CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 19550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso„ che deduce l'omessa valutazione dei "motivi aggiunti", è manifestamente infondato in quanto si trattava di motivi inammissibili (come tali privi di idoneità a incidere sulla decisione) sotto due concorrenti profili: - i motivi aggiunti erano tardivi, in quanto spediti soltanto il 20 settembre 2022 (per l'udienza del 27 settembre 2022, senza il rispetto del termine di quindici giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; - si tratta di motivi privi di connessione con quelli principali (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente eil pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i