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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34266/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8700 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 711/21 della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, pubblicata in data 22 settembre 2021.

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza numero 711/21, pubblicata in data 22 settembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 198/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l’ingiunzione di pagamento numero 20150386700576918000, emessa dalla GEC ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. - che era, illo tempore, agente della riscossione per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (IM)- in seguito alla notifica di un avviso di accertamento -oggetto di ricorso, respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, con sentenza passata in giudicato- inerente all’omesso pagamento di somme dovute, per gli anni dal 2008 al 2011, a titolo di TARSU/TIA.

2. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.

3. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resistevano, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

4. La causa, alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.

2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992, per essere stati reputati inammissibili i primi due motivi d’appello (omesso rilievo dell’abrogazione dell’articolo 52, comma 6, del decreto legislativo numero 446 del 1997, in forza del quale era stato possibile, per l’Ente locale, delegare le funzioni di riscossione alla società controricorrente, ed omesso rilievo della decadenza del concessionario dai poteri di riscossione nelle more dell’impugnazione dell’ingiunzione fiscale, con conseguente inesistenza degli atti medio tempore posti in essere), perché incentrati su questioni reputate nuove, nonostante integrassero mere difese e fossero prospettabili, quindi, anche oltre i termini preclusivi stabiliti dall’ordinamento processuale.

3. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

3.1. E’ opportuno rammentare, al fine di esaminare compiutamente -e partitamente- le ragioni di doglianza in cui esso si sostanzia, che la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, dopo aver affermato che l’appello non poteva essere accolto, lo ha dichiarato inammissibile, avendo ritenuto, con riferimento ai motivi addotti a sostegno dell’impugnazione, che: a) il primo motivo (omesso rilievo dell’abrogazione dell’articolo 52, comma 6, del decreto legislativo numero 446 del 1997, in forza del quale era stato possibile, per l’Ente comunale, delegare le funzioni di riscossione alla società controricorrente) fosse inammissibile, perché articolato in violazione del divieto di nova in appello, e, nel contempo, infondato; b) il secondo motivo (omesso rilievo della decadenza del concessionario dai poteri di riscossione nelle more dell’impugnazione dell’ingiunzione fiscale, con conseguente inesistenza degli atti medio tempore posti in essere) fosse inammissibile, perché articolato anch’esso in violazione dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992: c) il terzo motivo (inesistenza della notificazione dell’atto impositivo) fosse infondato (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 4, 5 e 6).

Il motivo di gravame è incentrato, invero, esclusivamente sulla contestata violazione del divieto di nova , sia con riferimento al primo motivo d’appello, sia con riferimento al secondo motivo d’appello, nonostante la Corte Tributaria Regionale della Liguria, in relazione al primo motivo d’appello, abbia anche motivato - diffusamente ed in maniera decisamente preponderante-nel merito, concludendo nel senso che dovesse essere sì dichiarato inammissibile, ma che fosse, non di meno, “da rigettare … in quanto infondato in diritto, atteso che il Comune aveva affidato lo svolgimento dell’attività di riscossione coattiva dei tributi a GEC”, che aveva “formato e notificato l’ingiunzione de quain maniera del tutto legittima, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo numero 248 del 2007”.

Ebbene, come è stato recentemente affermato, qualora il giudice abbia dichiarato il ricorso (o un motivo di impugnazione) inammissibile, anche in dispositivo, ma abbia comunque proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso dell’infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione sia con riferimento all’inammissibilità, sia con riferimento all’infondatezza, dovendosi riconoscere l’interesse della parte soccombente ad impugnare quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito (cfr. Cass. n. 28364/22 e, nello stesso senso, Cass. n. 7176/25).

E, prendendo le mosse da tale principio, è possibile ritenere, proprio perché si è al cospetto di un provvedimento di rigetto nel merito, che, qualora si intenda proporre impugnazione, sia necessario articolare i motivi di doglianza -diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie- con riferimento (o anche con riferimento) al merito, essendo la pronuncia di rigetto suscettibile - altrimenti - di passare in giudicato, rendendo sostanzialmente inutili quei motivi di doglianza volti a suffragare la mera ammissibilità del ricorso (o del motivo di impugnazione).

3.2. Oltre ad essere inammissibile, per le ragioni or ora enunciate, il motivo di ricorso, nella parte in cui censura l’operato della corte regionale per avere reputato inammissibile il primo motivo d’appello, è anche infondato, essendo stato effettivamente prospettato -il suddetto motivo d’appello - in violazione dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992.

3.3. Il processo tributario è caratterizzato dall’introduzione della domanda sub specie di impugnazione dell’atto fiscale per vizi formali o sostanziali (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n. 15051/14 e Cass. n. 9637/17) e l’autorità giudiziaria adita è tenuta ad esaminare esclusivamente quei vizi specificamente addotti a sostegno del ricorso, non potendo, ex officio, prendere in considerazione ragioni diverse rispetto a quelle allegate, anche se risultanti ex actis, da reputare estranee al thema controversum (cfr. Cass. n. 14798/25).

I motivi di impugnazione, infatti, sono funzionali alla denuncia di invalidità dell’atto impugnato, che, sebbene ricondotta dal legislatore nel novero delle nullità, si riferisce ad ipotesi di annullabilità, perché l’atto, ancorché definito nullo, è destinato, ad onta del nomen juris, a produrre effetti come se fosse valido, tanto da costituire titolo per la riscossione e divenire definitivo, se l’interessato non propone ricorso davanti al giudice tributario (cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stesso senso, Cass. n. 12313/18).

Il ricorso -che contribuisce, insieme alla pretesa esercitata dall’amministrazione, a circoscrivere l’ambito del contenzioso- è delimitato dai motivi di impugnazione, che, originariamente dedotti, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n. 15051/14, Cass. n. 19616/18), non modificabile, tramite nova, in appello, non essendo possibile dare corpo a nuovi temi di indagine o formulare nuove domande o eccezioni non rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass. n. 13742/15 e Cass. n. 27562/18).

Le eccezioni non rilevabili d’ufficio -e ad esse si riferisce il divieto sancito dall’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992-sono tutte quelle - definite “eccezioni in senso stretto”- attraverso le quali il contribuente faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva o estintiva della pretesa fiscale, da non confondere con le eccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamente a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria o, specularmente, la fondatezza delle censure articolate dal contribuente avverso l’atto impugnato, ed alle quali -in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati- rimane circoscritta l’indagine demandata al giudice tributario (cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 e Cass. n. 8805/24).

Non è consentita, infatti, la prospettazione di una situazione fattuale e giuridica diversa rispetto a quella ab origine enunciata, salva l’ipotesi peculiare dei motivi aggiunti, dovendo il giudice tributario attenersi rigorosamente alla disamina delle ragioni di invalidità specificamente illustrate, soggette al rigoroso regime delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n. 16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante, tra l’altro, in tutti i casi in cui la validità dell’atto impugnato sia contestata sotto il profilo del difetto di elementi formali o dell’incompetenza, nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr., in questo senso, Cass. n. 19414/15, secondo la quale le denunce inerenti a vizi di invalidità dell’atto impugnato, per difetto di elementi formali, per incompetenza o per violazione di norme che disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioni in senso stretto, nell’ambito delle quali, più in generale, sono destinati a confluire tutti i vizi incidenti sulla validità di un provvedimento emesso all’esito di un procedimento accertativo-impositivo non condotto secondo le norme all’uopo previste dalla legge).

3.4. Nel caso di specie, la ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, si era limitata a dire che l’ingiunzione fiscale non era stata emessa dal “competente ufficio”, individuabile nell’amministrazione comunale e non nell’agente della riscossione, con conseguente nullità o inesistenza dell’atto impugnato, per inosservanza della “norma di riferimento nella formazione dell’atto ingiuntivo”, mentre, con il primo motivo d’appello, si è doluta dell’abrogazione, non debitamente rilevata in prime cure, della norma che aveva permesso all’Ente locale di delegare al concessionario le funzioni di riscossione.

In tal modo, però, ha prospettato una situazione fattuale diversa - non più l’insussistenza originaria dei poteri del concessionario a formare e notificare l’ingiunzione fiscale, ma l’omesso rilievo dell’abrogazione della norma di legge che permetteva di delegare le funzioni di riscossione, sul presupposto che quelle funzioni fossero stati antecedentemente conferite e che, in seguito alla suddetta abrogazione, non potessero essere più espletate- ed anche, a ben vedere, un diverso vizio di invalidità, perché incentrato, sul piano della causa petendi, non più sulla violazione della “norma di riferimento nella formazione dell’atto ingiuntivo”, identificativa del “competente ufficio” alla sua emissione, ma della disciplina che sovrintendeva, illo tempore, alla delega delle funzioni di riscossione.

3.5. E ciò senza considerare che le argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria riguardo all’infondatezza, nel merito, del primo motivo d’appello si rivelano del tutto condivisibili, in ragione dell’entrata in vigore - in seguito all’abrogazione dell’articolo 52, comma 6, del decreto legislativo numero 446 del 1997- dell’articolo 36, comma 2, del decreto legge numero 248 del 2007, convertito dalla legge numero 31 del 2008.

3.6. L’infondatezza del motivo di ricorso de quoè altrettanto evidente nella parte in cui rivolge le sue critiche alla reputata inammissibilità del secondo motivo d’appello, con il quale la ricorrente aveva dedotto l’omesso rilievo della decadenza del concessionario nelle more dell’impugnazione dell’ingiunzione fiscale, con conseguente inesistenza degli atti medio tempore posti in essere, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 112 del 1999.

Pure in questo caso, infatti, è stato inammissibilmente immutato l’originario impianto defensionale, ancorato -come si è già avuto modo di dire-sul fatto che l’ingiunzione fiscale non fosse stata emessa dal “competente ufficio”, giacché, con il succitato secondo motivo d’appello, è stata introdotta una quaestio facti ulteriore e diversa, attinente alla cancellazione del concessionario - che sarebbe intervenuta prima dell’impugnazione dell’ingiunzione fiscale-dall’albo dei soggetti abilitati alla riscossione, che avrebbe determinato, per ragioni giuridiche anch’esse diverse rispetto a quelle originariamente illustrate, la perdita di qualsivoglia potere dell’agente della riscossione e, conseguentemente, l’invalidità dell’atto impugnato.

4. L’infondatezza del primo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente ha perorato l’ammissibilità del secondo motivo d’appello (e, quindi, la sua scrutinabilità nel merito), permette di reputare assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la contribuente, caldeggiando sostanzialmente la fondatezza - nel merito, appunto - delle argomentazioni addotte a sostegno del secondo motivo d’appello, ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 112 del 1999, per essere stata la società controricorrente, in data 5 novembre 2015, epoca antecedente all’impugnazione dell’ingiunzione fiscale (avvenuta in data 30 novembre 2015), cancellata dall’albo dei soggetti abilitati alla riscossione, con conseguente inesistenza dell’ingiunzione fiscale.

Le ragioni di doglianza prospettate con il suddetto motivo d’appello, peraltro, non sono nemmeno condivisibili: al momento della notificazione dell’ingiunzione fiscale, infatti, la società concessionaria non era stata ancora cancellata dall’albo dei soggetti abilitati alla riscossione e, quindi, aveva il potere di espletare tutte le relative attività, né è possibile reputare che un atto del tutto valido ed efficace sia suscettibile di essere infirmato da un evento successivo, quale la cancellazione dal suddetto albo, destinata a rilevare per il futuro e non certo ad invalidare, ex post , un siffatto atto o ad incidere sulla sua efficacia.

Altrettanto irrilevante deve reputarsi, poi, l’ulteriore circostanza messa in rilievo dalla ricorrente, inerente alla pendenza del termine -al momento della cancellazione della società concessionaria dall’albo dei soggetti abilitati alla riscossione- per proporre impugnazione, giacché il potere di impugnare e, quindi, di promuovere una verifica di validità e di efficacia di un atto non confligge con -ed, anzi, conferma- quella validità ed efficacia, destinate a permanere fino a quando non intervenga un provvedimento caducatorio ad opera dall’autorità a ciò deputata.

Il potere di proporre impugnazione, alteris verbis, non interferisce, in sé e per sé, con la validità e l’efficacia iniziale -e perdurante- di un atto, legittimamente emesso e notificato da un soggetto munito di tutti i poteri all’uopo necessari, potendo rilevare solamente quando quel potere, ritualmente esercitato, porti all’accoglimento delle censure mosse avverso il suddetto atto, facendone venire meno, in tal modo, quella validità ed efficacia.

5. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, della violazione o falsa applicazione dell’articolo 46 del decreto legislativo numero 546 del 1992, per aver omesso -la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria- qualsivoglia pronuncia sull’istanza di cessazione della materia del contendere, che aveva avanzato in ragione della notifica, avvenuta su iniziativa del nuovo agente della riscossione, di una nuova intimazione di pagamento, “frutto di un provvedimento di parziale discarico della somma oggetto dell’odierno gravame”, a dimostrazione del fatto che la gestione del credito fosse ormai “transitata nelle mani di un nuovo soggetto” e che l’ingiunzione fiscale fosse venuta meno, essendo stata sostituita da un atto successivo che aveva rideterminato “l’originaria pretesa tributaria”.

6. Il motivo è inammissibile, e comunqueinfondato.

6.1. Ed, infatti, avendo la ricorrente sostenuto che sarebbe stata rideterminata “l’originaria pretesa tributaria”, ad opera del “nuovo soggetto” nelle cui “mani” la suddetta pretesa tributaria sarebbe “transitata”, sarebbe stato necessario, in ossequio ai principi di specificità e, soprattutto, di autosufficienza, che fossero trascritti o, quanto meno riassunti, nel loro contenuto essenziale, l’atto o gli atti dai quali poter evincere, in maniera compiuta ed esauriente, il mutato quadro fattuale e, non di meno, le critiche mosse, in parte qua, alla sentenza impugnata, diversamente da quanto è avvenuto, avendo la contribuente meramente rappresentato che il nuovo concessionario alla riscossione le avrebbe notificato una nuova intimazione di pagamento, frutto di un provvedimento di parziale discarico della somma oggetto dell’odierno gravame, senza permettere di effettuare alcuno scrutinio, attraverso una doverosa giustapposizione delle due “pretese tributarie”, quella “originaria” e quella sopravvenuta (e degli atti e documenti in cui erano state esplicitate e di quelli che avrebbero dovuto dimostrare la fondatezza dei suoi assunti), riguardo all’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione dell’articolo 46 del decreto legislativo numero 546 del 1992.

6.2. Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in judicando ), il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto ed individuando, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione: il ricorso, infatti, deve contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione (cfr. Cass. n. 27052/25).

L’articolo 366, comma 1, del codice di procedura civile, del resto, prevede che siano riepilogati, nel ricorso, i fatti di causa, che siano illustrati i motivi di impugnazione e che siano indicati gli atti ed i documenti sui quali i suddetti motivi si fondano, in ossequio al principio di specificità, ma anche di autosufficienza, che, quale corollario del primo ed in assonanza con i principi enucleabili dall’articolo 6, paragrafo I, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr.

Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia), non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25).

La ratio sottesa a tale principio, invero, è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanzia della certezza del diritto ed alla corretta amministrazione della giustizia, che, su un piano più eminentemente pratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n. 12481/22), di talché è indispensabile che il ricorrente -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- riproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso -o il motivo- si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnali la loro presenza agli atti, indicando la fase del processo di merito in cui sono stati prodotti in giudizio (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22).

6.3. Per di più, a riprova dell’infondatezza - oltre che dell’inammissibilità- del motivo di ricorso, l’emissione di un’intimazione di pagamento, ad opera del nuovo concessionario alla riscossione, per una somma inferiore (in aderenza alle statuizioni emesse con la sentenza numero 620/20 della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, che si era pronunciata su una precedente intimazione di pagamento, emessa in forza dell’ingiunzione fiscale impugnata in questa sede), non aveva determinato il venir meno dell’ingiunzione fiscale, conseguente, peraltro, ad un accertamento divenuto definitivo, non potendosi nemmeno ritenere che la pretesa fosse stata oggetto di rinuncia (ben potendo essere stata il frutto di un momentaneo adeguamento alle suddette statuizioni), fermo restando che l’istanza volta ad ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere non era stata avanzata -come sarebbe dovuto avvenire- da tutte le parti in causa e che, essendosi pronunciata sull’appello, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado ha sostanzialmente -ed implicitamente- reputato non sussistenti i presupposti necessari per l’accoglimento della suddetta istanza (circostanza non sovrapponibile -e tale da richiedere l’articolazione di un motivo di gravame impostato su un vizio di diversa natura- rispetto alla prospettata omissione di pronuncia su tale istanza).

7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che, essendo state le parti controricorrenti, aventi sostanzialmente la medesima posizione processuale, difese dagli stessi avvocati, la liquidazione, quanto ai compensi, è effettuata unitariamente, con maggiorazione, mentre, quanto agli esborsi, è costituita dalla somma dell’importo dovuto per ciascuna parte controricorrente.

9. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.

Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.

P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, così provvede: - rigetta il ricorso; -condanna la ricorrente alla refusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese di lite, che liquida unitariamente in euro 8.200,00 per compensi ed in euro 400,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8700 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 711/21 della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, pubblicata in data 22 settembre 2021. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 711/21, pubblicata in data 22 settembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 198/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l’ingiunzione di pagamento numero 20150386700576918000, emessa dalla GEC ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. - che era, illo tempore, agente della riscossione per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (IM)- in seguito alla notifica di un avviso di accertamento -oggetto di ricorso, respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Imperia, con sentenza passata in giudicato- inerente all’omesso pagamento di somme dovute, per gli anni dal 2008 al 2011, a titolo di TARSU/TIA. 2. L’[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria. 3. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resistevano, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, alla camera di consiglio del 2 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento. 2. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992, per essere stati reputati inammissibili i primi due motivi d’appello (omesso rilievo dell’abrogazione dell’articolo 52, comma 6, del decreto legislativo numero 446 del 1997, in forza del quale era stato possibile, per l’Ente locale, delegare le funzioni di riscossione alla società controricorrente, ed omesso rilievo della decadenza del concessionario dai poteri di riscossione nelle more dell’impugnazione dell’ingiunzione fiscale, con conseguente inesistenza degli atti medio tempore posti in essere), perché incentrati su questioni reputate nuove, nonostante integrassero mere difese e fossero prospettabili, quindi, anche oltre i termini preclusivi stabiliti dall’ordinamento processuale. 3. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. 3.1. E’ opportuno rammentare, al fine di esaminare compiutamente -e partitamente- le ragioni di doglianza in cui esso si sostanzia, che la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, dopo aver affermato che l’appello non poteva essere accolto, lo ha dichiarato inammissibile, avendo ritenuto, con riferimento ai motivi addotti a sostegno dell’impugnazione, che: a) il primo motivo (omesso rilievo dell’abrogazione dell’articolo 52, comma 6, del decreto legislativo numero 446 del 1997, in forza del quale era stato possibile, per l’Ente comunale, delegare le funzioni di riscossione alla società controricorrente) fosse inammissibile, perché articolato in violazione del divieto di nova in appello, e, nel contempo, infondato; b) il secondo motivo (omesso rilievo della decadenza del concessionario dai poteri di riscossione nelle more dell’impugnazione dell’ingiunzione fiscale, con conseguente inesistenza degli atti medio tempore posti in essere) fosse inammissibile, perché articolato anch’esso in violazione dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992: c) il terzo motivo (inesistenza della notificazione dell’atto impositivo) fosse infondato (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 4, 5 e 6). Il motivo di gravame è incentrato, invero, esclusivamente sulla contestata violazione del divieto di nova , sia con riferimento al primo motivo d’appello, sia con riferimento al secondo motivo d’appello, nonostante la Corte Tributaria Regionale della Liguria, in relazione al primo motivo d’appello, abbia anche motivato - diffusamente ed in maniera decisamente preponderante-nel merito, concludendo nel senso che dovesse essere sì dichiarato inammissibile, ma che fosse, non di meno, “da rigettare … in quanto infondato in diritto, atteso che il Comune aveva affidato lo svolgimento dell’attività di riscossione coattiva dei tributi a GEC”, che aveva “formato e notificato l’ingiunzione de quain maniera del tutto legittima, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo numero 248 del 2007”. Ebbene, come è stato recentemente affermato, qualora il giudice abbia dichiarato il ricorso (o un motivo di impugnazione) inammissibile, anche in dispositivo, ma abbia comunque proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso dell’infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione sia con riferimento all’inammissibilità, sia con riferimento all’infondatezza, dovendosi riconoscere l’interesse della parte soccombente ad impugnare quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito (cfr. Cass. n. 28364/22 e, nello stesso senso, Cass. n. 7176/25). E, prendendo le mosse da tale principio, è possibile ritenere, proprio perché si è al cospetto di un provvedimento di rigetto nel merito, che, qualora si intenda proporre impugnazione, sia necessario articolare i motivi di doglianza -diversamente da quanto è avvenuto nel caso di specie- con riferimento (o anche con riferimento) al merito, essendo la pronuncia di rigetto suscettibile - altrimenti - di passare in giudicato, rendendo sostanzialmente inutili quei motivi di doglianza volti a suffragare la mera ammissibilità del ricorso (o del motivo di impugnazione). 3.2. Oltre ad essere inammissibile, per le ragioni or ora enunciate, il motivo di ricorso, nella parte in cui censura l’operato della corte regionale per avere reputato inammissibile il primo motivo d’appello, è anche infondato, essendo stato effettivamente prospettato -il suddetto motivo d’appello - in violazione dell’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992. 3.3. Il processo tributario è caratterizzato dall’introduzione della domanda sub specie di impugnazione dell’atto fiscale per vizi formali o sostanziali (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n. 15051/14 e Cass. n. 9637/17) e l’autorità giudiziaria adita è tenuta ad esaminare esclusivamente quei vizi specificamente addotti a sostegno del ricorso, non potendo, ex officio, prendere in considerazione ragioni diverse rispetto a quelle allegate, anche se risultanti ex actis, da reputare estranee al thema controversum (cfr. Cass. n. 14798/25). I motivi di impugnazione, infatti, sono funzionali alla denuncia di invalidità dell’atto impugnato, che, sebbene ricondotta dal legislatore nel novero delle nullità, si riferisce ad ipotesi di annullabilità, perché l’atto, ancorché definito nullo, è destinato, ad onta del nomen juris, a produrre effetti come se fosse valido, tanto da costituire titolo per la riscossione e divenire definitivo, se l’interessato non propone ricorso davanti al giudice tributario (cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stesso senso, Cass. n. 12313/18). Il ricorso -che contribuisce, insieme alla pretesa esercitata dall’amministrazione, a circoscrivere l’ambito del contenzioso- è delimitato dai motivi di impugnazione, che, originariamente dedotti, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n. 15051/14, Cass. n. 19616/18), non modificabile, tramite nova, in appello, non essendo possibile dare corpo a nuovi temi di indagine o formulare nuove domande o eccezioni non rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass. n. 13742/15 e Cass. n. 27562/18). Le eccezioni non rilevabili d’ufficio -e ad esse si riferisce il divieto sancito dall’articolo 57 del decreto legislativo numero 546 del 1992-sono tutte quelle - definite “eccezioni in senso stretto”- attraverso le quali il contribuente faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva o estintiva della pretesa fiscale, da non confondere con le eccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamente a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria o, specularmente, la fondatezza delle censure articolate dal contribuente avverso l’atto impugnato, ed alle quali -in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati- rimane circoscritta l’indagine demandata al giudice tributario (cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 e Cass. n. 8805/24). Non è consentita, infatti, la prospettazione di una situazione fattuale e giuridica diversa rispetto a quella ab origine enunciata, salva l’ipotesi peculiare dei motivi aggiunti, dovendo il giudice tributario attenersi rigorosamente alla disamina delle ragioni di invalidità specificamente illustrate, soggette al rigoroso regime delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n. 16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante, tra l’altro, in tutti i casi in cui la validità dell’atto impugnato sia contestata sotto il profilo del difetto di elementi formali o dell’incompetenza, nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr., in questo senso, Cass. n. 19414/15, secondo la quale le denunce inerenti a vizi di invalidità dell’atto impugnato, per difetto di elementi formali, per incompetenza o per violazione di norme che disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioni in senso stretto, nell’ambito delle quali, più in generale, sono destinati a confluire tutti i vizi incidenti sulla validità di un provvedimento emesso all’esito di un procedimento accertativo-impositivo non condotto secondo le norme all’uopo previste dalla legge). 3.4. Nel caso di specie, la ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, si era limitata a dire che l’ingiunzione fiscale non era stata emessa dal “competente ufficio”, individuabile nell’amministrazione comunale e non nell’agente della riscossione, con conseguente nullità o inesistenza dell’atto impugnato, per inosservanza della “norma di riferimento nella formazione dell’atto ingiuntivo”, mentre, con il primo motivo d’appello, si è doluta dell’abrogazione, non debitamente rilevata in prime cure, della norma che aveva permesso all’Ente locale di delegare al concessionario le funzioni di riscossione. In tal modo, però, ha prospettato una situazione fattuale diversa - non più l’insussistenza originaria dei poteri del concessionario a formare e notificare l’ingiunzione fiscale, ma l’omesso rilievo dell’abrogazione della norma di legge che permetteva di delegare le funzioni di riscossione, sul presupposto che quelle funzioni fossero stati antecedentemente conferite e che, in seguito alla suddetta abrogazione, non potessero essere più espletate- ed anche, a ben vedere, un diverso vizio di invalidità, perché incentrato, sul piano della causa petendi, non più sulla violazione della “norma di riferimento nella formazione dell’atto ingiuntivo”, identificativa del “competente ufficio” alla sua emissione, ma della disciplina che sovrintendeva, illo tempore, alla delega delle funzioni di riscossione. 3.5. E ciò senza considerare che le argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria riguardo all’infondatezza, nel merito, del primo motivo d’appello si rivelano del tutto condivisibili, in ragione dell’entrata in vigore - in seguito all’abrogazione dell’articolo 52, comma 6, del decreto legislativo numero 446 del 1997- dell’articolo 36, comma 2, del decreto legge numero 248 del 2007, convertito dalla legge numero 31 del 2008. 3.6. L’infondatezza del motivo di ricorso de quoè altrettanto evidente nella parte in cui rivolge le sue critiche alla reputata inammissibilità del secondo motivo d’appello, con il quale la ricorrente aveva dedotto l’omesso rilievo della decadenza del concessionario nelle more dell’impugnazione dell’ingiunzione fiscale, con conseguente inesistenza degli atti medio tempore posti in essere, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 112 del 1999. Pure in questo caso, infatti, è stato inammissibilmente immutato l’originario impianto defensionale, ancorato -come si è già avuto modo di dire-sul fatto che l’ingiunzione fiscale non fosse stata emessa dal “competente ufficio”, giacché, con il succitato secondo motivo d’appello, è stata introdotta una quaestio facti ulteriore e diversa, attinente alla cancellazione del concessionario - che sarebbe intervenuta prima dell’impugnazione dell’ingiunzione fiscale-dall’albo dei soggetti abilitati alla riscossione, che avrebbe determinato, per ragioni giuridiche anch’esse diverse rispetto a quelle originariamente illustrate, la perdita di qualsivoglia potere dell’agente della riscossione e, conseguentemente, l’invalidità dell’atto impugnato. 4. L’infondatezza del primo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente ha perorato l’ammissibilità del secondo motivo d’appello (e, quindi, la sua scrutinabilità nel merito), permette di reputare assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la contribuente, caldeggiando sostanzialmente la fondatezza - nel merito, appunto - delle argomentazioni addotte a sostegno del secondo motivo d’appello, ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo numero 112 del 1999, per essere stata la società controricorrente, in data 5 novembre 2015, epoca antecedente all’impugnazione dell’ingiunzione fiscale (avvenuta in data 30 novembre 2015), cancellata dall’albo dei soggetti abilitati alla riscossione, con conseguente inesistenza dell’ingiunzione fiscale. Le ragioni di doglianza prospettate con il suddetto motivo d’appello, peraltro, non sono nemmeno condivisibili: al momento della notificazione dell’ingiunzione fiscale, infatti, la società concessionaria non era stata ancora cancellata dall’albo dei soggetti abilitati alla riscossione e, quindi, aveva il potere di espletare tutte le relative attività, né è possibile reputare che un atto del tutto valido ed efficace sia suscettibile di essere infirmato da un evento successivo, quale la cancellazione dal suddetto albo, destinata a rilevare per il futuro e non certo ad invalidare, ex post , un siffatto atto o ad incidere sulla sua efficacia. Altrettanto irrilevante deve reputarsi, poi, l’ulteriore circostanza messa in rilievo dalla ricorrente, inerente alla pendenza del termine -al momento della cancellazione della società concessionaria dall’albo dei soggetti abilitati alla riscossione- per proporre impugnazione, giacché il potere di impugnare e, quindi, di promuovere una verifica di validità e di efficacia di un atto non confligge con -ed, anzi, conferma- quella validità ed efficacia, destinate a permanere fino a quando non intervenga un provvedimento caducatorio ad opera dall’autorità a ciò deputata. Il potere di proporre impugnazione, alteris verbis, non interferisce, in sé e per sé, con la validità e l’efficacia iniziale -e perdurante- di un atto, legittimamente emesso e notificato da un soggetto munito di tutti i poteri all’uopo necessari, potendo rilevare solamente quando quel potere, ritualmente esercitato, porti all’accoglimento delle censure mosse avverso il suddetto atto, facendone venire meno, in tal modo, quella validità ed efficacia. 5. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, della violazione o falsa applicazione dell’articolo 46 del decreto legislativo numero 546 del 1992, per aver omesso -la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria- qualsivoglia pronuncia sull’istanza di cessazione della materia del contendere, che aveva avanzato in ragione della notifica, avvenuta su iniziativa del nuovo agente della riscossione, di una nuova intimazione di pagamento, “frutto di un provvedimento di parziale discarico della somma oggetto dell’odierno gravame”, a dimostrazione del fatto che la gestione del credito fosse ormai “transitata nelle mani di un nuovo soggetto” e che l’ingiunzione fiscale fosse venuta meno, essendo stata sostituita da un atto successivo che aveva rideterminato “l’originaria pretesa tributaria”. 6. Il motivo è inammissibile, e comunqueinfondato. 6.1. Ed, infatti, avendo la ricorrente sostenuto che sarebbe stata rideterminata “l’originaria pretesa tributaria”, ad opera del “nuovo soggetto” nelle cui “mani” la suddetta pretesa tributaria sarebbe “transitata”, sarebbe stato necessario, in ossequio ai principi di specificità e, soprattutto, di autosufficienza, che fossero trascritti o, quanto meno riassunti, nel loro contenuto essenziale, l’atto o gli atti dai quali poter evincere, in maniera compiuta ed esauriente, il mutato quadro fattuale e, non di meno, le critiche mosse, in parte qua, alla sentenza impugnata, diversamente da quanto è avvenuto, avendo la contribuente meramente rappresentato che il nuovo concessionario alla riscossione le avrebbe notificato una nuova intimazione di pagamento, frutto di un provvedimento di parziale discarico della somma oggetto dell’odierno gravame, senza permettere di effettuare alcuno scrutinio, attraverso una doverosa giustapposizione delle due “pretese tributarie”, quella “originaria” e quella sopravvenuta (e degli atti e documenti in cui erano state esplicitate e di quelli che avrebbero dovuto dimostrare la fondatezza dei suoi assunti), riguardo all’effettiva sussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione dell’articolo 46 del decreto legislativo numero 546 del 1992. 6.2. Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in judicando ), il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto ed individuando, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione: il ricorso, infatti, deve contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione (cfr. Cass. n. 27052/25). L’articolo 366, comma 1, del codice di procedura civile, del resto, prevede che siano riepilogati, nel ricorso, i fatti di causa, che siano illustrati i motivi di impugnazione e che siano indicati gli atti ed i documenti sui quali i suddetti motivi si fondano, in ossequio al principio di specificità, ma anche di autosufficienza, che, quale corollario del primo ed in assonanza con i principi enucleabili dall’articolo 6, paragrafo I, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia), non può essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, tanto da incidere sulla sostanza stessa del diritto azionato, e non può tradursi, pertanto, nell’onere di integrale trascrizione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, ma richiede pur sempre una trascrizione dei profili essenziali di essi o almeno un riassunto del loro contenuto (cfr. Cass. n. 2573/25). La ratio sottesa a tale principio, invero, è la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità, unitamente alla garanzia della certezza del diritto ed alla corretta amministrazione della giustizia, che, su un piano più eminentemente pratico, scaturisce dalla necessità che dalla sola lettura del ricorso, corredato da puntuali riferimenti normativi e documentali, sia possibile comprendere le critiche rivolte alla pronuncia di merito, per poterne poi valutare la fondatezza (cfr. Cass. n. 12481/22), di talché è indispensabile che il ricorrente -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- riproduca il contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso -o il motivo- si fonda o, quanto meno, ne riassuma il contenuto, ed, ancora, segnali la loro presenza agli atti, indicando la fase del processo di merito in cui sono stati prodotti in giudizio (cfr. Cass., sez. un., n. 8950/22). 6.3. Per di più, a riprova dell’infondatezza - oltre che dell’inammissibilità- del motivo di ricorso, l’emissione di un’intimazione di pagamento, ad opera del nuovo concessionario alla riscossione, per una somma inferiore (in aderenza alle statuizioni emesse con la sentenza numero 620/20 della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, che si era pronunciata su una precedente intimazione di pagamento, emessa in forza dell’ingiunzione fiscale impugnata in questa sede), non aveva determinato il venir meno dell’ingiunzione fiscale, conseguente, peraltro, ad un accertamento divenuto definitivo, non potendosi nemmeno ritenere che la pretesa fosse stata oggetto di rinuncia (ben potendo essere stata il frutto di un momentaneo adeguamento alle suddette statuizioni), fermo restando che l’istanza volta ad ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere non era stata avanzata -come sarebbe dovuto avvenire- da tutte le parti in causa e che, essendosi pronunciata sull’appello, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado ha sostanzialmente -ed implicitamente- reputato non sussistenti i presupposti necessari per l’accoglimento della suddetta istanza (circostanza non sovrapponibile -e tale da richiedere l’articolazione di un motivo di gravame impostato su un vizio di diversa natura- rispetto alla prospettata omissione di pronuncia su tale istanza). 7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato. 8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che, essendo state le parti controricorrenti, aventi sostanzialmente la medesima posizione processuale, difese dagli stessi avvocati, la liquidazione, quanto ai compensi, è effettuata unitariamente, con maggiorazione, mentre, quanto agli esborsi, è costituita dalla somma dell’importo dovuto per ciascuna parte controricorrente. 9. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, nella composizione di cui in intestazione, così provvede: - rigetta il ricorso; -condanna la ricorrente alla refusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese di lite, che liquida unitariamente in euro 8.200,00 per compensi ed in euro 400,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Sentenza Cassazione n. 34266/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris