stata prodotta procura ad litem in favore dei difensoriin epigrafe indicati.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Nullità dellasentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c., a fronte di un errore di percezione del Giudice delgravame sul contenuto oggettivo di una prova afferente unacircostanza decisiva che ha formato oggetto di discussione traNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026le parti”.

Deduce che: “La pronuncia impugnata Nruimseurol tdai r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026radicalmente nulla nella parte in cui ha completamente travisatole risultanze di causa e, partitamente, le risultanze documentalie processuali, in particolare del ricorso ex art. 414 c.p.c. eprodotto ex adverso, attribuendo ad esso l’affermazionesecondo cui la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel periodo precedente al 18.2.2003,e sin dal 4.1.2003, era alle dipendenze delle Poste in forza dicontratto a termine poi convertito”.2.

Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 19 L. 218/1952 edell’art. 9 L. n. 196/1997 ex art. 360 n. 3, c.p.c.”.

Deduce che:“Nel caso di specie, non è contestato che nel periodo 4.1.2003-17.2.2003 era in atto un rapporto di lavoro temporaneo e,conseguentemente, il datore era l’impresa di lavoro temporaneoAli s.p.a. e non certo le Poste”.3.

Il primo motivo è inammissibile.4.

Occorre evidenziare, a completamento di quanto espostoin narrativa, che la Corte distrettuale ha ritenuto provato che lalavoratrice avesse prestato la propria attività lavorativa infavore di [OSCURATO:PERSONA] (anche) per il periodo dal 4.1.2003 al17.2.2003, rilevando “a fondamento di tanto” “la produzione insia delle buste paga relative al periodo di interesse (Cfr. doc.

C2di parte appellata)”; e pertanto, proprio in applicazione diquanto specificato in Cass. n. 24109/2018, e, “rilevata la resadelle prestazioni da parte dell’appellata sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, haconcluso che “l’obbligo di versamento della contribuzione devedirsi insorto proprio alla predetta data del 4.1.2003”.Numero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/20265.

Tanto considerato, di recente, le Sezioni unite di Nquumeerso tdai r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026Corte, nel dirimere un contrasto interno presente nellagiurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivodella prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn.4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale osostanziale” (così Cass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).6.

Ora, a fronte di tali principi di diritto, osserva il Collegioche la rubrica del primo motivo si riferisce ad un “errore dipercezione del Giudice del gravame sul contenuto oggettivo diuna prova” ivi per la verità non meglio specificata; il che,comunque, parrebbe deporre per la deduzione di un errore difatto di natura revocatoria, con conseguente inammissibilitàdella censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.La rubrica della censura menziona l’ “art. 360 n. 4 c.p.c.”,anche se vi si deduce che la “prova” in questione è “afferenteuna circostanza di fatto decisiva che ha formato oggetto didiscussione tra le parti”, sicché parrebbe virare verso ildifferente mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c.Numero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026(‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èNu msetrao tdoi r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026oggetto di discussione tra le parti’).7.

Nell’immediato sviluppo della doglianza la ricorrenterichiama soprattutto taluni passi del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado ed altri documenti (cfr. pagg. 6-7 delricorso per cassazione), in gran parte diversi da quelli in base aiquali la Corte d’appello ha formato il proprio convincimento,che, come si è visto, sono rappresentati, oltre che da un“contratto di assunzione a termine”, dalle “buste paga relativeal periodo di interesse”; produzione documentale dell’attrice chela Corte d’appello ha giudicato “non contestata”.8.

Pertanto, è evidente che la censura, al di là della suaincerta formulazione quanto al mezzo di ricorso optato, da unlato, non risulta aderente alla motivazione sul punto espressadalla Corte di merito, e, dall’altro lato, propone in realtà unacritica all’apprezzamento probatorio operato dalla stessa Corte.9.

Il secondo motivo è infondato.10.

Detta censura, formulata esclusivamente in chiave di“Violazione e falsa applicazione” delle norme di dirittosostanziale indicate in rubrica, s’incentra, come anticipato,sull’assunto che non sarebbe “contestato che nel periodo4.1.2003-17.2.2003 era in atto un rapporto di lavorotemporaneo e, conseguentemente, il datore era l’impresa dilavoro temporaneo [OSCURATO:SOCIETA]. e non certo le Poste”.11.

Tale motivo, tuttavia, non è aderente alla motivazionedella Corte di merito.11.1.

Come già riportato in narrativa, la Corte d’appelloaveva dato conto che “il primo giudice ha premesso in fatto cheNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026l’odierna appellata, attualmente dipendente di Poste INtaumliearon dei r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026Spa, negli anni dal 1999 al 2001 aveva siglato plurimi contrattia termine con la società odierna appellante, la quale, da ultimo,nel periodo 4.1.2003 – 30.4.2003, si era avvalsa delleprestazioni della ricorrente in forza di un contratto sottoscrittotramite l’agenzia di lavoro interinale Ali”.Ha, inoltre, premesso la Corte che il primo giudice avevadato atto che, impugnato detto ultimo contratto, con precedentesentenza n. 855/2006, la stessa Corte d’appello di Milano“aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato tra la sig.ra [OSCURATO:SOCIETA] a decorrere dal 4.1.2003, condannando la societàa riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle a titolo dirisarcimento le retribuzioni maturate dalla data di notifica deltentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. (18/02/2003) fino alripristino del rapporto, detratto l’aliunde perceptum”.11.2.

Per quanto d’interesse, la Corte distrettuale hariferito ancora che: “Con il primo motivo di gravame l’appellanteha lamentato l’insussistenza dell’obbligo del versamento deicontributi relativi al periodo 4.1.2003-17.2.2003.

Poste ItalianeSpa si era attenuta, difatti al decisum della Corte milanese dicui alla sentenza n. 855/06, la quale aveva diversificato la datadi assunzione giuridica (il 04/01/2003) – ossia la data didecorrenza del contratto convertito dalla CdA Milano – dalla datadi assunzione “economica”, fissata il 18/02/2003, ovvero la datada cui è decorso il pagamento delle retribuzioni arretrate e,pertanto, l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali,essendo diretta conseguenza dell’obbligo assicurativo che sorgenel momento in cui le prestazioni di un soggetto vengono reseNumero registro generale 1584/2023ed utilizzate da un altro soggetto, era insorto solo a decorrereN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026dal 18/02/2003”.Data pubblicazione 29/03/202611.3.

Ergo, detto motivo di gravame non si fondava suldato asseritamente incontestato che nel breve periodocontroverso la datrice di lavoro fosse l’agenzia di lavorointerinale Ali, invece che [OSCURATO:PERSONA].La doglianza, piuttosto, si basava su una determinatainterpretazione delle statuizioni della pregressa sentenza interpartes n. 855/2006 della medesima Corte d’appello, e, in puntodi fatto e di diritto, sull’assunto che le prestazioni dellalavoratrice fossero state rese solo dal 18.2.2003.11.4.

I giudici di secondo grado di questo giudizio, tuttavia,come si è visto nell’esaminare il primo motivo di ricorso, hannoaccertato in fatto che la lavoratrice aveva “prestato attivitàlavorativa in favore dell’appellante” sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],coincidente con la data di inizio della somministrazione, edhanno correttamente considerato insorto in tale momentol’obbligo contributivo di Poste.12.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensoredichiaratosi anticipatario, ed è tenuta al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto.

Nulla dev’essere dispostoquanto alle spese del giudizio di cassazione rispetto all’INPS,che non ha svolto alcuna difesa in questa sede.

P.Q.MNumero registro generale 1584/2023La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inData pubblicazione 29/03/2026€ 200,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore deldifensore della controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla PonterioP.Q.MNumero registro generale 1584/2023La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inData pubblicazione 29/03/2026€ 200,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore deldifensore della controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 1584-2023 proposto da;[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026      [OSCURATO:PERSONA];393 - controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -Numero registro generale 1584/2023avverso la sentenza n. 561/2022 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026MILANO, depositata il 11/07/2022 R.G.N. 131/2022;Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Milano respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.contro la sentenza del Tribunale di Pavia n. 249/2021 che,previa declaratoria della cessazione della materia delcontendere relativamente a parte della domanda dell’attriceCoen [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio con l’INPS, avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dellaricorrente di € 900,00, a titolo di risarcimento del danno daomessa contribuzione.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che, a fondamento della propria decisione, il primo giudiceaveva premesso in fatto che l’appellata [OSCURATO:PERSONA], attualmentedipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., negli anni dal 1999 al 2001aveva siglato plurimi contratti a termine con la societàappellante, la quale, da ultimo, nel periodo 4.1.2003-30.4.2003, si era avvalsa delle prestazioni della ricorrente inforza di un contratto sottoscritto tramite l’agenzia di lavorointerinale Ali; b) che il primo giudice aveva ancora dato atto che,impugnato detto ultimo contratto, con sentenza n. 855/2006, laCorte d’appello di Milano aveva dichiarato la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra laCoen e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],condannando la società a riammettere la lavoratrice in servizioed a pagarle a titolo di risarcimento le retribuzioni maturateNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026dalla data di notifica del tentativo di conciliazione ex arNtu.m e4ro1 d0i r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026c.p.c. (18.2.2003) fino al ripristino del rapporto, detrattol’aliunde perceptum; c) che, tuttavia, riammessa in servizio nel2007, la lavoratrice aveva rilevato che dall’estratto contributivodel 31 gennaio 2019 mancava il conteggio dei contributi relativiai periodi dal 4 dicembre 1999 al 29 febbraio 2000; dall’8 giugno2000 al 30 settembre 2000, nonché per il periodo dal 4 gennaio2003 al 25 gennaio 2007 e, pertanto, aveva adito il Tribunalechiedendo la condanna del datore di lavoro al versamento deicontributi mancanti, pari ad € 52.000,00, ovvero alla sommamaggiore o minore risultante dovuta; d) che, stanti l’intervenutavisibilità e la parziale regolarizzazione della posizionecontributiva, il primo giudice aveva dichiarato la cessazionedella materia del contendere, eccettuando, però, il periodocontributivo dal 4.1.2003 al 17.2.2003, atteso che i contributirelativi a detto periodo non erano più versabili, in forzadell’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,l. 335/95; e) che, sulla scorta di tanto, il primo giudice avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del risarcimento deidanni, quantificati in € 900,00, giusta la ritenuta congruità dellarichiesta avanzata dalla ricorrente nelle note autorizzate.3. Tanto premesso, la Corte dava conto dei tre motivi digravame di [OSCURATO:PERSONA] e che in secondo grado gli appellatiCoen e Inps si erano costituiti chiedendo la conferma dellasentenza di primo grado.4. Nel giudicare infondato il primo motivo d’appello, laCorte territoriale, dopo aver richiamato i principi espressi inCass. n. 24109/18, osservava che la tesi sostenutadall’appellante, che pretendeva di ancorare l’insorgenzadell’obbligo contributivo alla data del 18.2.2003, quale dataNumero registro generale 1584/2023individuata dalla Corte milanese ai fini della decorrenzaN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026dell’obbligo di pagamento delle retribuzioni maturate, nonData pubblicazione 29/03/2026teneva conto della circostanza rilevante ed assorbente relativaal fatto che l’appellata, anche nel periodo precedente al18.2.2003, e sin dal 4.1.2003 - corrispondente al periodo diinteresse – avesse prestato attività lavorativa in favoredell’allora appellante, in forza del contratto a termine poiconvertito.5. Inoltre, la Corte giudicava infondati sia il secondo motivod’appello (circa la pretesa inammissibilità della riduzione delladomanda dell’istante in prime cure e circa la misura delrisarcimento) che il terzo motivo d’appello (in ordine alregolamento delle spese del primo grado).6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi e successivamemoria.7. Resiste l’intimata [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre perl’INPS è stata prodotta procura ad litem in favore dei difensoriin epigrafe indicati.