CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso proposto per ragioni in fatto quanto al primo motivo sia in relazione alla pretesa esistenza di un atto arbitrario - correttamente esclusa dalla sentenza in ragione del dovere di rispetto dei regolamenti carcerari - che alla grave minaccia - esplicitamente profferita; Ritenuto che del tutto generico è il secondo motivo in ordine al diniego delle attenuanti generiche rispetto all'articolato ineccepibile esercizio dei poteri discrezionali a riguardo in base alla decisiva gravità del reato ed alla personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti a suo carico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.20