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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 11903/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13818/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. CASSIODORO 1-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec ceciliauva@ordineavvoca tiroma.org ) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' LEONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]), PELLE' GIULIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 66/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo unico, per la cassazione della sentenza n. 66 del 2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che: - con scrittura privata del 3 giugno 1992 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promettevano di vendere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. uno stabile di loro proprietà; - versato l’acconto di 50.000.000 di vecchie lire le parti subordinavano la stipula del contratto definitivo a quella di un mutuo fondiario ad opera della [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultima s’impegnava a rilasciare, nel momento del definitivo, due assegni bancari dell’importo di 350.000.000 milioni di lire e 400.000.000 di lire; - alla stipula del contratto definitivo, l’8 giugno 1993, detti assegni venivano rilasciati, mentre nell’atto notarile di vendita, su accordo delle parti, si dava falsamente atto del versamento del prezzo così da evitare l’iscrizione d’ipoteca legale a favore dei venditori, e consentire alla società acquirente l’iscrizione di ipoteca di primo grado sull’immobile a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per la conclusione del mutuo, la cui somma avrebbe a sua volta dovuto essere utilizzata, dalla [OSCURATO:PERSONA], per il saldo del prezzo d’acquisto dell’immobile; - le parti, con apposita controdichiarazione, davano atto che in realtà il prezzo di vendita dell’immobile non era stato pagato, era di 800.000.000 di lire, in luogo di quello dichiarato nell’atto pubblico di 400.000.000 di lire, e la [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe versato mediante incasso dei due assegni da parte dei venditori; - presentati all’incasso, i due assegni venivano protestati per mancanza di provvista; - la [OSCURATO:SOCIETA] accordava il mutuo garantito da ipoteca sull’immobile, ma la somma mutuata pari a quasi 1.000.000.000 di lire, veniva in realtà utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA], per pagare debiti pregressi della s.r.l. e dell’impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA] verso la stessa banca; - la [OSCURATO:PERSONA] successivamente veniva dichiarata fallita; - ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] e i funzionari della banca avevano dolosamente tenuto la descritta condotta in danno dei venditori e che l’istituto di credito dovesse rispondere del fatto illecito commesso a mezzo dei suoi dipendenti, la deducente e il coniuge [OSCURATO:PERSONA], la prima qualificatasi quale erede di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA], per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali indicati come subiti dai loro danti causa per la condotta illecita tenuta in loro danno dal [OSCURATO:PERSONA], per la società acquirente dell’immobile, e dalla Banca; - il Tribunale di Taranto dichiarava improponibile la domanda del Carlucci perché privo di diritti derivanti dalla morte dei parenti della moglie, originari proprietari e venditori dello stabile, dichiarava inammissibili le domande proposte dall’odierna deducente nei confronti della Curatela della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per incompetenza funzionale e accoglieva la domanda dell’attrice nei confronti della banca nella misura pari al saldo del prezzo di vendita non pagato ai venditori, ritenendo che i funzionari di banca, in accordo con [OSCURATO:PERSONA], avessero dolosamente agito in danno dei venditori non pagando ma facendo protestare i due assegni e destinando la somma mutuata, che avrebbe dovuto servire a saldare il prezzo della vendita, all’estinzione dei debiti della società acquirente e della ditta di [OSCURATO:PERSONA] verso la banca stessa, tenendo conto anche della sentenza penale, passata in giudicato, di accertamento del reato di bancarotta preferenziale a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla distrazione delle somme, destinate al pagamento del saldo del prezzo, a favore della mutuante per l’estinzione dei suoi crediti, l’iscrizione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato e la trasformazione in tal modo dei