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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32513/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in concorso di un portafoglio commesso all'interno di un'abitazione; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando la Helt due motivi e la Ferrari quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo nell'interesse della Helt e i primi due motivi nell'interesse della Ferrari, che contestano la completezza e la congruenza rispetto alle emergenze processuali della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità delle imputate, sono affidati a doglianze generiche — perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali la ricorrente non si è affatto confrontata - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 7-8 e 11-12, della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo medesimo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento all'assenza di elementi concreti positivamente valutabili e della lunga serie - in numero di 18 — di precedenti penali, in gran parte specifici annoverati dall'imputata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - che il terzo motivo nell'interesse della Ferrari è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputata della contestata recidiva (cfr. pagg. 9-10 della sentenza impugnata]: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che il secondo motivo nell'interesse della Helt, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. quanto al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, e il quarto motivo nell'interesse della Ferrari, che eccepisce la medesima violazione di legge penale, sono manifestamente infondati, poiché le deduzioni sviluppate a sostegno non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo il quale la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 43 Lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in concorso di un portafoglio commesso all'interno di un'abitazione; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando la Helt due motivi e la Ferrari quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo nell'interesse della Helt e i primi due motivi nell'interesse della Ferrari, che contestano la completezza e la congruenza rispetto alle emergenze processuali della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità delle imputate, sono affidati a doglianze generiche — perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali la ricorrente non si è affatto confrontata - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 7-8 e 11-12, della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo medesimo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento all'assenza di elementi concreti positivamente valutabili e della lunga serie - in numero di 18 — di precedenti penali, in gran parte specifici annoverati dall'imputata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - che il terzo motivo nell'interesse della Ferrari è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputata della contestata recidiva (cfr. pagg. 9-10 della sentenza impugnata]: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argonnentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - che il secondo motivo nell'interesse della Helt, nella parte in cui denuncia la violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. quanto al diniego di riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, e il quarto motivo nell'interesse della Ferrari, che eccepisce la medesima violazione di legge penale, sono manifestamente infondati, poiché le deduzioni sviluppate a sostegno non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo il quale la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 43 Lu
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