CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34575/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con unico atto di ricorso, sottoscritto dal comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna per un furto in appartamento, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e n. 5 cod. pen., che i ricorrenti sono accusati di aver commesso, in concorso con altri, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che, col primo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha fornito puntuale risposta a tutti i motivi di appello spiegando perché dal contenuto delle conversazioni intercettate è possibile desumere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla preparazione del furto, al sopralluogo preliminare e alla sua esecuzione, unite alla consapevolezza della consumazione del reato e del contenuto della refurtiva (pag.11 e 12 della sentenza impugnata). Considerato che, col secondo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione dolendosi che le attenuanti generiche siano state valutate solo equivalenti alle aggravanti senza peraltro chiarire per quali motivi questo giudizio di prevalenza avrebbe dovuto essere formulato e dolendosi dell'applicazione della recidiva che neppure risulta essere stata contestata ai ricorrenti. Rilevato che i motivi non si confrontano criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limitano a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione, sicché i ricorsi sono aspecifici e, perciò, inammissibili (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, ciascun ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7