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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38481/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al periodo trascorso in regime di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 Ord.Pen., in eccesso della pena da espiare per effetto della concessione della disciplina del reato continuato, quantificata dal difensore in anni 3, mesi 6, giorni 27. 1.1.Nella specie, secondo quanto esposto nella ordinanza impugnata: - Il Tribunale di Benevento, quale giudice della esecuzione, con ordinanza del 17 gennaio 2017, aveva riconosciuto la continuazione fra i reati di cui a plurime sentenze di condanna e rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 8, giorni 13 di reclusione, con riconoscimento di detenzione patita in eccesso pari ad anni 3, mesi 6 giorni 27; - sin dal 2 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ed in data 19 giugno 2017 la pena era stata dichiarata estinta in quanto espiata in regime di affidamento in prova ex art. 47 0.P.

1.2. La Corte di Appello ha rigettato la richiesta di riparazione, rilevando che la pena espiata in regime di affidamento non è indennizzabile e che la diversa entità della pena da eseguire non era derivata da un ordine di esecuzione illegittimo o errato, ma a seguito di esercizio di potere discrezionale del giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra reati oggetto di diverse sentenze di condanna.

2. L'istante ha proposto due distinti atti di ricorso.

2.1. Con un primo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] L. Fucci, ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie dell'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del diritto alla riparazione.

Il difensore rileva che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale solo a far data dal 06/10/2014, che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] erano state avanzate numerose richieste di applicazione della disciplina del reato continuato e che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era scevra da colpa concorrente o determinante la mancata applicazione della disciplina della continuazione.

Di contro i provvedimenti di rigetto delle istanze presentate nell'interesse del ricorrente, ai fini della applicazione della disciplina del reato continuato, erano stati emessi in violazione della normativa in materia di reato continuato e della costanze giurisprudenza di legittimità.

Il difensore si sofferma sul danno patito in ragione delle condotte desocializzanti e diffamanti conseguenti alla lunga detenzione ingiustamente patita.

2.2. Con un secondo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato due motivi. 2.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al diniego della riparazione sotto il profilo della non indennizzabilità della pena espiata in regime di affidamento in prova ex art. 47 O.P.

Il ricorrente ha ricordato la pronuncia della Corte di Cassazione n. 43550 del 2016, secondo la quale anche il periodo sofferto in affidamento in prova al servizio sociale è indennizzabile, purché l'interessato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, osservando che anche tale misura alternativa limita la libertà personale del soggetto, il quale, all'atto della sottoposizione, è tenuto a sottoscrivere le limitazioni imposte dall'Ufficio di Sorveglianza.

Il difensore, inoltre, ricorda che [OSCURATO:PERSONA], già "nel corso del passaggio in giudicato" delle sentenze, a far data dal 2010, si era attivato per richiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione con esito infruttuoso.

2.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al diniego dell'indennizzo con riferimento ai cinque mesi espiati in carcere, a seguito della emissione dell'ordine di esecuzione.

Con ordine n. 82/14 Siep in esecuzione della sentenza Tribunale di Benevento divenuta irrevocabile il 25 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA] aveva subito la carcerazione dal 29 maggio 2014 al 6 ottobre 2014, quanto il Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, 135311t0 ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto, devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente infondati tutti i motivi proposti.

2. La Corte di Appello ha motivato il rigetto della richiesta di riparazione sulla base di due differenti profili.

Innanzitutto, con un rilievo di carattere assorbente, ha osservato che la pena espiata in regime di affidamento in prova ai servizi sociali non è indennizzabile, come affermato con orientamento pressoché unanime dalla giurisprudenza di legittimità.

In ogni caso- ha proseguito la Corte, la pena espiata in eccesso era conseguente a fatti successivi rispetto alla esecuzione, ovvero al riconoscimento della continuazione da parte del giudice della esecuzione sulla base di una valutazione discrezionale.

3. Si tratta di percorso argomentativo perfettamente aderente al dettato normativo, come interpretato nella elaborazione giurisprudenziale. 3.1.Si deve; in primo luogo/ ribadire che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui il collegio ritiene di dare continuità, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, non è indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa non ,TAct.„.24 AcRdz,t44, i ,i,ttc,4 41 tt.

ML t- e, jj 1- t 47 implicantelúivazione della libertà personal el: A tale fine, si og-Servato che la - - norma di cui all'art. 314 cod. proc. pen. fa riferimento alle sole ipotesi di privazione della libertà derivanti da una misura di carattere custodiale (Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019 Capadonna, Rv. 277559 - 01; Sez. 4, n. 35705 del 20/06/2018, Pallitta, Rv. 27342501) e che in tema di misure cautelari diverse da quelle custodiali, coerentemente, si è sostenuto che manca ab origine il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione (sez. 3 n. ~j, 55787 del 14/11/2017, Floro, Rv. 271808).

Questa Corte di Cassazione ha anche ritenuto che il limite tracciato dall'art. 314 cod. proc. pen. /Xnella parte in cui te. circoscrive l'istituto dell'equo indennizzo alla custodia cautelare subita, sia del tutto coerente con le fonti sovranazionali: l'art. 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, infatti, attribuisce alla parte sottoposta ad un provvedimento restrittivo della libertà personale il diritto alla riparazione del danno esclusivamente nel caso in cui la privazione della libertà personale sia stata disposta in violazione delle disposizioni contenute nei par. 1, 2, 3 e 4 di detta norma (Sez. 3 n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260328).

Si è cosi superato l'isolato orientamento, citato dal ricorrente, secondo cui sarebbe indennizzabile a titolo di ingiusta detenzione anche il periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva (Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, Balkoci, Rv. 267928).

Tale ultima pronuncia, invero, non tiene conto del dato testuale, non superabile, per cui l'art. 314 cod. proc. pen. prevede il diritto alla riparazione "per la custodia cautelare subita" ( cui, ex art. 284, comma 5, cod. proc. pen., sono equiparati gli arresti domiciliari), ovvero, trasponendo tale nozione alla fase esecutiva, per la pena espiata in regime di restrizione (reclusione o arresto e detenzione domiciliare). 3.2.A tale rilievo che la stessa Corte di Appello ha ritenuto di per sé dirimente, deve in ogni caso aggiungersi che, anche laddove pena in eccesso espiata fosse stata sofferta in regime detentivo, parimenti la domanda non sarebbe stata accoglibile, sicché anche la precisazione del ricorrente in ordine alla data in cui era stata concessa la misura alternativa diventa del tutto irrilevante.

Vale la pena, dunque, ribadire quali sono i principi che governano la possibilità di riconoscere l'indennizzabilità della ingiusta detenzione in sede esecutiva.

Si deve, innanzitutto, ricordare che con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU, il quale prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta.

Tuttavia, in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte Costituzionale non si è pronunziata: in conseguenza, il compito è stato rimesso all'interprete.

E' stato inizialmente adottato un criterio, in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep.2017, Riva, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168).

Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 2 aprile 2008 con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che in quella sede, in definitiva, il giudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela.

Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove la durata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Cicione, Rv.243210).

Con la conseguenza che il diritto all'equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato).

Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna e inerenti l'esecuzione.

La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Parischiva e altro, Rv. 271689 ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli,Ry. 264895); b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240); c) periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210); d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione dispost per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617).

Si sono, poi aggiunti altri casi, quale quello della esecuzione sofferta in virtù di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), di applicazione dell'isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258) e di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649 comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv. 270818).

La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha effettuato un'ampia ricognizione della casistica delle pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena.

Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 - 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735).

Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra il piano della irrevocabilità della condanna da quello della definitività della pena.

Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4 n.57203/17 cit., in motivazione; sez 4 n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non massimata).

Nel caso in esame, invero, la Corte ha rilevato che la diversa entità della pena da eseguire non era conseguente a un ordine di esecuzione illegittimo o errato, bensì era conseguente ali' esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di diverse pronunce.

La detenzione patita in eccesso, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, in ipotesi di tal fatta non può ritenersi "ingiusta", ma solo "fisiologica" conseguenza della rideterminazione della pena in sede esecutiva da parte del giudice della esecuzione.

3.3. Le censure articolate dal ricorrente nei due atti di ricorso non solo non si confrontano con tali principi, ma reiterano gli argomenti a sostegno della richiesta, ribadendo la sussistenza della continuazione, già riconosciuta, e l'assenza di colpa del ricorrente.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.

Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al periodo trascorso in regime di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 Ord.Pen., in eccesso della pena da espiare per effetto della concessione della disciplina del reato continuato, quantificata dal difensore in anni 3, mesi 6, giorni 27. 1.1.Nella specie, secondo quanto esposto nella ordinanza impugnata: - Il Tribunale di Benevento, quale giudice della esecuzione, con ordinanza del 17 gennaio 2017, aveva riconosciuto la continuazione fra i reati di cui a plurime sentenze di condanna e rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 8, giorni 13 di reclusione, con riconoscimento di detenzione patita in eccesso pari ad anni 3, mesi 6 giorni 27; - sin dal 2 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ed in data 19 giugno 2017 la pena era stata dichiarata estinta in quanto espiata in regime di affidamento in prova ex art. 47 0.P. 1.2. La Corte di Appello ha rigettato la richiesta di riparazione, rilevando che la pena espiata in regime di affidamento non è indennizzabile e che la diversa entità della pena da eseguire non era derivata da un ordine di esecuzione illegittimo o errato, ma a seguito di esercizio di potere discrezionale del giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione fra reati oggetto di diverse sentenze di condanna. 2. L'istante ha proposto due distinti atti di ricorso. 2.1. Con un primo ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] L. Fucci, ha formulato un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e in specie dell'art. 314 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del diritto alla riparazione. Il difensore rileva che [OSCURATO:PERSONA] aveva iniziato a beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale solo a far data dal 06/10/2014, che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] erano state avanzate numerose richieste di applicazione della disciplina del reato continuato e che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era scevra da colpa concorrente o determinante la mancata applicazione della disciplina della continuazione. Di contro i provvedimenti di rigetto delle istanze presentate nell'interesse del ricorrente, ai fini della applicazione della disciplina del reato continuato, erano stati emessi in violazione della normativa in materia di reato continuato e della costanze giurisprudenza di legittimità. Il difensore si sofferma sul danno patito in ragione delle condotte desocializzanti e diffamanti conseguenti alla lunga detenzione ingiustamente patita. 2.2. Con un secondo ricorso, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha formulato due motivi. 2.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione al diniego della riparazione sotto il profilo della non indennizzabilità della pena espiata in regime di affidamento in prova ex art. 47 O.P. Il ricorrente ha ricordato la pronuncia della Corte di Cassazione n. 43550 del 2016, secondo la quale anche il periodo sofferto in affidamento in prova al servizio sociale è indennizzabile, purché l'interessato non vi abbia dato causa o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, osservando che anche tale misura alternativa limita la libertà personale del soggetto, il quale, all'atto della sottoposizione, è tenuto a sottoscrivere le limitazioni imposte dall'Ufficio di Sorveglianza. Il difensore, inoltre, ricorda che [OSCURATO:PERSONA], già "nel corso del passaggio in giudicato" delle sentenze, a far data dal 2010, si era attivato per richiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione con esito infruttuoso. 2.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al diniego dell'indennizzo con riferimento ai cinque mesi espiati in carcere, a seguito della emissione dell'ordine di esecuzione. Con ordine n. 82/14 Siep in esecuzione della sentenza Tribunale di Benevento divenuta irrevocabile il 25 maggio 2014, [OSCURATO:PERSONA] aveva subito la carcerazione dal 29 maggio 2014 al 6 ottobre 2014, quanto il Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, 135311t0 ha depositato una memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto, devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente infondati tutti i motivi proposti. 2. La Corte di Appello ha motivato il rigetto della richiesta di riparazione sulla base di due differenti profili. Innanzitutto, con un rilievo di carattere assorbente, ha osservato che la pena espiata in regime di affidamento in prova ai servizi sociali non è indennizzabile, come affermato con orientamento pressoché unanime dalla giurisprudenza di legittimità. In ogni caso- ha proseguito la Corte, la pena espiata in eccesso era conseguente a fatti successivi rispetto alla esecuzione, ovvero al riconoscimento della continuazione da parte del giudice della esecuzione sulla base di una valutazione discrezionale. 3. Si tratta di percorso argomentativo perfettamente aderente al dettato normativo, come interpretato nella elaborazione giurisprudenziale. 3.1.Si deve; in primo luogo/ ribadire che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità cui il collegio ritiene di dare continuità, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, non è indennizzabile la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa non ,TAct.„.24 AcRdz,t44, i ,i,ttc,4 41 tt. ML t- e, jj 1- t 47 implicantelúivazione della libertà personal el: A tale fine, si og-Servato che la - - norma di cui all'art. 314 cod. proc. pen. fa riferimento alle sole ipotesi di privazione della libertà derivanti da una misura di carattere custodiale (Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019 Capadonna, Rv. 277559 - 01; Sez. 4, n. 35705 del 20/06/2018, Pallitta, Rv. 27342501) e che in tema di misure cautelari diverse da quelle custodiali, coerentemente, si è sostenuto che manca ab origine il presupposto giuridico per l'esistenza stessa del diritto alla riparazione (sez. 3 n. ~j, 55787 del 14/11/2017, Floro, Rv. 271808). Questa Corte di Cassazione ha anche ritenuto che il limite tracciato dall'art. 314 cod. proc. pen. /Xnella parte in cui te. circoscrive l'istituto dell'equo indennizzo alla custodia cautelare subita, sia del tutto coerente con le fonti sovranazionali: l'art. 5 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, infatti, attribuisce alla parte sottoposta ad un provvedimento restrittivo della libertà personale il diritto alla riparazione del danno esclusivamente nel caso in cui la privazione della libertà personale sia stata disposta in violazione delle disposizioni contenute nei par. 1, 2, 3 e 4 di detta norma (Sez. 3 n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260328). Si è cosi superato l'isolato orientamento, citato dal ricorrente, secondo cui sarebbe indennizzabile a titolo di ingiusta detenzione anche il periodo trascorso in affidamento in prova al servizio sociale, trattandosi di misura alternativa equiparabile alle altre modalità di espiazione della pena detentiva (Sez. 3, n. 43550 del 08/07/2016, Balkoci, Rv. 267928). Tale ultima pronuncia, invero, non tiene conto del dato testuale, non superabile, per cui l'art. 314 cod. proc. pen. prevede il diritto alla riparazione "per la custodia cautelare subita" ( cui, ex art. 284, comma 5, cod. proc. pen., sono equiparati gli arresti domiciliari), ovvero, trasponendo tale nozione alla fase esecutiva, per la pena espiata in regime di restrizione (reclusione o arresto e detenzione domiciliare). 3.2.A tale rilievo che la stessa Corte di Appello ha ritenuto di per sé dirimente, deve in ogni caso aggiungersi che, anche laddove pena in eccesso espiata fosse stata sofferta in regime detentivo, parimenti la domanda non sarebbe stata accoglibile, sicché anche la precisazione del ricorrente in ordine alla data in cui era stata concessa la misura alternativa diventa del tutto irrilevante. Vale la pena, dunque, ribadire quali sono i principi che governano la possibilità di riconoscere l'indennizzabilità della ingiusta detenzione in sede esecutiva. Si deve, innanzitutto, ricordare che con la sentenza n. 310 del 18-25 luglio 1996 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e violazione dell'art. 5 della Convenzione EDU, il quale prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzioni ingiuste, senza distinzione di sorta. Tuttavia, in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, la Corte Costituzionale non si è pronunziata: in conseguenza, il compito è stato rimesso all'interprete. E' stato inizialmente adottato un criterio, in base al quale il diritto alla riparazione non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile (Sez. 4 n. 3382 del 22/12/2016, dep.2017, Riva, Rv. 268958; n. 4240 del 16/12/2016, dep. 2017, Laratta, Rv. 269168). Tale indirizzo faceva espresso rinvio alla sentenza Corte Cost. n. 219 del 2 aprile 2008 con la quale la Consulta (in un caso di pena definitivamente inflitta in misura inferiore alla custodia cautelare sofferta) aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, ritenendo che in quella sede, in definitiva, il giudice delle leggi avesse legittimato le soluzioni offerte dal giudice di legittimità con riferimento ai casi di reati prescritti o di amnistia e remissione di querela. Sulla scorta di tale lettura del dato normativo, quindi, si era ritenuto che, in tali ipotesi, il diritto alla riparazione potesse essere riconosciuto, ove la durata della custodia cautelare sofferta fosse superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile o irrogata, ma solo nei limiti dell'eccedenza (Sez. 4 n. 3382/2017, Riva, cit. in motivazione, che richiama anche Sez. 4 n. 15000 del 19/2/2009, Cicione, Rv.243210). Con la conseguenza che il diritto all'equa riparazione veniva, invece, escluso in tutti i casi in cui la mancata corrispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita conseguisse a vicende posteriori alla condanna, connesse al reato o alla pena (Sez. 4 n. 40949 del 23/4/2015, D'Aguì, Rv. 264708, principio affermato in relazione ad un caso di ammissione al beneficio della liberazione anticipata, cui era conseguita la riduzione della pena originariamente inflitta con eccedenza, quindi, della detenzione subita in concreto dal condannato). Nelle successive pronunce, tuttavia, la Corte di legittimità si è orientata nel senso di riconoscere rilievo anche alle vicende successive alla condanna e inerenti l'esecuzione. La sentenza Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Parischiva e altro, Rv. 271689 ha illustrato le plurime fattispecie di ordine di esecuzione illegittimo - o divenuto tale successivamente - per fattori non ascrivibili a comportamento doloso o colposo del condannato, nelle quali questa Corte, in applicazione dei predetti principi, ha riconosciuto il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: a) ordine di esecuzione legittimamente emesso, ma relativo a pena che, a causa del lungo arco temporale intercorso tra l'emissione del titolo e la sua esecuzione, si era poi estinta ex art. 172 cod. pen. (senza che rilevasse l'assenza di un'espressa declaratoria di estinzione della pena) (Sez. 4, n. 45247 del 20/10/2015, Myteveli,Ry. 264895); b) ordine di esecuzione relativo a pena già estinta per indulto, anche se non ancora applicato dal giudice di esecuzione (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Riva, Rv. 262240); c) periodo di detenzione eccedente a quello risultante dall'applicazione della liberazione anticipata, in conseguenza di un ordine di esecuzione non ancora aggiornato al nuovo fine pena (Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210); d) tardiva esecuzione dell'ordine di scarcerazione dispost per liberazione anticipata per il periodo di detenzione ingiustamente sofferto (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617). Si sono, poi aggiunti altri casi, quale quello della esecuzione sofferta in virtù di ordine di esecuzione legittimo, ma successivamente revocato per effetto di provvedimento di restituzione in termini per proporre impugnazione e successiva assoluzione (Sez. 4, n. 54838 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), di applicazione dell'isolamento diurno per erronea predisposizione di ordine di esecuzione (Sez. 4, n. 18358 del 10/01/2019, Mafodda, Rv. 276258) e di sentenza dichiarativa di non doversi procedere per ne bis in idem pronunciata ai sensi dell'art. 649 comma 2, cod. proc. pen., a seguito della rescissione del precedente giudicato in ragione della nullità del decreto di latitanza (Sez. 4, n. 42328 del 02/05/2017, Saulo, Rv. 270818). La sentenza n. 57203 del 21/09/2017 cit. ha effettuato un'ampia ricognizione della casistica delle pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di detenzione ingiusta (soprattutto in tema di liberazione anticipata), tutte convergenti nel senso della più ampia tutela in caso di ingiusta detenzione per errore nella fase dell'esecuzione della pena. Il criterio interpretativo attualmente prevalente, che il Collegio condivide, impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell'art.314 cod. proc. pen. anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa di errori o ritardi nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena (Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151 - 01; Sez. 4 n. 57203 del 21/9/2017, Paraschiva, Rv. 271689), con la precisazione che la detenzione sine titulo legittimante il diritto alla riparazione sussiste solo qualora si verifichi violazione di legge da parte dell'autorità procedente e non anche qualora la discrasia tra pena definitiva e pena irrogata consegua all'esercizio di un potere discrezionale (nel medesimo senso Sez. 4, n.25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735). Tale indirizzo interpretativo si fonda sulla distinzione fra il piano della irrevocabilità della condanna da quello della definitività della pena. Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4 n.57203/17 cit., in motivazione; sez 4 n. 37234 del 28/09/2022, Pansera, non massimata). Nel caso in esame, invero, la Corte ha rilevato che la diversa entità della pena da eseguire non era conseguente a un ordine di esecuzione illegittimo o errato, bensì era conseguente ali' esercizio del potere discrezionale da parte del giudice dell'esecuzione, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di diverse pronunce. La detenzione patita in eccesso, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso, in ipotesi di tal fatta non può ritenersi "ingiusta", ma solo "fisiologica" conseguenza della rideterminazione della pena in sede esecutiva da parte del giudice della esecuzione. 3.3. Le censure articolate dal ricorrente nei due atti di ricorso non solo non si confrontano con tali principi, ma reiterano gli argomenti a sostegno della richiesta, ribadendo la sussistenza della continuazione, già riconosciuta, e l'assenza di colpa del ricorrente. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Sentenza Cassazione n. 38481/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris