CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 00620/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 91 L-C-Ce avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLd/SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 13 febbraio 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007, e, per l'effetto, gli aveva irrogato la pena di giustizia. 2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo, che, denunciando il vizio di motivazione, eccepisce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, assumendo che il delitto di utilizzo indebito di carte di credito e di pagamento doveva ritenersi assorbito in quello di furto aggravato e che erano da escludere i presupposti per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., perché la casa di cura convenzionata, nella quale i furti erano stati consumati, non poteva essere equiparata ad un ospedale nel quale si svolgeva un servizio pubblico. 3. Il ricorso è inammissibile. Gli articolati rilievi censori sono manifestamente infondati. E' jus receptum che il delitto di furto della carta di credito concorre con quello di cui all'art. 12 L. n. 143 del 1991 (attualmente art. 493-bis cod. pen.), limitatamente alla ipotesi dell'indebito utilizzo del medesimo documento, in quanto si tratta di condotte eterogenee sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l'uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessamento illegittimo (Sez. 5, n. 44018 del 10/10/2005, Rv. 232810; conf. Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, Rv. 279002). E' altrettanto pacifico approdo della giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico (Sez. 4, n. 17391 del 21/02/2018, Rv. 272648; Sez. 5, n. 29023 del 20/04/2012, Rv. 253323), non rivestendo alcun significato, in funzione dell'esclusione dell'aggravante, avuto riguardo alla sua ratio - che è quella di assicurare una più efficace tutela del rispetto dovuto alla RA. e dei beni che si trovano nei suoi uffici - il profilo della riconducibilità della proprietà delle strutture, nelle quali il servizio sanitario pubblico viene erogato, a privati. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. I P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]