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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46954/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; < letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce un tema di giudizio - legato alla configurabilità della responsabilità penale del ricorrente per la detenzione della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità in ragione della asserita inidoneità della stessa a produrre effetto psicotropo- non solo intrinsecamente smentito dal relativo argomentare ( avuto riguardo alle risultanze inerenti il campione A3) ma soprattutto non prospettabile in questa sede (con l'appello è stata chiesta unicamente una diversa qualificazione del fatto, accordata dal!a Corte del merito riconoscendo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990), ancor più considerando che il motivo speso in questa sede non attiene in alcun modo alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; < letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce un tema di giudizio - legato alla configurabilità della responsabilità penale del ricorrente per la detenzione della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità in ragione della asserita inidoneità della stessa a produrre effetto psicotropo- non solo intrinsecamente smentito dal relativo argomentare ( avuto riguardo alle risultanze inerenti il campione A3) ma soprattutto non prospettabile in questa sede (con l'appello è stata chiesta unicamente una diversa qualificazione del fatto, accordata dal!a Corte del merito riconoscendo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990), ancor più considerando che il motivo speso in questa sede non attiene in alcun modo alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 202
Sentenza Cassazione n. 46954/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris