CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 21217/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di ModenaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. Con sentenza del 29 gennaio 2025, il Tribunale di Modena condannavaGiuliano [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione.I reati contestati erano: al capo 1, la bancarotta fraudolenta documentale peroccultamento o distruzione delle scritture, di cui agli artt. 223 e 216, comma 2, n.2, r.d. n. 267 del 1942; al capo 2, l’indicazione di elementi passivi fittizi nelladichiarazione ai fini IVA, di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000; al capo 3, l’omessapresentazione della dichiarazione ai fini IVA, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del2000.In particolare, a [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., venivacontestato di aver mantenuto la qualità di amministratore di fatto anche dopo ilsettembre 2017, ossia dopo aver fittiziamente trasferito la carica a [OSCURATO:PERSONA],soggetto inesistente. In tale veste di amministratore di fatto, egli avrebbe postoin essere le condotte integranti le fattispecie di reato contestate.2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione GiulianoAnderlini, per mezzo del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo seidistinti motivi di impugnazione, formalmente prospettati come inosservanza oerronea applicazione della legge penale e come vizio di motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.In realtà, tutti i motivi dedotti attengono a vizi della motivazione e, più ingenerale, al merito della decisione.Si contesta, infatti, la valutazione operata dal giudice in ordine alla qualifica diamministratore di fatto, la motivazione sul dolo della fattispecie, nonché, nelmerito, l’avvenuto superamento della soglia di punibilità di cui all’art. 4 d.lgs. n.74 del 2000 e l’attribuzione di responsabilità in relazione all’omessa presentazionedella dichiarazione ai fini IVA, di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.Infine, si censura, sempre nel merito, la scelta del giudice di non applicare laspeciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.3. L’impugnazione deve essere convertita in appello, in quanto le censurededotte investono, in larga parte, vizi della motivazione.Va premesso che, ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., il ricorsoimmediato per cassazione è ammissibile — in ragione della competenza funzionaledella Corte — soltanto quando con l’atto di impugnazione siano dedotti vizi diviolazione di legge.Nel caso di specie, sebbene il ricorrente abbia formalmente qualificato i motividi doglianza come inosservanza o erronea applicazione della legge penale, glistessi attengono, in realtà, esclusivamente a vizi della motivazione; ne conseguel’applicazione del disposto di cui all’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte diappello di Bologna per il giudizioCosì è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]