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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18616/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4516/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per l a Campania n. 7211 / 08/20 17 pronunciata il 23 novembre 20 16 e depositata il 28 agosto2017, non notificata .

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] IRPEF 2013 07– 4516 - 2018 – 24/05 /202 3 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente presentava ricorso e contestuale istanza ex art. 17- bis, d.lgs. n. 546 del 1992 avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell’istanza di rimborso (importo complessivo di €9.217,94) presentata all’ufficio – [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli – relativamente alle trattenute IRPEF operate nel corso dell’a.i. 2013 sull’indennità erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Segnatamente, la contribuente riteneva che l’indennità rientrasse nelle c.d. indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma primo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’art. 4, comma terzo, d.l. 25 marzo 1998, n. 70, convertito dalla l. 28 aprile 1998, n. 154, indennità, in quanto tale, non assoggettabile ad IRPEF in quanto costituita esclusivamente dalle contribuzioni dei dipendenti.

Il silenzio-rifiuto era avversat o avanti la CTP di Napoli che apprezzava le ragioni della contribuente, ritenendo che l’indennità in questione non costituissereddito e, per l’effetto, rimane sse esclusa da ogni imposizione, essendo assimilabile alle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma primo, d.P.R. n. 917 del 1986.

Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio, confermava la sentenza, argomentando che dovesseritenersi l’indennità corrisposta dal Fondo una retribuzione differita (composta in massima parte dai contributi degli iscritti) rientrante nel perimetro normativo degli artt. 17-19 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) quale indennità equipollente.

Insorge il patrono erariale affidandosi adue motivi di ricorso.

La contribuente non ha svolto difese.

CONSIDERATO Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 17, 19, 49, comma secondo, e 51, comma primo, d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell’art. 2 del d.P.R. 07– 4516 - 2018 – 24/05 /202 3 MMF 21 dicembre 1984, n. 1034 e del d.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, nella sostanza il ricorrente lamenta l’errata qualificazione dell’indennità aggiuntiva di previdenza, avendo i giudici di seconde cure attestato per una parte la natura di retribuzione differita della stessa e, per altra parte, la composizione della detta indennità in massima parte via contributi degli iscritti.

Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma primo, e 19, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), parte ricorrente si duole della totale esclusione ai fini IRPEF dell’indennità in questione, in contrasto con l’affermata assoggettabilità della stessa al regime di tassazione separata.

I due motivi devono di essere trattati congiuntamente per ragioni di evidente connessione oggettiva.

Sul punto è intervenuta da tempo questa Corte con orientamento cui merita dare continuità, affermando che in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all’art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458).

Oltretutto, il fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. d.P.R. n. 211/1981) e che lo disciplinano (in particolare, d.P.R. n. 1034/1984), eroga agli iscritti -quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell'amministrazione -un'indennità che ha funzione previdenziale, e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in 07– 4516 - 2018 – 24/05 /202 3 MMF servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodi di assenza utili ai fini della pensione.

La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie; a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita).

Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto.

L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 –19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata (così Cass. 11 novembre 2022, n. 37615).

Il ricorso, dunque, merita accoglimento nei seguenti limiti.

La CTR ha opportunamente condiviso la qualificazione dell’indennità in questione quale indennità equipollente (non si legge né in fatto né in motivazione che il Fondo sia costituito in massimaparte d ai contributi degli iscritti), facendone tuttavia discendere – erroneamente – la totale esclusione della stessa dalle ritenute Irpef dovute, piuttosto che l’assoggettamento alle ordinarie ritenute della c.d. tassazione separata.

Il regime degli artt. 17-19 TUIR, in conclusione,impone l’accoglimento del ricorso, con rinvio al collegio d’appello i n diversa composizione , affinché essa quantifichi, nel merito, il rimborso, seppur nei soli limiti dell’eccedenza versata rispetto all’Irpef dovuta in relazione alregime di tassazione separata.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Campania in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4516/2018R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per l a Campania n. 7211 / 08/20 17 pronunciata il 23 novembre 20 16 e depositata il 28 agosto2017, non notificata . Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] IRPEF 2013 07– 4516 - 2018 – 24/05 /202 3 MMF Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente presentava ricorso e contestuale istanza ex art. 17- bis, d.lgs. n. 546 del 1992 avverso il silenzio-rifiuto formatosi a seguito dell’istanza di rimborso (importo complessivo di €9.217,94) presentata all’ufficio – [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli – relativamente alle trattenute IRPEF operate nel corso dell’a.i. 2013 sull’indennità erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Segnatamente, la contribuente riteneva che l’indennità rientrasse nelle c.d. indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma primo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’art. 4, comma terzo, d.l. 25 marzo 1998, n. 70, convertito dalla l. 28 aprile 1998, n. 154, indennità, in quanto tale, non assoggettabile ad IRPEF in quanto costituita esclusivamente dalle contribuzioni dei dipendenti. Il silenzio-rifiuto era avversat o avanti la CTP di Napoli che apprezzava le ragioni della contribuente, ritenendo che l’indennità in questione non costituissereddito e, per l’effetto, rimane sse esclusa da ogni imposizione, essendo assimilabile alle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma primo, d.P.R. n. 917 del 1986. Il collegio d’appello, a fronte del gravame promosso dall’Ufficio, confermava la sentenza, argomentando che dovesseritenersi l’indennità corrisposta dal Fondo una retribuzione differita (composta in massima parte dai contributi degli iscritti) rientrante nel perimetro normativo degli artt. 17-19 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) quale indennità equipollente. Insorge il patrono erariale affidandosi adue motivi di ricorso. La contribuente non ha svolto difese. CONSIDERATO Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 17, 19, 49, comma secondo, e 51, comma primo, d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell’art. 2 del d.P.R. 07– 4516 - 2018 – 24/05 /202 3 MMF 21 dicembre 1984, n. 1034 e del d.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, nella sostanza il ricorrente lamenta l’errata qualificazione dell’indennità aggiuntiva di previdenza, avendo i giudici di seconde cure attestato per una parte la natura di retribuzione differita della stessa e, per altra parte, la composizione della detta indennità in massima parte via contributi degli iscritti. Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma primo, e 19, comma 2-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), parte ricorrente si duole della totale esclusione ai fini IRPEF dell’indennità in questione, in contrasto con l’affermata assoggettabilità della stessa al regime di tassazione separata. I due motivi devono di essere trattati congiuntamente per ragioni di evidente connessione oggettiva. Sul punto è intervenuta da tempo questa Corte con orientamento cui merita dare continuità, affermando che in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all’art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458). Oltretutto, il fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. d.P.R. n. 211/1981) e che lo disciplinano (in particolare, d.P.R. n. 1034/1984), eroga agli iscritti -quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell'amministrazione -un'indennità che ha funzione previdenziale, e che viene determinata in rapporto al numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in 07– 4516 - 2018 – 24/05 /202 3 MMF servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale del Ministero delle Finanze, ivi compresi i periodi di assenza utili ai fini della pensione. La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie; a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 –19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata (così Cass. 11 novembre 2022, n. 37615). Il ricorso, dunque, merita accoglimento nei seguenti limiti. La CTR ha opportunamente condiviso la qualificazione dell’indennità in questione quale indennità equipollente (non si legge né in fatto né in motivazione che il Fondo sia costituito in massimaparte d ai contributi degli iscritti), facendone tuttavia discendere – erroneamente – la totale esclusione della stessa dalle ritenute Irpef dovute, piuttosto che l’assoggettamento alle ordinarie ritenute della c.d. tassazione separata. Il regime degli artt. 17-19 TUIR, in conclusione,impone l’accoglimento del ricorso, con rinvio al collegio d’appello i n diversa composizione , affinché essa quantifichi, nel merito, il rimborso, seppur nei soli limiti dell’eccedenza versata rispetto all’Irpef dovuta in relazione alregime di tassazione separata. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Campania in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione
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