crediti chirografari dell’istituto di credito in credito previlegiato nei confronti della società già in decozione, in uno all’acquisto di un appartamento dello stabile da parte del direttore della filiale della banca e a una falsa informativa dei funzionari della filiale alla sede centrale dell’ente in ordine alla affidabilità della società che aveva chiesto il mutuo; - la Corte di appello riformava la decisione, dichiarando inammissibile la domanda, per effetto del previo giudicato preclusivo derivante dalla sentenza n. 162 del 2002 dello stesso Tribunale di Taranto, passata in giudicato dopo la dichiarazione di estinzione dell’appello, con cui era stata rigettata la medesima domanda, tale ritenuta, dell’odierna ricorrente, ponendo a fondamento dell’azione risarcitoria l’intera condotta tenuta dai funzionari della banca, per la quale l’istituto di credito avrebbe dovuto rispondere, secondo la pretesa in quella diversa sede formulata, in via aquiliana a mente dell’art. 2049 cod. civ.; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; sono rimasti intimati la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i fatti costitutivi, posti a fondamento delle domande nei due diversi giudizi menzionati, erano diversi, e in specie: - soggettivamente, poiché il precedente giudizio era stato introdotto anche da altri soggetti, quale l’altra parte venditrice, sia pure rappresentata dalla deducente in qualità di procuratrice, e non nei confronti di altri soggetti, quali, nel successivo, [OSCURATO:PERSONA] e la Curatela; - oggettivamente, poiché quel previo giudizio aveva avuto ad oggetto lo storno degli assegni rimasti insoluti, con responsabilità indiretta dell’istituto ex art. 2049, cod. civ., mentre quello poi introdotto aveva per oggetto una responsabilità “ex delicto”, all’esito della statuizione penale in primo momento non deducibile, e diretta ex art. 2043, cod. civ., sempre della banca, tenuto conto di profili emersi solo con la sentenza della Corte di appello penale di Lecce, n. 142 del 2014, passata in giudicato a séguito della sentenza di questa Corte n. 31680 del 2015, che aveva statuito la condanna generica al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili; considerato che il motivo è infondato; questa Corte ha chiarito che l’ambito di operatività del giudicato, in ragione del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi solo a fatti, di analoga rilevanza, ad esso successivi, e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della " causa petendi ", fermo restando il requisito dell'identità dei soggetti in lite (Cass., 9/11/2022, n. 33021); nella fattispecie: a)il giudicato ritenuto preclusivo risulta essere successivo a quello della sentenza di condanna generica pronunciata in sede penale e divenuta definitiva dopo la pronuncia in sede di legittimità del 2015, perché determinato dalla dichiarazione di estinzione del giudizio di appello avvenuta nel 2016: trattandosi di giudicato successivo, prevale, sussistendone i presupposti; b)non rileva che nel previo giudizio fossero in lite ulteriori parti, poiché ciò che risulta dirimente è che vi fossero anche i soggetti dell’odierno processo rimasti in lite, rispetto, cioè, alla residu a domand a coltivat a in appello dall’odierna ricorrente; c) i fatti costitutivi della domanda sono evidentemente i medesimi, esplicitamente inclusivi, come chiarito dalla Corte territoriale riportando univoci brani della sentenza del 2002 in questione, della distrazione delle somme, che aveva determinato l’insoluto per mancanza di provvista degli assegni con cui doveva essere pagato il residuo della vendita; d)la dichiarazione di fallimento così come quella di responsabilità penale, al di là dell’estinzione dei reati per prescrizione, non integrano di per sé fatti storici costitutivi dell’azione risarcitoria in parola, restando, quelli, gli stessi, sia pure oggetto dei diversi giudizi penali e civili; e)come pure osservato dal Tribunale di Taranto nella sentenza del 2002, quale riportata in ricorso (pag. 22), non essendovi un diritto negoziale tra i prenditori dei titoli di credito e la banca trattaria, la domanda era anche in quel caso extracontrattuale; f) la diversa qualificazione della parte, e poi decisivamente giudiziale, ai sensi dell'art. 2049, cod. civ., che costituisce sempre una responsabilità propria anche se per fatto altrui, ovvero ai sensi della clausola generale dell'art. 2043, cod. civ., a seconda che le condotte dei funzionari siano ritenute in rapporto di occasionalità necessaria con l'attività d'impresa (Cass., 22/09/2017, n. 22058; arg. ex Cass. Sez.

