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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 18030/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per i reati contestati ai capi A) e B) dell'imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione, rideterminando la stessa in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 maggio 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la continuazione interna tra i delitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e quelli di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo B), ha rideterminato in anno uno e mesi dieci di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la impugnata decisione, che lo aveva altresì dichiarato colpevole del reato di detenzione di materie esplodenti di cui all'art. 678 cod. pen. (capo C), condannandolo per tale contravvenzione alla pena di mesi sei di arresto ed euro 100,00 di ammenda.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Miceli, deducendo con unico motivo la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., in considerazione dell'erronea quantificazione dell'aumento operato a titolo di continuazione interna tra le condotte di resistenza di cui al capo B), avendo la Corte d'appello effettuato l'aumento di un mese per ogni singolo episodio di resistenza, laddove nel giudizio di primo grado l'aumento era stato determinato nella misura di un mese.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per i reati contestati ai capi A) e B) dell'imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione, rideterminando la stessa in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché, in violazione del divieto stabilito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., l'aumento di pena per la continuazione è stato dalla Corte d'appello effettuato individuando la pena base per la più grave fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B), sulla quale, prima di apportare l'aumento per la continuazione "esterna" con il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R cit. (capo A), è stato erroneamente operato un aumento di mesi due di reclusione - a titolo di continuazione "interna" - per ciascuna delle fattispecie di resistenza, sebbene, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, il primo Giudice avesse aumentato la pena nella ridotta e più favorevole misura di un mese di reclusione per ciascun episodio di resistenza.

Al riguardo, invero, giova richiamare il principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066), secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti n gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.

La sentenza impugnata, dunque, non ha fatto buon governo di tale regula iuris, aumentando il trattamento sanzionatorio con riferimento al delitto di resistenza continuata nella complessiva misura di anni due e mesi quattro di reclusione in luogo della pena di anni due di reclusione già irrogata dal primo giudice: operazione, questa, preclusa al giudice d'appello in assenza di impugnazione.

2. Avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della continuazione con il delitto in materia di stupefacenti (capo A) e alla pena base di un anno di reclusione già stabilita dal primo Giudice per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo B) - e dalla stessa Corte d'appello poi confermata nell'indicare quale reato più grave quello ex art. 337 cod. pen. - su tale pena base deve operarsi, dapprima, l'aumento di mesi otto di reclusione (in ragione della già accertata recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale), quindi quello di un mese di reclusione per ognuno dei quattro episodi di resistenza ed, infine, quello di mesi due di reclusione già individuato dalla Corte di appello per la continuazione "esterna" relativa al delitto satellite contestato nel capo B), sì da pervenire alla complessiva pena di anni due e mesi !di due di reclusione, sulla quale deve ulteriormente applicarsi la diminuente di un terzo per il rito, con la conseguente rideterminazione finale della pena nella misura di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati, posti in continuazione, di cui ai capi A) e B), ferma restando la già irrogata pena di mesi sei di arresto ed euro 100,00 di ammenda per il reato contravvenzionale sub C).

Versandosi in un'ipotesi di errore emendabile senza necessità di ulteriori valutazioni di merito, alla rettifica or ora indicata ben può provvedersi direttamente in questa Sede, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. 3.

S'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata per i reati contestati nei capi A) e B) dell'imputazione, che va complessivamente rideterminata nella misura di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ferma restando, per quanto dianzi esposto, la pena già stabilita per il reato contravvenzionale di cui al capo C).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena per i capi A) e B), che ridetermina in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ferma la pena per il capo C).

Così deciso il 30 marzo 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per i reati contestati ai capi A) e B) dell'imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione, rideterminando la stessa in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 maggio 2021 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la continuazione interna tra i delitti di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e quelli di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo B), ha rideterminato in anno uno e mesi dieci di reclusione la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la impugnata decisione, che lo aveva altresì dichiarato colpevole del reato di detenzione di materie esplodenti di cui all'art. 678 cod. pen. (capo C), condannandolo per tale contravvenzione alla pena di mesi sei di arresto ed euro 100,00 di ammenda. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Miceli, deducendo con unico motivo la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen., in considerazione dell'erronea quantificazione dell'aumento operato a titolo di continuazione interna tra le condotte di resistenza di cui al capo B), avendo la Corte d'appello effettuato l'aumento di un mese per ogni singolo episodio di resistenza, laddove nel giudizio di primo grado l'aumento era stato determinato nella misura di un mese. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 marzo 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta per i reati contestati ai capi A) e B) dell'imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione, rideterminando la stessa in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con il rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, poiché, in violazione del divieto stabilito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., l'aumento di pena per la continuazione è stato dalla Corte d'appello effettuato individuando la pena base per la più grave fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. (capo B), sulla quale, prima di apportare l'aumento per la continuazione "esterna" con il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R cit. (capo A), è stato erroneamente operato un aumento di mesi due di reclusione - a titolo di continuazione "interna" - per ciascuna delle fattispecie di resistenza, sebbene, in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero, il primo Giudice avesse aumentato la pena nella ridotta e più favorevole misura di un mese di reclusione per ciascun episodio di resistenza. Al riguardo, invero, giova richiamare il principio stabilito da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066), secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti n gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. La sentenza impugnata, dunque, non ha fatto buon governo di tale regula iuris, aumentando il trattamento sanzionatorio con riferimento al delitto di resistenza continuata nella complessiva misura di anni due e mesi quattro di reclusione in luogo della pena di anni due di reclusione già irrogata dal primo giudice: operazione, questa, preclusa al giudice d'appello in assenza di impugnazione. 2. Avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della continuazione con il delitto in materia di stupefacenti (capo A) e alla pena base di un anno di reclusione già stabilita dal primo Giudice per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo B) - e dalla stessa Corte d'appello poi confermata nell'indicare quale reato più grave quello ex art. 337 cod. pen. - su tale pena base deve operarsi, dapprima, l'aumento di mesi otto di reclusione (in ragione della già accertata recidiva specifica, reiterata ed infra-quinquennale), quindi quello di un mese di reclusione per ognuno dei quattro episodi di resistenza ed, infine, quello di mesi due di reclusione già individuato dalla Corte di appello per la continuazione "esterna" relativa al delitto satellite contestato nel capo B), sì da pervenire alla complessiva pena di anni due e mesi !di due di reclusione, sulla quale deve ulteriormente applicarsi la diminuente di un terzo per il rito, con la conseguente rideterminazione finale della pena nella misura di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione per i reati, posti in continuazione, di cui ai capi A) e B), ferma restando la già irrogata pena di mesi sei di arresto ed euro 100,00 di ammenda per il reato contravvenzionale sub C). Versandosi in un'ipotesi di errore emendabile senza necessità di ulteriori valutazioni di merito, alla rettifica or ora indicata ben può provvedersi direttamente in questa Sede, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. 3. S'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena irrogata per i reati contestati nei capi A) e B) dell'imputazione, che va complessivamente rideterminata nella misura di anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ferma restando, per quanto dianzi esposto, la pena già stabilita per il reato contravvenzionale di cui al capo C). Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla pena per i capi A) e B), che ridetermina in anni uno, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, ferma la pena per il capo C). Così deciso il 30 marzo 2022 Il Consigliere
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