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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14157/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Vercelli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di ricettazione ed utilizzo indebito di carta di credito e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed Euro 600 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore del Logaren lamentando difetto di motivazione sulla condanna e violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che gli elementi di prova acquisiti non permettevano di affermare la responsabilità del ricorrente fondata sul personale riconoscimento operato da un agente di PG sulla scorta delle immagini del circuito di videosorveglianza e della fototessera ma senza alcuna delle garanzie procedimentali previste dal codice per tali operazioni; evidenzia gli aspetti che possono incidere sulla attendibilità del riconoscimento operato su immagini digitali e che, a suo avviso, finiscono per minare l'unico elemento su cui è fondata la affermazione di responsabilità del ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile.

Più volte questa Corte, con considerazione condivisa dal collegio, ha avuto modo di ribadire che nel ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Cass. Pen., 1, 22.9.2015 n. 39.122, PG in proc.

Rugiano; conf., Cass. Pen., 6, 6.12.2011 n. 800, Bidognetti; Cass. Pen., 2, 8.5.2012 n. 31.811, Sardo; Cass. Pen., 2, 6.2.2015 n. 19.712, Alota; Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 38.676, Onofri).

Tanto premesso, e con specifico riguardo al caso di specie, è pure pacifico che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria rappresenta una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione sicché anche le modalità dell'individuazione - concretatesi, ad esempio, nella scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria - non riguardano la legalità della prova, dato l'enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9505 del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562).

Più in particolare, si è chiarito che anche il riconoscimento informale operato da personale della polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez.

F - , Sentenza n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635 in cui la Corte ha spiegato che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato rientra nell'alveo dell'art. 189 cod. proc. pen. atteso che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione sicché il giudice, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in tema di valutazione delle prove, può attribuire concreto valore probatorio alla identificazione dell'autore del reato avvenuta mediante riconoscimento fotografico da parte di un agente di polizia); conf., Sez. 1, n. 8237 del 06/05/1987, Giardina, Rv. 176390 e, tra le non massimate, Sez. 5, 15.9.2021, n. 44624, Dell'Annunziata; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2559, Parussati; Sez. 2. 18.5.2011 n. 21825, Malvone ed altri).

Detto questo, osserva il Collegio che la difesa, nella sostanza, lamenta una decisione erronea, in quanto fondata su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,1 A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Vercelli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di ricettazione ed utilizzo indebito di carta di credito e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed Euro 600 di multa; 2. ricorre per cassazione il difensore del Logaren lamentando difetto di motivazione sulla condanna e violazione di legge con riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che gli elementi di prova acquisiti non permettevano di affermare la responsabilità del ricorrente fondata sul personale riconoscimento operato da un agente di PG sulla scorta delle immagini del circuito di videosorveglianza e della fototessera ma senza alcuna delle garanzie procedimentali previste dal codice per tali operazioni; evidenzia gli aspetti che possono incidere sulla attendibilità del riconoscimento operato su immagini digitali e che, a suo avviso, finiscono per minare l'unico elemento su cui è fondata la affermazione di responsabilità del ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile. Più volte questa Corte, con considerazione condivisa dal collegio, ha avuto modo di ribadire che nel ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Cass. Pen., 1, 22.9.2015 n. 39.122, PG in proc. Rugiano; conf., Cass. Pen., 6, 6.12.2011 n. 800, Bidognetti; Cass. Pen., 2, 8.5.2012 n. 31.811, Sardo; Cass. Pen., 2, 6.2.2015 n. 19.712, Alota; Cass. Pen., 2, 24.5.2019 n. 38.676, Onofri). Tanto premesso, e con specifico riguardo al caso di specie, è pure pacifico che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria rappresenta una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione sicché anche le modalità dell'individuazione - concretatesi, ad esempio, nella scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria - non riguardano la legalità della prova, dato l'enorme margine di opinabilità che accompagna ogni selezione, ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, in sede di scrutinio di legittimità, della congruenza del percorso argomentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 9505 del 24/11/2015, Coccia, Rv. 267562). Più in particolare, si è chiarito che anche il riconoscimento informale operato da personale della polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F - , Sentenza n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635 in cui la Corte ha spiegato che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato rientra nell'alveo dell'art. 189 cod. proc. pen. atteso che l'individuazione fotografica di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione sicché il giudice, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in tema di valutazione delle prove, può attribuire concreto valore probatorio alla identificazione dell'autore del reato avvenuta mediante riconoscimento fotografico da parte di un agente di polizia); conf., Sez. 1, n. 8237 del 06/05/1987, Giardina, Rv. 176390 e, tra le non massimate, Sez. 5, 15.9.2021, n. 44624, Dell'Annunziata; Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2559, Parussati; Sez. 2. 18.5.2011 n. 21825, Malvone ed altri). Detto questo, osserva il Collegio che la difesa, nella sostanza, lamenta una decisione erronea, in quanto fondata su una considerazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio: tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione "... la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova ..." (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 39580 del 20/10/2021, Marino, non mass.). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,1 A
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