U., 16/05/2019, n. 13246, e Cass., 14/11/20123, n. 31675) ovvero espressive dell'ente e del rapporto organico con lo stesso, non muta in alcun modo né il fatto costitutivo, e quindi la causa "petendi", né il "petitum" risarcitorio, essendo il nostro ordinamento fondato non su principî formulari di derivazione romanistica, bensì sulla domanda di beni della vita in relazione al fatto storico allegato; g)nel ricorso non sono specificati in alcun modo differenti fatti storici costitutivi; ne deriva la preclusione afferente al dedotto e al deducibile; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 5.500,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13818/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. CASSIODORO 1-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec ceciliauva@ordineavvoca tiroma.org ) rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' LEONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]), PELLE' GIULIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 66/2021depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un motivo unico, per la cassazione della sentenza n. 66 del 2021 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che: - con scrittura privata del 3 giugno 1992 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promettevano di vendere alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. uno stabile di loro proprietà; - versato l’acconto di 50.000.000 di vecchie lire le parti subordinavano la stipula del contratto definitivo a quella di un mutuo fondiario ad opera della [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultima s’impegnava a rilasciare, nel momento del definitivo, due assegni bancari dell’importo di 350.000.000 milioni di lire e 400.000.000 di lire; - alla stipula del contratto definitivo, l’8 giugno 1993, detti assegni venivano rilasciati, mentre nell’atto notarile di vendita, su accordo delle parti, si dava falsamente atto del versamento del prezzo così da evitare l’iscrizione d’ipoteca legale a favore dei venditori, e consentire alla società acquirente l’iscrizione di ipoteca di primo grado sull’immobile a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. per la conclusione del mutuo, la cui somma avrebbe a sua volta dovuto essere utilizzata, dalla [OSCURATO:PERSONA], per il saldo del prezzo d’acquisto dell’immobile; - le parti, con apposita controdichiarazione, davano atto che in realtà il prezzo di vendita dell’immobile non era stato pagato, era di 800.000.000 di lire, in luogo di quello dichiarato nell’atto pubblico di 400.000.000 di lire, e la [OSCURATO:PERSONA] lo avrebbe versato mediante incasso dei due assegni da parte dei venditori; - presentati all’incasso, i due assegni venivano protestati per mancanza di provvista; - la [OSCURATO:SOCIETA] accordava il mutuo garantito da ipoteca sull’immobile, ma la somma mutuata pari a quasi 1.000.000.000 di lire, veniva in realtà utilizzata da [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA], per pagare debiti pregressi della s.r.l. e dell’impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA] verso la stessa banca; - la [OSCURATO:PERSONA] successivamente veniva dichiarata fallita; - ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] e i funzionari della banca avevano dolosamente tenuto la descritta condotta in danno dei venditori e che l’istituto di credito dovesse rispondere del fatto illecito commesso a mezzo dei suoi dipendenti, la deducente e il coniuge [OSCURATO:PERSONA], la prima qualificatasi quale erede di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva incorporato la [OSCURATO:SOCIETA], per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali indicati come subiti dai loro danti causa per la condotta illecita tenuta in loro danno dal [OSCURATO:PERSONA], per la società acquirente dell’immobile, e dalla Banca; - il Tribunale di Taranto dichiarava improponibile la domanda del Carlucci perché privo di diritti derivanti dalla morte dei parenti della moglie, originari proprietari e venditori dello stabile, dichiarava inammissibili le domande proposte dall’odierna deducente nei confronti della Curatela della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per incompetenza funzionale e accoglieva la domanda dell’attrice nei confronti della banca nella misura pari al saldo del prezzo di vendita non pagato ai venditori, ritenendo che i funzionari di banca, in accordo con [OSCURATO:PERSONA], avessero dolosamente agito in danno dei venditori non pagando ma facendo protestare i due assegni e destinando la somma mutuata, che avrebbe dovuto servire a saldare il prezzo della vendita, all’estinzione dei debiti della società acquirente e della ditta di [OSCURATO:PERSONA] verso la banca stessa, tenendo conto anche della sentenza penale, passata in giudicato, di accertamento del reato di bancarotta preferenziale a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla distrazione delle somme, destinate al pagamento del saldo del prezzo, a favore della mutuante per l’estinzione dei suoi crediti, l’iscrizione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato e la trasformazione in tal modo dei crediti chirografari dell’istituto di credito in credito previlegiato nei confronti della società già in decozione, in uno all’acquisto di un appartamento dello stabile da parte del direttore della filiale della banca e a una falsa informativa dei funzionari della filiale alla sede centrale dell’ente in ordine alla affidabilità della società che aveva chiesto il mutuo; - la Corte di appello riformava la decisione, dichiarando inammissibile la domanda, per effetto del previo giudicato preclusivo derivante dalla sentenza n. 162 del 2002 dello stesso Tribunale di Taranto, passata in giudicato dopo la dichiarazione di estinzione dell’appello, con cui era stata rigettata la medesima domanda, tale ritenuta, dell’odierna ricorrente, ponendo a fondamento dell’azione risarcitoria l’intera condotta tenuta dai funzionari della banca, per la quale l’istituto di credito avrebbe dovuto rispondere, secondo la pretesa in quella diversa sede formulata, in via aquiliana a mente dell’art. 2049 cod. civ.; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; sono rimasti intimati la Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i fatti costitutivi, posti a fondamento delle domande nei due diversi giudizi menzionati, erano diversi, e in specie: - soggettivamente, poiché il precedente giudizio era stato introdotto anche da altri soggetti, quale l’altra parte venditrice, sia pure rappresentata dalla deducente in qualità di procuratrice, e non nei confronti di altri soggetti, quali, nel successivo, [OSCURATO:PERSONA] e la Curatela; - oggettivamente, poiché quel previo giudizio aveva avuto ad oggetto lo storno degli assegni rimasti insoluti, con responsabilità indiretta dell’istituto ex art. 2049, cod. civ., mentre quello poi introdotto aveva per oggetto una responsabilità “ex delicto”, all’esito della statuizione penale in primo momento non deducibile, e diretta ex art. 2043, cod. civ., sempre della banca, tenuto conto di profili emersi solo con la sentenza della Corte di appello penale di Lecce, n. 142 del 2014, passata in giudicato a séguito della sentenza di questa Corte n. 31680 del 2015, che aveva statuito la condanna generica al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili; considerato che il motivo è infondato; questa Corte ha chiarito che l’ambito di operatività del giudicato, in ragione del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi solo a fatti, di analoga rilevanza, ad esso successivi, e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della " causa petendi ", fermo restando il requisito dell'identità dei soggetti in lite (Cass., 9/11/2022, n. 33021); nella fattispecie: a)il giudicato ritenuto preclusivo risulta essere successivo a quello della sentenza di condanna generica pronunciata in sede penale e divenuta definitiva dopo la pronuncia in sede di legittimità del 2015, perché determinato dalla dichiarazione di estinzione del giudizio di appello avvenuta nel 2016: trattandosi di giudicato successivo, prevale, sussistendone i presupposti; b)non rileva che nel previo giudizio fossero in lite ulteriori parti, poiché ciò che risulta dirimente è che vi fossero anche i soggetti dell’odierno processo rimasti in lite, rispetto, cioè, alla residu a domand a coltivat a in appello dall’odierna ricorrente; c) i fatti costitutivi della domanda sono evidentemente i medesimi, esplicitamente inclusivi, come chiarito dalla Corte territoriale riportando univoci brani della sentenza del 2002 in questione, della distrazione delle somme, che aveva determinato l’insoluto per mancanza di provvista degli assegni con cui doveva essere pagato il residuo della vendita; d)la dichiarazione di fallimento così come quella di responsabilità penale, al di là dell’estinzione dei reati per prescrizione, non integrano di per sé fatti storici costitutivi dell’azione risarcitoria in parola, restando, quelli, gli stessi, sia pure oggetto dei diversi giudizi penali e civili; e)come pure osservato dal Tribunale di Taranto nella sentenza del 2002, quale riportata in ricorso (pag. 22), non essendovi un diritto negoziale tra i prenditori dei titoli di credito e la banca trattaria, la domanda era anche in quel caso extracontrattuale; f) la diversa qualificazione della parte, e poi decisivamente giudiziale, ai sensi dell'art. 2049, cod. civ., che costituisce sempre una responsabilità propria anche se per fatto altrui, ovvero ai sensi della clausola generale dell'art. 2043, cod. civ., a seconda che le condotte dei funzionari siano ritenute in rapporto di occasionalità necessaria con l'attività d'impresa (Cass., 22/09/2017, n. 22058; arg. ex Cass. Sez. U., 16/05/2019, n. 13246, e Cass., 14/11/20123, n. 31675) ovvero espressive dell'ente e del rapporto organico con lo stesso, non muta in alcun modo né il fatto costitutivo, e quindi la causa "petendi", né il "petitum" risarcitorio, essendo il nostro ordinamento fondato non su principî formulari di derivazione romanistica, bensì sulla domanda di beni della vita in relazione al fatto storico allegato; g)nel ricorso non sono specificati in alcun modo differenti fatti storici costitutivi; ne deriva la preclusione afferente al dedotto e al deducibile; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 5.500,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
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