CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 02085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LECCE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. - A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Quinta Sezione Penale in sede, con sentenza emessa in data 10 maggio 2022 (numero 36725 del 2022) ha dichiarato, in riferimento alla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], la inammissibilità del ricorso. Ne è derivato il passaggio in giudicato della sentenza allora impugnata, emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 2 dicembre 2020. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario - ai sensi dell'art.625 bis cod.proc.pen. - [OSCURATO:PERSONA], nelle forme di legge. 2.1 Il ricorrente evidenzia, in sintesi, che: a) la Corte di Cassazione, nella decisione impugnata, avrebbe erroneamente escluso l'intervenuta prescrizione dei fatti di reato, ad eccezione di quello contestato al capo e). La prescrizione sarebbe maturata prima della emissione della sentenza di secondo grado ; b) inoltre, in riferimento al reato di cui al capo e) l'errore sarebbe consistito nella mancanza di spiegazioni circa la conferma della responsabilità, non essendovi prove adeguate a sostegno della contestazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono. 3.1 Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell'art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu ocu/i. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività. Il parametro delle decisività dell'errore percettivo sul percorso logico che ha condotto alla decisione impugnata rappresenta dunque il presupposto essenziale affinchè si possa pervenire alla rimozione del giudicato (tra le molte v. Sez. III n. 47316 del 1.6.2017, rv 271145), così come è da escludersi la possibilità di ulteriore sindacato su scelte valutative realizzate nella decisione emessa dalla Corte di Cassazione. 3.2 Nel caso in esame, escludendo profili valutativi non passibili di ricorso straordinario, la Corte di Cassazione - quanto al primo motivo - ha trattato in modo espresso il punto della prescrizione, oggetto degli originari motivi di ricorso, ed ha spiegato che la mancata estinzione dei reati è dipesa dalla necessità di tener conto della disciplina emergenziale introdotta dal d.l. n.18 del 17 marzo 2020. Si tratta, pertanto, di un aspetto valutativo, non passibile di alcuna rivalutazione. 3.3 Quanto al secondo motivo è la stessa costruzione sintattica del testo a determinarne la inammissibilità, trattandosi di doglianza non esaminabile in sede di ricorso straordinario perché del tutto aspecifica e tendente ad una rivalutazione di fatti oggetto dei giudizi di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 5 ottobre 2023 I