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Nullità dellasentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c., a fronte di un errore di percezione del Giudice delgravame sul contenuto oggettivo di una prova afferente unacircostanza decisiva che ha formato oggetto di discussione traNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026le parti”. Deduce che: “La pronuncia impugnata Nruimseurol tdai r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026radicalmente nulla nella parte in cui ha completamente travisatole risultanze di causa e, partitamente, le risultanze documentalie processuali, in particolare del ricorso ex art. 414 c.p.c. eprodotto ex adverso, attribuendo ad esso l’affermazionesecondo cui la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel periodo precedente al 18.2.2003,e sin dal 4.1.2003, era alle dipendenze delle Poste in forza dicontratto a termine poi convertito”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 19 L. 218/1952 edell’art. 9 L. n. 196/1997 ex art. 360 n. 3, c.p.c.”. Deduce che:“Nel caso di specie, non è contestato che nel periodo 4.1.2003-17.2.2003 era in atto un rapporto di lavoro temporaneo e,conseguentemente, il datore era l’impresa di lavoro temporaneoAli s.p.a. e non certo le Poste”.3. Il primo motivo è inammissibile.4. Occorre evidenziare, a completamento di quanto espostoin narrativa, che la Corte distrettuale ha ritenuto provato che lalavoratrice avesse prestato la propria attività lavorativa infavore di [OSCURATO:PERSONA] (anche) per il periodo dal 4.1.2003 al17.2.2003, rilevando “a fondamento di tanto” “la produzione insia delle buste paga relative al periodo di interesse (Cfr. doc. C2di parte appellata)”; e pertanto, proprio in applicazione diquanto specificato in Cass. n. 24109/2018, e, “rilevata la resadelle prestazioni da parte dell’appellata sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, haconcluso che “l’obbligo di versamento della contribuzione devedirsi insorto proprio alla predetta data del 4.1.2003”.Numero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/20265. Tanto considerato, di recente, le Sezioni unite di Nquumeerso tdai r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026Corte, nel dirimere un contrasto interno presente nellagiurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivodella prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn.4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale osostanziale” (così Cass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).6. Ora, a fronte di tali principi di diritto, osserva il Collegioche la rubrica del primo motivo si riferisce ad un “errore dipercezione del Giudice del gravame sul contenuto oggettivo diuna prova” ivi per la verità non meglio specificata; il che,comunque, parrebbe deporre per la deduzione di un errore difatto di natura revocatoria, con conseguente inammissibilitàdella censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.La rubrica della censura menziona l’ “art. 360 n. 4 c.p.c.”,anche se vi si deduce che la “prova” in questione è “afferenteuna circostanza di fatto decisiva che ha formato oggetto didiscussione tra le parti”, sicché parrebbe virare verso ildifferente mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c.Numero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026(‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èNu msetrao tdoi r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026oggetto di discussione tra le parti’).7. Nell’immediato sviluppo della doglianza la ricorrenterichiama soprattutto taluni passi del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado ed altri documenti (cfr. pagg. 6-7 delricorso per cassazione), in gran parte diversi da quelli in base aiquali la Corte d’appello ha formato il proprio convincimento,che, come si è visto, sono rappresentati, oltre che da un“contratto di assunzione a termine”, dalle “buste paga relativeal periodo di interesse”; produzione documentale dell’attrice chela Corte d’appello ha giudicato “non contestata”.8. Pertanto, è evidente che la censura, al di là della suaincerta formulazione quanto al mezzo di ricorso optato, da unlato, non risulta aderente alla motivazione sul punto espressadalla Corte di merito, e, dall’altro lato, propone in realtà unacritica all’apprezzamento probatorio operato dalla stessa Corte.9. Il secondo motivo è infondato.10. Detta censura, formulata esclusivamente in chiave di“Violazione e falsa applicazione” delle norme di dirittosostanziale indicate in rubrica, s’incentra, come anticipato,sull’assunto che non sarebbe “contestato che nel periodo4.1.2003-17.2.2003 era in atto un rapporto di lavorotemporaneo e, conseguentemente, il datore era l’impresa dilavoro temporaneo [OSCURATO:SOCIETA]. e non certo le Poste”.11. Tale motivo, tuttavia, non è aderente alla motivazionedella Corte di merito.11.1. Come già riportato in narrativa, la Corte d’appelloaveva dato conto che “il primo giudice ha premesso in fatto cheNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026l’odierna appellata, attualmente dipendente di Poste INtaumliearon dei r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026Spa, negli anni dal 1999 al 2001 aveva siglato plurimi contrattia termine con la società odierna appellante, la quale, da ultimo,nel periodo 4.1.2003 – 30.4.2003, si era avvalsa delleprestazioni della ricorrente in forza di un contratto sottoscrittotramite l’agenzia di lavoro interinale Ali”.Ha, inoltre, premesso la Corte che il primo giudice avevadato atto che, impugnato detto ultimo contratto, con precedentesentenza n. 855/2006, la stessa Corte d’appello di Milano“aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato tra la sig.ra [OSCURATO:SOCIETA] a decorrere dal 4.1.2003, condannando la societàa riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle a titolo dirisarcimento le retribuzioni maturate dalla data di notifica deltentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. (18/02/2003) fino alripristino del rapporto, detratto l’aliunde perceptum”.11.2. Per quanto d’interesse, la Corte distrettuale hariferito ancora che: “Con il primo motivo di gravame l’appellanteha lamentato l’insussistenza dell’obbligo del versamento deicontributi relativi al periodo 4.1.2003-17.2.2003. Poste ItalianeSpa si era attenuta, difatti al decisum della Corte milanese dicui alla sentenza n. 855/06, la quale aveva diversificato la datadi assunzione giuridica (il 04/01/2003) – ossia la data didecorrenza del contratto convertito dalla CdA Milano – dalla datadi assunzione “economica”, fissata il 18/02/2003, ovvero la datada cui è decorso il pagamento delle retribuzioni arretrate e,pertanto, l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali,essendo diretta conseguenza dell’obbligo assicurativo che sorgenel momento in cui le prestazioni di un soggetto vengono reseNumero registro generale 1584/2023ed utilizzate da un altro soggetto, era insorto solo a decorrereN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026dal 18/02/2003”.Data pubblicazione 29/03/202611.3. Ergo, detto motivo di gravame non si fondava suldato asseritamente incontestato che nel breve periodocontroverso la datrice di lavoro fosse l’agenzia di lavorointerinale Ali, invece che [OSCURATO:PERSONA].La doglianza, piuttosto, si basava su una determinatainterpretazione delle statuizioni della pregressa sentenza interpartes n. 855/2006 della medesima Corte d’appello, e, in puntodi fatto e di diritto, sull’assunto che le prestazioni dellalavoratrice fossero state rese solo dal 18.2.2003.11.4. I giudici di secondo grado di questo giudizio, tuttavia,come si è visto nell’esaminare il primo motivo di ricorso, hannoaccertato in fatto che la lavoratrice aveva “prestato attivitàlavorativa in favore dell’appellante” sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],coincidente con la data di inizio della somministrazione, edhanno correttamente considerato insorto in tale momentol’obbligo contributivo di Poste.12. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensoredichiaratosi anticipatario, ed è tenuta al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere dispostoquanto alle spese del giudizio di cassazione rispetto all’INPS,che non ha svolto alcuna difesa in questa sede.Numero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026AULA 'A'OggettoL A  C O R T E  S U P R E MA  D I  C A S S A Z I O N E  Risarcimentodanni perSEZIONE LAVOROomessaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contribuzioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N.  1584/2023Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Rep.Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 1584-2023 proposto da;[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026      [OSCURATO:PERSONA];393 - controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -Numero registro generale 1584/2023avverso la sentenza n. 561/2022 della CORTE D'APPELLO diN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026MILANO, depositata il 11/07/2022 R.G.N. 131/2022;Data pubblicazione 29/03/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appellodi Milano respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.contro la sentenza del Tribunale di Pavia n. 249/2021 che,previa declaratoria della cessazione della materia delcontendere relativamente a parte della domanda dell’attriceCoen [OSCURATO:PERSONA], in contraddittorio con l’INPS, avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dellaricorrente di € 900,00, a titolo di risarcimento del danno daomessa contribuzione.2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)che, a fondamento della propria decisione, il primo giudiceaveva premesso in fatto che l’appellata [OSCURATO:PERSONA], attualmentedipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., negli anni dal 1999 al 2001aveva siglato plurimi contratti a termine con la societàappellante, la quale, da ultimo, nel periodo 4.1.2003-30.4.2003, si era avvalsa delle prestazioni della ricorrente inforza di un contratto sottoscritto tramite l’agenzia di lavorointerinale Ali; b) che il primo giudice aveva ancora dato atto che,impugnato detto ultimo contratto, con sentenza n. 855/2006, laCorte d’appello di Milano aveva dichiarato la sussistenza di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra laCoen e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],condannando la società a riammettere la lavoratrice in servizioed a pagarle a titolo di risarcimento le retribuzioni maturateNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026dalla data di notifica del tentativo di conciliazione ex arNtu.m e4ro1 d0i r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026c.p.c. (18.2.2003) fino al ripristino del rapporto, detrattol’aliunde perceptum; c) che, tuttavia, riammessa in servizio nel2007, la lavoratrice aveva rilevato che dall’estratto contributivodel 31 gennaio 2019 mancava il conteggio dei contributi relativiai periodi dal 4 dicembre 1999 al 29 febbraio 2000; dall’8 giugno2000 al 30 settembre 2000, nonché per il periodo dal 4 gennaio2003 al 25 gennaio 2007 e, pertanto, aveva adito il Tribunalechiedendo la condanna del datore di lavoro al versamento deicontributi mancanti, pari ad € 52.000,00, ovvero alla sommamaggiore o minore risultante dovuta; d) che, stanti l’intervenutavisibilità e la parziale regolarizzazione della posizionecontributiva, il primo giudice aveva dichiarato la cessazionedella materia del contendere, eccettuando, però, il periodocontributivo dal 4.1.2003 al 17.2.2003, atteso che i contributirelativi a detto periodo non erano più versabili, in forzadell’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,l. 335/95; e) che, sulla scorta di tanto, il primo giudice avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del risarcimento deidanni, quantificati in € 900,00, giusta la ritenuta congruità dellarichiesta avanzata dalla ricorrente nelle note autorizzate.3. Tanto premesso, la Corte dava conto dei tre motivi digravame di [OSCURATO:PERSONA] e che in secondo grado gli appellatiCoen e Inps si erano costituiti chiedendo la conferma dellasentenza di primo grado.4. Nel giudicare infondato il primo motivo d’appello, laCorte territoriale, dopo aver richiamato i principi espressi inCass. n. 24109/18, osservava che la tesi sostenutadall’appellante, che pretendeva di ancorare l’insorgenzadell’obbligo contributivo alla data del 18.2.2003, quale dataNumero registro generale 1584/2023individuata dalla Corte milanese ai fini della decorrenzaN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026dell’obbligo di pagamento delle retribuzioni maturate, nonData pubblicazione 29/03/2026teneva conto della circostanza rilevante ed assorbente relativaal fatto che l’appellata, anche nel periodo precedente al18.2.2003, e sin dal 4.1.2003 - corrispondente al periodo diinteresse – avesse prestato attività lavorativa in favoredell’allora appellante, in forza del contratto a termine poiconvertito.5. Inoltre, la Corte giudicava infondati sia il secondo motivod’appello (circa la pretesa inammissibilità della riduzione delladomanda dell’istante in prime cure e circa la misura delrisarcimento) che il terzo motivo d’appello (in ordine alregolamento delle spese del primo grado).6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi e successivamemoria.7. Resiste l’intimata [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre perl’INPS è stata prodotta procura ad litem in favore dei difensoriin epigrafe indicati.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Nullità dellasentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c., a fronte di un errore di percezione del Giudice delgravame sul contenuto oggettivo di una prova afferente unacircostanza decisiva che ha formato oggetto di discussione traNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026le parti”. Deduce che: “La pronuncia impugnata Nruimseurol tdai r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026radicalmente nulla nella parte in cui ha completamente travisatole risultanze di causa e, partitamente, le risultanze documentalie processuali, in particolare del ricorso ex art. 414 c.p.c. eprodotto ex adverso, attribuendo ad esso l’affermazionesecondo cui la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel periodo precedente al 18.2.2003,e sin dal 4.1.2003, era alle dipendenze delle Poste in forza dicontratto a termine poi convertito”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 19 L. 218/1952 edell’art. 9 L. n. 196/1997 ex art. 360 n. 3, c.p.c.”. Deduce che:“Nel caso di specie, non è contestato che nel periodo 4.1.2003-17.2.2003 era in atto un rapporto di lavoro temporaneo e,conseguentemente, il datore era l’impresa di lavoro temporaneoAli s.p.a. e non certo le Poste”.3. Il primo motivo è inammissibile.4. Occorre evidenziare, a completamento di quanto espostoin narrativa, che la Corte distrettuale ha ritenuto provato che lalavoratrice avesse prestato la propria attività lavorativa infavore di [OSCURATO:PERSONA] (anche) per il periodo dal 4.1.2003 al17.2.2003, rilevando “a fondamento di tanto” “la produzione insia delle buste paga relative al periodo di interesse (Cfr. doc. C2di parte appellata)”; e pertanto, proprio in applicazione diquanto specificato in Cass. n. 24109/2018, e, “rilevata la resadelle prestazioni da parte dell’appellata sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, haconcluso che “l’obbligo di versamento della contribuzione devedirsi insorto proprio alla predetta data del 4.1.2003”.Numero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/20265. Tanto considerato, di recente, le Sezioni unite di Nquumeerso tdai r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026Corte, nel dirimere un contrasto interno presente nellagiurisprudenza di legittimità, hanno enunciato il seguenteprincipio di diritto: “Il travisamento del contenuto oggettivodella prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fattoprobatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilitàdell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suoistituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione pererrore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituitoun punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare,e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorioprospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, inconcorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn.4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale osostanziale” (così Cass., sez. un., sent. 5.3.2024, n. 5792).6. Ora, a fronte di tali principi di diritto, osserva il Collegioche la rubrica del primo motivo si riferisce ad un “errore dipercezione del Giudice del gravame sul contenuto oggettivo diuna prova” ivi per la verità non meglio specificata; il che,comunque, parrebbe deporre per la deduzione di un errore difatto di natura revocatoria, con conseguente inammissibilitàdella censura formulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.La rubrica della censura menziona l’ “art. 360 n. 4 c.p.c.”,anche se vi si deduce che la “prova” in questione è “afferenteuna circostanza di fatto decisiva che ha formato oggetto didiscussione tra le parti”, sicché parrebbe virare verso ildifferente mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c.Numero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026(‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èNu msetrao tdoi r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026oggetto di discussione tra le parti’).7. Nell’immediato sviluppo della doglianza la ricorrenterichiama soprattutto taluni passi del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado ed altri documenti (cfr. pagg. 6-7 delricorso per cassazione), in gran parte diversi da quelli in base aiquali la Corte d’appello ha formato il proprio convincimento,che, come si è visto, sono rappresentati, oltre che da un“contratto di assunzione a termine”, dalle “buste paga relativeal periodo di interesse”; produzione documentale dell’attrice chela Corte d’appello ha giudicato “non contestata”.8. Pertanto, è evidente che la censura, al di là della suaincerta formulazione quanto al mezzo di ricorso optato, da unlato, non risulta aderente alla motivazione sul punto espressadalla Corte di merito, e, dall’altro lato, propone in realtà unacritica all’apprezzamento probatorio operato dalla stessa Corte.9. Il secondo motivo è infondato.10. Detta censura, formulata esclusivamente in chiave di“Violazione e falsa applicazione” delle norme di dirittosostanziale indicate in rubrica, s’incentra, come anticipato,sull’assunto che non sarebbe “contestato che nel periodo4.1.2003-17.2.2003 era in atto un rapporto di lavorotemporaneo e, conseguentemente, il datore era l’impresa dilavoro temporaneo [OSCURATO:SOCIETA]. e non certo le Poste”.11. Tale motivo, tuttavia, non è aderente alla motivazionedella Corte di merito.11.1. Come già riportato in narrativa, la Corte d’appelloaveva dato conto che “il primo giudice ha premesso in fatto cheNumero registro generale 1584/2023Numero sezionale 393/2026l’odierna appellata, attualmente dipendente di Poste INtaumliearon dei r accolta generale 7556/2026Data pubblicazione 29/03/2026Spa, negli anni dal 1999 al 2001 aveva siglato plurimi contrattia termine con la società odierna appellante, la quale, da ultimo,nel periodo 4.1.2003 – 30.4.2003, si era avvalsa delleprestazioni della ricorrente in forza di un contratto sottoscrittotramite l’agenzia di lavoro interinale Ali”.Ha, inoltre, premesso la Corte che il primo giudice avevadato atto che, impugnato detto ultimo contratto, con precedentesentenza n. 855/2006, la stessa Corte d’appello di Milano“aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato a tempo indeterminato tra la sig.ra [OSCURATO:SOCIETA] a decorrere dal 4.1.2003, condannando la societàa riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle a titolo dirisarcimento le retribuzioni maturate dalla data di notifica deltentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. (18/02/2003) fino alripristino del rapporto, detratto l’aliunde perceptum”.11.2. Per quanto d’interesse, la Corte distrettuale hariferito ancora che: “Con il primo motivo di gravame l’appellanteha lamentato l’insussistenza dell’obbligo del versamento deicontributi relativi al periodo 4.1.2003-17.2.2003. Poste ItalianeSpa si era attenuta, difatti al decisum della Corte milanese dicui alla sentenza n. 855/06, la quale aveva diversificato la datadi assunzione giuridica (il 04/01/2003) – ossia la data didecorrenza del contratto convertito dalla CdA Milano – dalla datadi assunzione “economica”, fissata il 18/02/2003, ovvero la datada cui è decorso il pagamento delle retribuzioni arretrate e,pertanto, l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali,essendo diretta conseguenza dell’obbligo assicurativo che sorgenel momento in cui le prestazioni di un soggetto vengono reseNumero registro generale 1584/2023ed utilizzate da un altro soggetto, era insorto solo a decorrereN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026dal 18/02/2003”.Data pubblicazione 29/03/202611.3. Ergo, detto motivo di gravame non si fondava suldato asseritamente incontestato che nel breve periodocontroverso la datrice di lavoro fosse l’agenzia di lavorointerinale Ali, invece che [OSCURATO:PERSONA].La doglianza, piuttosto, si basava su una determinatainterpretazione delle statuizioni della pregressa sentenza interpartes n. 855/2006 della medesima Corte d’appello, e, in puntodi fatto e di diritto, sull’assunto che le prestazioni dellalavoratrice fossero state rese solo dal 18.2.2003.11.4. I giudici di secondo grado di questo giudizio, tuttavia,come si è visto nell’esaminare il primo motivo di ricorso, hannoaccertato in fatto che la lavoratrice aveva “prestato attivitàlavorativa in favore dell’appellante” sin dal [OSCURATO:DATA_NASCITA],coincidente con la data di inizio della somministrazione, edhanno correttamente considerato insorto in tale momentol’obbligo contributivo di Poste.12. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, con distrazione delle stesse in favore del difensoredichiaratosi anticipatario, ed è tenuta al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere dispostoquanto alle spese del giudizio di cassazione rispetto all’INPS,che non ha svolto alcuna difesa in questa sede. P.Q.MNumero registro generale 1584/2023La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inData pubblicazione 29/03/2026€ 200,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore deldifensore della controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla PonterioP.Q.MNumero registro generale 1584/2023La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alN umero sezionale 393/2026Numero di raccolta generale 7556/2026pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inData pubblicazione 29/03/2026€ 200,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi professionali,oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore deldifensore della controricorrente.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla Ponterio
Sentenza Cassazione n. 07556/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris