CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17358/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZ,A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia che aveva disposto la misura del divieto di dimora del comune di Pomigliano d'Arco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di associazione a delinquere e truffe aggravate. 1.1 Al riguardo il difensore, premesso che aveva depositato memoria difensiva eccependo la mancanza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati contestati, rilevava come i gravi indizi di colpevolezza emergevano soltanto dai messaggi whatsapp contenuti all'interno dello smartphone in uso al dott. [OSCURATO:PERSONA], che in realtà erano del tutto neutri e riguardavano legittimi rapporti di lavoro tra medico ed informatore scientifico; il tribunale aveva completamente omesso di esaminare le censure difensive. Il difensore lamenta che l'obbligo di motivazione relativo ai reati contestati non poteva ritenersi assolto con la mera riproposizione del contenuto delle trascrizioni dei messaggi senza una adeguata e pertinente sintesi logica, accompagnata da una valutazione critica; né assumeva rilevanza l'accorgimento di evidenziare graficamente con caratteri in "grassetto" le parti ritenute rilevanti; non era stata riportata alcuna frase riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] , visto che la messaggistica whatsapp riguardava solo [OSCURATO:PERSONA]; era completamente assente il percorso logico motivazione che delineasse il ruolo o il contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla presunta associazione, nonché la sua concreta partecipazione alla consumazione delle truffe al sistema sanitario. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto ribadire che in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelar' possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 6015 co. 1 lett. e) c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame. Nel caso in esame, il Tribunale ha fornito congrua motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in carico a [OSCURATO:PERSONA] per i reati contestati, evidenziando non solo il contenuto dei messaggi inviati dal dott. [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ma anche quelli inviati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] al medico, con quali gli chiede un incontro con la coindagata Fucci, affermando che "l'amico in comune ha detto che ci dobbiamo fermare", i tentativi di [OSCURATO:PERSONA] di contattare la Fucci, la risposta del dott. [OSCURATO:PERSONA] che spiega a [OSCURATO:PERSONA] che l'incontro non si poteva fare perché all'interno della farmacia c'era una persona all'oscuro dei loro accordi (pag.2 e 3 dell'ordinanza impugnata), tutti elementi con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo e che hanno portato il Tribunale a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse pienamente consapevole degli scopi dell'associazione di cui era promotore [OSCURATO:PERSONA] e che fosse coinvolto nelle truffe, escludendo che le conversazioni tra gli informatori farmaceutici e il medico rientrassero in normali rapporti professionali. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento„ nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza