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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23821/2026

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anza in data 10/12/2025, il Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso a XXXXXXXXXXXcon la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena indata 07/10/2010, irrevocabile dal 03/11/2010, che gli aveva applicato ex art.444 cod. proc. pen. la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cuiagli artt. 81, comma 2, 337, 341-bis, 576, 61 n. 2, 61 n. 10, 582 e 585 cod.pen., commessi in Cesena il 29/06/2010, nonché il medesimo beneficio concessocon la sentenza emessa in data 28/05/2013 dal Tribunale di Parma, irrevocabiledal 04/02/2014, che gli aveva applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena dimesi tre di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110, 635, comma 2, 625 n. 7,99 cod. pen. e 4 l.n. 110/1975, commessi in Parma il 30/12/2010.Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che ricorresse l’ipotesi di cui all’art.168, comma 1 n. 1, cod. pen. perché con successiva sentenza emessa dallostesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data14/07/2022, irrevocabile dal 27/11/2022, è stato condannato per il reato di cuiall’art. 572 cod. pen. commesso dal 2015 in permanenza.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXX e ha articolato due motivi.2.1.

Con il primo ha dedotto violazione ed erronea applicazione di legge exart. 606 lett. b) cod. proc. pen. e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163 e 168 cod. pen., nonché all’art.572 cod. pen. per erroneo accertamento della data di consumazione del delitto dimaltrattamento che ha determinato la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena, anche in conseguenza della mancata indicazionenell’imputazione del fatto in forma chiara e precisa e per la difformità tra il fattocontestato e quello oggetto della sentenza di condanna.Nella sentenza emessa dallo stesso Giudice per le indagini preliminari pressoil Tribunale di Milano in data 14/07/2022, irrevocabile dal 27/11/2022, dallaquale deriverebbe il verificarsi della condizione per la revoca dei benefici concessicon le precedenti sentenze, il tempus commissi delicti indica il delitto di cuiall’art. 572 cod. pen. contestato all’odierno ricorrente, come commesso adecorrere dal 2015.Invece nel provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione hadeterminato la data di inizio ed il perfezionamento della condotta delittuosa dimaltrattamenti nell’anno 2014 in ragione del fatto che in motivazione risultavache il rapporto di convivenza more uxorio con la persona offesa era stato iniziatodall’odierno ricorrente nel 2014 e le prime condotte coincidevano con l’inizio dellaconvivenza.In tal modo il giudice dell’esecuzione aveva inammissibilmente integrato lafattispecie delittuosa accertata dal giudicato, tanto più che la condotta integra unreato abituale e richiede l’accertamento della reiterazione nel tempo; sicché lacollocazione temporale è un elemento centrale della valutazione del giudice delmerito.Dalla sentenza peraltro risultava che la condotta si era articolata in un lassotemporale decisamente lungo, ossia a far data dal 2015 fino al 2019, ma che icontegni illeciti si erano intensificati dopo la nascita del figlio della coppiaavvenuta nel novembre 2015.In ogni caso qualora fosse residuato dubbio sull’integrazione del reato dimaltrattamenti già nell’anno 2015, esso andava sciolto in una prospettiva difavor rei a non disporre la revoca del beneficio.2.2.

Con il secondo motivo il ricorso censura violazione dell’art. 666, coma5, cod. proc. pen,. per il mancato esercizio dei poteri istruttori al fine dideterminare il momento consumativo del reato che ha determinato la revoca delbeneficio della pena sospesa.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Si contesta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 168, comma 1 n.1, cod. pen. per la revoca del beneficio condizionale della pena concesso dallasentenza emessa dal Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena in data07/10/2010, irrevocabile dal 03/11/2010, e poi dalla sentenza emessa in data28/05/2013 dal Tribunale di Parma, irrevocabile dal 04/02/2014.Secondo il provvedimento impugnato, tale ipotesi ricorre nel caso di specieperché l’interessato è stato attinto da un’ulteriore condanna con successivasentenza emessa dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Milano in data 14/07/2022, irrevocabile dal 27/11/2022, relativa alreato di cui all’art. 572 cod. pen. commesso dal 2015 in permanenza.La data di commissione del delitto rientra nell’arco temporale di cinque annidall’irrevocabilità sia della prima (03/11/2010) sia della seconda sentenza(04/02/2014).La condotta oggetto di tale ulteriore condanna è contestata a decorrere dal2015 in permanenza, segnando così nel 2015 l’epoca in cui ha avuto inizio laconsumazione del reato (secondo la contestazione mai cessata almeno finoall’esercizio dell’azione penale) e quindi assumendo tale riferimento temporalecome quello del primo prodursi del requisito della abitualità del reato.Con riferimento a diversa ipotesi ma a problematica assimilabile a quellaoggetto di questo giudizio, i giudici di legittimità hanno affermato, con riguardoal prodursi dell’effetto estintivo del reato oggetto di patteggiamento, che lacommissione di un fatto penalmente rilevante nel termine quinquennale obiennale, che, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., ostaall'estinzione, deve intendersi avvenuta, nel caso di reati abituali, nel momentodel perfezionamento della fattispecie incriminatrice, e, dunque, con larealizzazione del nucleo minimo della condotta sufficiente per integrare la stessa,e non nel momento della sua consumazione, coincidente con l'ultimo degli attidella sequenza criminosa. (Sez. 1, n. 30446 del 14/05/2025, P., Rv. 288484 -Il giudice dell’esecuzione trae la dimostrazione che nel 2015 il reato era giàperfezionato dalla ricostruzione contenuta in sentenza, attraverso un dettagliatoesame delle motivazioni rese dal giudice della cognizione, insuscettibili dirivisitazione in sede di esecuzione; e poco conta che successivamente le condottesi siano anche intensificate, se comunque, pur con offensività meno grave, ilnucleo minimo della condotta era stato già integrato in epoca antecedente.Attraverso questa verifica plausibilmente motivata il giudice dell’esecuzioneha assolto al suo potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicitiil contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi,anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive(Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, Faccilongo, Rv. 287559 – 01; Sez. 1, n. 10285del 01/10/2019, dep. 2020, Scarpa, Rv. 278487 – 01; in particolare con riguardoalle cause estintive e alla revoca dei benefici, cfr. Sez. 1, n. 14984 del13/03/2019, Versaci, Rv. 275063 - 01)Il ricorso, quindi, si risolve in una lettura alternativa dei contenuti dellasentenza, già interpretata nell’esercizio adeguatamente motivato dei suoi poteri,dal giudice dell’esecuzione.E del tutto inammissibile è il secondo motivo che prefigura un autonomopotere istruttorio integrativo e sostituivo rispetto a quello del giudice dellacognizione per accertare in sede di esecuzione, quando il reato poteva dirsiconsumato.3.

Il ricorso è, pertanto, infondato e il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali; e va disposto l’oscuramento come dadispositivo, in considerazione della materia trattata.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza in data 10/12/2025, il Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato ilbeneficio della sospensione condizionale della pena concesso a XXXXXXXXXXXcon la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena indata 07/10/2010, irrevocabile dal 03/11/2010, che gli aveva applicato ex art.444 cod. proc. pen. la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cuiagli artt. 81, comma 2, 337, 341-bis, 576, 61 n. 2, 61 n. 10, 582 e 585 cod.pen., commessi in Cesena il 29/06/2010, nonché il medesimo beneficio concessocon la sentenza emessa in data 28/05/2013 dal Tribunale di Parma, irrevocabiledal 04/02/2014, che gli aveva applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena dimesi tre di reclusione, per i reati di cui agli artt. 110, 635, comma 2, 625 n. 7,99 cod. pen. e 4 l.n. 110/1975, commessi in Parma il 30/12/2010.Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che ricorresse l’ipotesi di cui all’art.168, comma 1 n. 1, cod. pen. perché con successiva sentenza emessa dallostesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data14/07/2022, irrevocabile dal 27/11/2022, è stato condannato per il reato di cuiall’art. 572 cod. pen. commesso dal 2015 in permanenza.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXX e ha articolato due motivi.2.1. Con il primo ha dedotto violazione ed erronea applicazione di legge exart. 606 lett. b) cod. proc. pen. e difetto di motivazione ex art. 606, comma 1lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 163 e 168 cod. pen., nonché all’art.572 cod. pen. per erroneo accertamento della data di consumazione del delitto dimaltrattamento che ha determinato la revoca del beneficio della sospensionecondizionale della pena, anche in conseguenza della mancata indicazionenell’imputazione del fatto in forma chiara e precisa e per la difformità tra il fattocontestato e quello oggetto della sentenza di condanna.Nella sentenza emessa dallo stesso Giudice per le indagini preliminari pressoil Tribunale di Milano in data 14/07/2022, irrevocabile dal 27/11/2022, dallaquale deriverebbe il verificarsi della condizione per la revoca dei benefici concessicon le precedenti sentenze, il tempus commissi delicti indica il delitto di cuiall’art. 572 cod. pen. contestato all’odierno ricorrente, come commesso adecorrere dal 2015.Invece nel provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione hadeterminato la data di inizio ed il perfezionamento della condotta delittuosa dimaltrattamenti nell’anno 2014 in ragione del fatto che in motivazione risultavache il rapporto di convivenza more uxorio con la persona offesa era stato iniziatodall’odierno ricorrente nel 2014 e le prime condotte coincidevano con l’inizio dellaconvivenza.In tal modo il giudice dell’esecuzione aveva inammissibilmente integrato lafattispecie delittuosa accertata dal giudicato, tanto più che la condotta integra unreato abituale e richiede l’accertamento della reiterazione nel tempo; sicché lacollocazione temporale è un elemento centrale della valutazione del giudice delmerito.Dalla sentenza peraltro risultava che la condotta si era articolata in un lassotemporale decisamente lungo, ossia a far data dal 2015 fino al 2019, ma che icontegni illeciti si erano intensificati dopo la nascita del figlio della coppiaavvenuta nel novembre 2015.In ogni caso qualora fosse residuato dubbio sull’integrazione del reato dimaltrattamenti già nell’anno 2015, esso andava sciolto in una prospettiva difavor rei a non disporre la revoca del beneficio.2.2. Con il secondo motivo il ricorso censura violazione dell’art. 666, coma5, cod. proc. pen,. per il mancato esercizio dei poteri istruttori al fine dideterminare il momento consumativo del reato che ha determinato la revoca delbeneficio della pena sospesa.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Si contesta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 168, comma 1 n.1, cod. pen. per la revoca del beneficio condizionale della pena concesso dallasentenza emessa dal Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena in data07/10/2010, irrevocabile dal 03/11/2010, e poi dalla sentenza emessa in data28/05/2013 dal Tribunale di Parma, irrevocabile dal 04/02/2014.Secondo il provvedimento impugnato, tale ipotesi ricorre nel caso di specieperché l’interessato è stato attinto da un’ulteriore condanna con successivasentenza emessa dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Milano in data 14/07/2022, irrevocabile dal 27/11/2022, relativa alreato di cui all’art. 572 cod. pen. commesso dal 2015 in permanenza.La data di commissione del delitto rientra nell’arco temporale di cinque annidall’irrevocabilità sia della prima (03/11/2010) sia della seconda sentenza(04/02/2014).La condotta oggetto di tale ulteriore condanna è contestata a decorrere dal2015 in permanenza, segnando così nel 2015 l’epoca in cui ha avuto inizio laconsumazione del reato (secondo la contestazione mai cessata almeno finoall’esercizio dell’azione penale) e quindi assumendo tale riferimento temporalecome quello del primo prodursi del requisito della abitualità del reato.Con riferimento a diversa ipotesi ma a problematica assimilabile a quellaoggetto di questo giudizio, i giudici di legittimità hanno affermato, con riguardoal prodursi dell’effetto estintivo del reato oggetto di patteggiamento, che lacommissione di un fatto penalmente rilevante nel termine quinquennale obiennale, che, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., ostaall'estinzione, deve intendersi avvenuta, nel caso di reati abituali, nel momentodel perfezionamento della fattispecie incriminatrice, e, dunque, con larealizzazione del nucleo minimo della condotta sufficiente per integrare la stessa,e non nel momento della sua consumazione, coincidente con l'ultimo degli attidella sequenza criminosa. (Sez. 1, n. 30446 del 14/05/2025, P., Rv. 288484 -Il giudice dell’esecuzione trae la dimostrazione che nel 2015 il reato era giàperfezionato dalla ricostruzione contenuta in sentenza, attraverso un dettagliatoesame delle motivazioni rese dal giudice della cognizione, insuscettibili dirivisitazione in sede di esecuzione; e poco conta che successivamente le condottesi siano anche intensificate, se comunque, pur con offensività meno grave, ilnucleo minimo della condotta era stato già integrato in epoca antecedente.Attraverso questa verifica plausibilmente motivata il giudice dell’esecuzioneha assolto al suo potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne esplicitiil contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi,anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive(Sez. 1, n. 7512 del 31/01/2025, Faccilongo, Rv. 287559 – 01; Sez. 1, n. 10285del 01/10/2019, dep. 2020, Scarpa, Rv. 278487 – 01; in particolare con riguardoalle cause estintive e alla revoca dei benefici, cfr. Sez. 1, n. 14984 del13/03/2019, Versaci, Rv. 275063 - 01)Il ricorso, quindi, si risolve in una lettura alternativa dei contenuti dellasentenza, già interpretata nell’esercizio adeguatamente motivato dei suoi poteri,dal giudice dell’esecuzione.E del tutto inammissibile è il secondo motivo che prefigura un autonomopotere istruttorio integrativo e sostituivo rispetto a quello del giudice dellacognizione per accertare in sede di esecuzione, quando il reato poteva dirsiconsumato.3. Il ricorso è, pertanto, infondato e il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali; e va disposto l’oscuramento come dadispositivo, in considerazione della materia trattata. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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