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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46704/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0528ZXU) nato il 27/1:L/1998 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per concorso in rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 628 cod. proc. pen., art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l'identificazione del ricorrente sarebbe incerta, in quanto non sarebbe stato effettuato né in fotografia, né in dibattimento e sarebbe basato esclusivamente sul riconoscimento effettuato dall'offeso nell'immediatezza dei fatti negli uffici della questura dopo che lo stesso dichiarante non aveva riconosciuto, sempre nell'immediatezza, le medesime persone poi indicate come gli autori del reato.

In particolare: si deduceva che la circostanza che il ricorrente indossasse una maglietta con l'effige di "braccio di ferro" non sarebbe un particolare idoneo a confortare le dichiarazioni di ricognitive dell'offeso, considerato che il medesimo capo di abbigliamento, di uso comune tra i giovani, avrebbe potuto essere indossato anche da altre persone. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.La motivazione emergente dalle due sentenze conformi di merito in ordine alla identificazione del ricorr e è carente.

Invero, in primo grado, il giudice rilevava che dalle dichiarazioni dell'offeso e degli operanti era emerso che [OSCURATO:PERSONA] (a) aveva visionato un gruppo di ragazzi, fermati nell'immediatezza, sia in foto che dal vivo, non riconoscendo nessuno; (b) aveva riconosciuto in foto sul luogo in cui si era verificata l'aggressione un altro gruppo di ragazzi successivamente fermato dagli operanti, (c) presso gli uffici di polizia aveva riconosciuto informalmente tutti i giovani fermati per "alcuni" degli aggressori; (d) in dibattimento non aveva riconosciuto alcuno, dichiarando di ricordare le fattezze solo del ragazzo che gli aveva sottratto la collana, mentre degli altri ricordava solo alcuni particolari, tra cui il fatto che uno indossava una maglietta ritraente braccio di ferro (pag. 3 della sentenza di primo grado).

Con la con la prima impugnazione il ricorrente contestava l'individuazione evidenziando la carenza di un atto di riconoscimento certo e la scarsa capacità individualizzante del capo di abbigliamento.

Le censure avanzate con l'atto d'appello venivano ritenute infondate dalla Corte territoriale che riteneva certa l'identificazione rilevando come gli operanti avessero mostrato al [OSCURATO:PERSONA] sia in foto, che dal vivo, un gruppo di ragazzi appena fermati che egli aveva subito escluso potessero essere gli autori della rapina, ma che poi aveva indentificato in questura.

Rilevava che il mancato riconoscimento in dibattimento trovava spiegazione nel lasso di tempo trascorso dal momento della deposizione alla sera in cui erano si erano verificati i fatti (pag. 5 della sentenza impugnata).

1.2. Il collegio ritiene che il compendio motivazionale che sostiene l'identificazione sia carente dato che - assenti sia un riconoscimento fotografico che di persona rassicurante - la stessa si fondava sulla massima valorizzazione della circostanza che il ricorrente indossasse una maglietta con l'effige di braccio di ferro, ovvero un capo di abbigliamento di possibile uso comune.

A ciò si aggiungeva il fatto che non era con certezza quale fosse stato il ruolo della persona indossante la maglietta di braccio di ferro nell'ambito della concitata aggressione.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che esaminerà la capacità dimostrativa delle prove disponibili al fine di valutare l'eventuale concorso del ricorrente alla consumazione a rapina e, quindi, lo specifico ruolo avuto dallo stesso nella esecuzione dell'aggressione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0528ZXU) nato il 27/1:L/1998 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per concorso in rapina aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 628 cod. proc. pen., art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: l'identificazione del ricorrente sarebbe incerta, in quanto non sarebbe stato effettuato né in fotografia, né in dibattimento e sarebbe basato esclusivamente sul riconoscimento effettuato dall'offeso nell'immediatezza dei fatti negli uffici della questura dopo che lo stesso dichiarante non aveva riconosciuto, sempre nell'immediatezza, le medesime persone poi indicate come gli autori del reato. In particolare: si deduceva che la circostanza che il ricorrente indossasse una maglietta con l'effige di "braccio di ferro" non sarebbe un particolare idoneo a confortare le dichiarazioni di ricognitive dell'offeso, considerato che il medesimo capo di abbigliamento, di uso comune tra i giovani, avrebbe potuto essere indossato anche da altre persone. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.La motivazione emergente dalle due sentenze conformi di merito in ordine alla identificazione del ricorr e è carente. Invero, in primo grado, il giudice rilevava che dalle dichiarazioni dell'offeso e degli operanti era emerso che [OSCURATO:PERSONA] (a) aveva visionato un gruppo di ragazzi, fermati nell'immediatezza, sia in foto che dal vivo, non riconoscendo nessuno; (b) aveva riconosciuto in foto sul luogo in cui si era verificata l'aggressione un altro gruppo di ragazzi successivamente fermato dagli operanti, (c) presso gli uffici di polizia aveva riconosciuto informalmente tutti i giovani fermati per "alcuni" degli aggressori; (d) in dibattimento non aveva riconosciuto alcuno, dichiarando di ricordare le fattezze solo del ragazzo che gli aveva sottratto la collana, mentre degli altri ricordava solo alcuni particolari, tra cui il fatto che uno indossava una maglietta ritraente braccio di ferro (pag. 3 della sentenza di primo grado). Con la con la prima impugnazione il ricorrente contestava l'individuazione evidenziando la carenza di un atto di riconoscimento certo e la scarsa capacità individualizzante del capo di abbigliamento. Le censure avanzate con l'atto d'appello venivano ritenute infondate dalla Corte territoriale che riteneva certa l'identificazione rilevando come gli operanti avessero mostrato al [OSCURATO:PERSONA] sia in foto, che dal vivo, un gruppo di ragazzi appena fermati che egli aveva subito escluso potessero essere gli autori della rapina, ma che poi aveva indentificato in questura. Rilevava che il mancato riconoscimento in dibattimento trovava spiegazione nel lasso di tempo trascorso dal momento della deposizione alla sera in cui erano si erano verificati i fatti (pag. 5 della sentenza impugnata). 1.2. Il collegio ritiene che il compendio motivazionale che sostiene l'identificazione sia carente dato che - assenti sia un riconoscimento fotografico che di persona rassicurante - la stessa si fondava sulla massima valorizzazione della circostanza che il ricorrente indossasse una maglietta con l'effige di braccio di ferro, ovvero un capo di abbigliamento di possibile uso comune. A ciò si aggiungeva il fatto che non era con certezza quale fosse stato il ruolo della persona indossante la maglietta di braccio di ferro nell'ambito della concitata aggressione.La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che esaminerà la capacità dimostrativa delle prove disponibili al fine di valutare l'eventuale concorso del ricorrente alla consumazione a rapina e, quindi, lo specifico ruolo avuto dallo stesso nella esecuzione dell'aggressione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il
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