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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 14593/2023

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19050/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,giusta procur a special e allegata a l ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Cicerone n. 2. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla via Capelli n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cronol. 474 /20 2 1 , del la [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].

Con atto notificato il 20 settembre 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]. citò [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta omonima, innanzi al Tribunale di Roma perché, accertata e dichiarata la contraffazione dei marchi di sua titolarità da parte della ditta convenuta, venisse dichiarata la nullità dei marchi di quest'ultima “dolce Monellina” + rana e “dolce Monellina” + farfalla con rana, oggetto delle domande di registrazione del 16 giugno 2009 nn.

RM2009C003629 e RM2009C003630, entrambe per prodotti rientranti nella classe

25. Chiese, inoltre: i) dichiararsi che la controparte aveva posto in essere atti di concorrenza sleale exart. 2598, n. 1, cod. civ., e che le fosse inibito, exart. 131 c.p.i., l'utilizzo dei predetti marchi (“dolce Monellina” + rana e “ dolce Monellina” + farfalla con rana), già utilizzati per contraddistinguere i prodotti di abbigliamento dalla stessa commercializzati;ii) la rimozione degli articoli recanti tali segni distintivi dai punti vendita facenti capo alla ditta convenuta ed il sequestro di quanti recavano il marchio contraffatto anche presso terzi ex art. 130 c.p.i.; iii ) la condanna della ditta convenuta al risarcimento dei danni.

1.1. Costituitosi in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, checontestò le avverse pretese chiedendone il rigetto, l’adito tribunale, con sentenza del 25 marzo 2019, n. 6215: i) affermò che le richieste di registrazione dei marchi della ditta [OSCURATO:PERSONA] - accolte in data 29 novembre 2010 con le concesse registrazion i nn. 0001378804 e 0001378805 -costituivano contraffazione dei marchi di titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, dichiarò la nullità dei marchi oggetto delle predette domande nn.

RM2009C003629 e RM2009C003630; ii) inibì alla ditta convenuta la loro utilizzazione e dispose il sequestro e la successiva distruzione dei prodotti recanti i marchi contraffatti e del relativo materiale pubblicitario; iii) ritenne la medesima ditta responsabile di concorrenza sleale ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannò al risarcimento dei danni, disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura di parte attrice ed a spese di parte convenuta, altresì fissando una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle statuizioni.

2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro questa pronuncia fu respinto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2021, n. 474, resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]..

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, dopo aver disatteso le doglianze dell’appellante riguardanti la confondibilità, ritenuta dal tribunale, dei marchi di sua proprietà con quelli della [OSCURATO:SOCIETA]., ed aver confermato l’accertamento della condotta illecita del primo rilevante ex art. 2598 cod. civ., ha dato atto «dell'erroneità del calcolo del danno effettuato sulla base dei contratti di licenza non correttamente acquisiti agli atti […] per l'inammissibilità della relativa allegazione avvenuta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie».

Ha opinato, tuttavia, che la sentenza impugnata non ne era rimasta «inficiata quanto alla ravvisata sussistenza del danno, come pure quanto al ricorso alla sua liquidazione equitativa, consentita dagli elementi di prova correttamente acquisiti sulla base dell'istruttoria svolta e delle allegazioni della stessa odierna appellante».

Invero, «Dagli atti del giudizio risulta […] pienamente dimostrata l’esistenza di un pregiudizio per l'odierna società appellata, in conseguenza dell’accertata concorrenza sleale, considerato come l'usodei marchi “dolce Monellina + rana” e “dolce Monellina” ha apportato un sicuro vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] e, specularmente, un danno alla [OSCURATO:SOCIETA], corrispondente alla misura degli acquisti dei prodotti con il primo segno distintivo dovuti alla confusione di essa con il marchio della [OSCURATO:SOCIETA].

Accertata, quindi, la sussistenza del danno, va altresì rilevata, quale ulteriore presupposto che consente il ricorso alla liquidazione equitativa, la carenza di prova del suo preciso ammontare, determinazione che, tuttavia, deve discostarsi da quella effettuata in prime cure ponendo a base del calcolo per la relativa quantificazione -fissata in complessivi € 25.000,00 -la royalty ed il valore minimo garantito della stessa, cui osta la dianzi rilevata inammissibilità della relativa allegazione.

La valutazione del quantum del danno in termini di equità, della quale persistono i presupposti, è d'altro canto espressamente prevista dell'art. 125 c.p.i. - cui pure si richiama la sentenza impugnata -che la consente facendo esplicito riferimento, quanto alla liquidazione, agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. per poi dettarne i parametri relativamente al “lucro cessante” da valutarsi “....anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore delle violazioni avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto”. […].

Rileva, al riguardo, la documentazione allegata dall’odierna appellante con le noteex art. 120 - 121 c.p.i., senza alcuna contestazione di controparte, che attesta come la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato e venduto nell'arco temporale di un anno circa 3.500 paia dijeans con marchio “dolce Monellina”, ed ancora la stessa ha allegato quale dato pacificamente acquisito, che la medesima ditta ha venduto detti capidi abbigliamento per il prezzo al pubblico di € 20,00 ciascuno (circostanza ribadita a pag. 21 dell'atto di appello).

È d’altro canto innegabile che nessun elemento certo emerge sulla perdita di fatturato e di vendite subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] in conseguenza dell'operata concorrenza sleale, non potendo ritenersi un'assoluta coincidenza tra tale danno risarcibile e i ricavi della [OSCURATO:PERSONA], ovvero con la misura delle vendite con il segno distintivo contraffatto.

Ai fini della liquidazione del danno, muovendo dai dati certi relativi alle riscontrate vendite nell'anno in questione dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] -di 3.500 capi -ed ai guadagni tratti dalla stessa per la vendita deijeans “dolce Monellina”, tenuto conto del prezzo di vendita di € 20,00 per ciascun capo, non potendo inoltre ritenersi che tutte le vendite dei prodotti “dolce Monellina” da parte della [OSCURATO:PERSONA] siano derivate dall‘effetto decettivo e dall'inganno della clientela - dovendo escludersi che il loro marchio sia stata l’unica ragione per cui essi sono stati acquistati -e tenuto altresì conto dei costi di produzione sostenuti, soccorrono ai fini della liquidazione del danno criteri di equità che fanno ritenere congruo l'abbattimento prossimo ad un terzo di tale volume annuale di guadagni.

In difetto di ulteriori elementi da cui desumere i mancati guadagni e le perdite subite dalla [OSCURATO:SOCIETA] per la contraffazione, mediante un calcolo che tenga conto di richiamati elementi di prova in atti, si reputa nei limiti del danno risarcibile e congruamente determinata facendo ricorso a criteri di equità, la già operata quantificazione onnicomprensiva di € 25.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda), riferita ad un solo anno, e contenuta in misura prossima ad 1/3 del volume annuale dei guadagni della [OSCURATO:PERSONA] con la vendita dei prodotti con marchio contraffatto.

Resta dunque giustificata dalla valutazione complessiva operata equitativamente, una quantificazione dei danni che non si discosta da quella cui si è pervenuti in prime cure, determinata in base alle vendite che si reputano connesse alla contraffazione ed alla concorrenza sleale subita dalla [OSCURATO:SOCIETA]».

3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.I primi due motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 CPI, 1223 e segg., 2729 e 2697 e segg. c.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché contraddittorietà e in parte omessa decisione, con riguardo all’erroneo riconoscimento della sussistenza in concreto del danno da lucro cessante, in mancanza di qualsivoglia prova, anche indiziaria, di esso, da parte della attrice ed essendovi anzi prova del contrario (art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)».

Si contestano le argomentazioni esposte dalla corte distrettuale a fondamento della sua conclusione circa la ritenuta dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio per la società ivi appellata in conseguenza dell’accertata concorrenza sleale ascritta all’odierno ricorrente; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 CPI, 1225, 1226, 1227 e 2697 e segg. c.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., con riguardo all’erronea applicazione, ad opera del giudice di appello, per la determinazione del danno da lucro cessante, del criterio di liquidazione equitativa, in difetto dei necessari presupposti di legge (art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)».

Si ascrive alla corte territoriale di aver errato nel ritenere di poter determinare equitativamente il danno asseritamente subito, ma non dimostrato, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di parametri di riferimento sufficientemente precisi, mai forniti da quest’ultima.

1.1. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché entrambe caratterizzati dalle medesime ragioni di inammissibilità.

1.2. Esse, invero, in primo luogo, prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali, errores in procedendoed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 35832 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014).

In altri termini, in tema di ricorso percassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione dellanorma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8333, 8335, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011): una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria.

1.3. Deve osservarsi, poi, che la sentenza impugnata ha disatteso le censure dell’appellante riguardanti la confondibilità, ritenuta dal tribunale, dei marchi di sua proprietà con quelli della [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha confermato l’accertamento della condotta illecita del primo rilevante ex art. 2598 cod. civ..

Entrambi tali profili, peraltro giustificati da accertamenti di natura chiaramente fattuali, non sono stati fatti oggetto di specifiche censure in questa sede.

I motivi in esame, infatti, investono, da un lato, la ritenuta sussistenza del danno procurato alla menzionata società dalle descritte condotte dell’odierno ricorrente, malgrado l’asserita assenza di qualsivoglia sua concreta dimostrazione; dall’altro, la sua avvenuta liquidazione equitativa, in mancanza di sufficienti parametri di riferimento, mai forniti dalla menzionata società.

1.3.1. Orbene, circa il primo di tali aspetti, la corte distrettuale, pur avendo dato atto della impossibilità di utilizzare la documentazione (contratti di licenza) tardivamente prodotta, a tal fine, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha opinato che, comunque, «Dagli atti del giudizio risulta […] pienamente dimostrata l’esistenza di un pregiudizio per l'odierna società appellata, in conseguenza dell’accertata concorrenza sleale, considerato come l'uso dei marchi “dolce Monellina + rana” e “dolce Monellina” ha apportato un sicuro vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] e, specularmente, un danno alla [OSCURATO:SOCIETA], corrispondente alla misura degli acquisti dei prodotti con il primo segno distintivo dovuti alla confusione di essa con il marchio della [OSCURATO:SOCIETA]».

1.3.2. Quanto al secondo, invece, la liquidazione equitativa del danno operata dalla medesima corte si è basata, essenzialmente, sulla documentazione allegata dallo stesso appellante «che attesta come la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato e venduto nell'arco temporale di un anno circa 3.500 paia di jeans con marchio “dolce Monellina”, ed ancora la stessa ha allegato quale dato pacificamente acquisito, che la medesima ditta ha venduto detti capi di abbigliamento per il prezzo al pubblico di € 20,00 ciascuno (circostanza ribadita a pag. 21 dell'atto di appello)».

Quel giudice, infatti, dopo aver dato atto «che nessun elemento certo emerge sulla perdita di fatturato e di vendite subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] in conseguenza dell'operata concorrenza sleale, non potendo ritenersi un'assoluta coincidenza tra tale danno risarcibile e i ricavi della [OSCURATO:PERSONA], ovvero con la misura delle vendite con il segno distintivo contraffatto», ha concluso nel senso che, «Ai fini della liquidazione del danno, muovendo dai dati certi relativi alle riscontrate vendite nell'anno in questione dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] -di 3.500 capi - ed ai guadagni tratti dalla stessa per la vendita deijeans “dolce Monellina”, tenuto conto del prezzo di vendita di € 20,00 per ciascun capo, non potendo inoltre ritenersi che tutte le vendite dei prodotti “dolce Monellina” da parte della [OSCURATO:PERSONA] siano derivate dall‘effetto decettivo e dall'inganno della clientela -dovendo escludersi che il loro marchio sia stata l’unica ragione per cui essi sono stati acquistati -e tenuto altresì conto dei costi di produzione sostenuti, soccorrono ai fini della liquidazione del danno criteri di equità che fanno ritenere congruo l'abbattimento prossimo ad un terzo di tale volume annuale di guadagni.

In difetto di ulteriori elementi da cui desumere i mancati guadagni e le perdite subite dalla [OSCURATO:SOCIETA] per la contraffazione, mediante un calcolo che tenga conto di richiamati elementi di prova in atti, si reputa nei limiti del danno risarcibile e congruamente determinata facendo ricorso a criteri di equità, la già operata quantificazione onnicomprensiva di € 25.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda), riferita ad un solo anno, e contenuta in misura prossima ad 1/3 del volume annuale dei guadagni della [OSCURATO:PERSONA] con la vendita dei prodotti con marchio contraffatto».

1.4. Fermo quanto precede, le doglianze in esame pongono, in sostanza, la questione della liquidazionedel danno nella materia della proprietà industriale, in particolare, di quello da lucro cessante (non essendo qui in discussione il risarcimento del danno emergente o del danno morale) patito dal titolare della privativa industriale contraffatta.

1.4.1. Orbene, l'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. codice della proprietà industriale, per il prosieguo, breviter,c.p.i.), nel testo modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 140 del 2006, recante norme di attuazione della dir. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (cd. [OSCURATO:PERSONA]), così recita: "Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). -1.

Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.

In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni casoil titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento".

1.4.2. La disposizione, regolando il risarcimento dei danni da contraffazione e concorrenza sleale, al comma 1 fa rinvio, per la loro liquidazione, agli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., "tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione"; nel comma 2, la norma consente di parametrare, in via equitativa, il danno da lucro cessante ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, mentre la disposizione contenuta nel comma 3 prevede, come ulteriore criterio, "in ogni caso", quello della restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al danno da lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale voce di danno.

1.4.3. L'art. 125 c.p.i., come si è detto, è stato modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 140 del 2006, il quale, ha recepito, a sua volta, l'art. 13 della Dir. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2004/48/CE cd. [OSCURATO:PERSONA] (" Sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale").

Secondo l'art. 13 della direttiva:"1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compresoil mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure,in alternativa alla lettera a), può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere lapossibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati".1.4.3.1. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva previsto che le competenti autorità giudiziarie degli Stati membri potessero, su domanda del danneggiato, condannare l'autore della violazione, consapevole o con ragionevoli motivi per essere tale, al risarcimento dei danni adeguati "al pregiudizio effettivo" subito dal titolare della privativa violata, tenendo conto, nella liquidazione, di una serie di "indicatori" pertinenti ("le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione") o, in alternativa, riconoscendo una somma forfettaria, per lo meno non inferiore all'importo dei diritti dovuti ove il contraffattore avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale violato; quanto, invece, all'autore della violazione "inconsapevole", gli Stati membri potevano contemplare il solo recupero dei profitti o il pagamento di danni anche predeterminati.

1.4.3.2. Già in sede di Accordo TRIPs, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ratificato dall'Italia con legge del 29 dicembre 1994, n. 747, con l'art. 45 si prevedeva la necessità per il giudice di liquidare, secondo una tradizionale funzione compensativa della responsabilità civile, "una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole".

1.4.3.3. L'[OSCURATO:PERSONA] la direttiva 2004/48/CE, pur non comportando un obbligo corrispondente, non vietano ai singoli Stati nazionali di introdurre, in aggiunta a quanto già previsto, anche una funzione punitiva del risarcimento del danno (cfr.

Corte Giustizia 25/1/2017, [OSCURATO:PERSONA]367/15, in rapporto a normativa polacca, contemplante la possibilità per il titolare del diritto di proprietà intellettuale violato di richiedere il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata, che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell'autorizzazione per l'uso dell'opera interessata).

1.4.4. Il danno da lucro cessante corrisponde al mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto.

Si parla, ai fini di quantificare il guadagno perso, anche di utile marginale, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive.

1.4.5. Il già riportato art. 125, comma 1, c.p.i. rinvia, oltre che agli artt. 1223 (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalità giuridica e materiale, ai sensi dell'art. 41 cod. pen.) e 1227 (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l'esclusione del risarcimento, per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza) cod. civ., anche all'art. 1226 cod. civ. e consente, quindi, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare.

1.4.5.1. Tale valutazione equitativa risulta tanto più necessaria nell'ambito della lesione di diritto di proprietà industriale, concepito come diritto di vietare a terzi determinate attività senza autorizzazione del titolare, essendo difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva, dovendosi, di frequente, ipotizzare quale sarebbe stato lo sviluppo del mercato in assenza della violazione, secondo un giudizio controfattuale.

1.4.5.2. Il comma 1 della disposizione in esame individua, tuttavia, dei parametri da cui potere desumere indirettamente il danno, sia pure in via di approssimazione (quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione): si fa rinvio, tra i criteri da seguire per determinare l'entità del pregiudizio subito dal titolare della privativa, non soltanto al tradizionale pregiudizio di tipo patrimoniale, ma anche alla categoria del danno morale, quale il danno all'immagine commerciale dell'imprenditore, o la perdita di investimenti pubblicitari, ed al parametro dei benefici ricavati dal contraffattore (indipendentemente quindi dalla retroversione degli utili, di cui al comma 3, della disposizione in esame, che può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento), in un'ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria, giustificata dall'obiettivo di tutela di una corretta attività di mercato.

Si tratta, in buona sostanza, di una regola speciale nell'ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente, attraverso un pagamento commisurato alla perdita e ricchezza sopportata, chi ha subito la violazione.

E tali parametri devono essere presi in considerazione anche ai fini della liquidazione equitativa in una somma "globale", nella quale, quindi, neppure deve essere neppure specificata l'incidenza dei singoli elementi presi in esame per la quantificazione del dovuto.

1.4.5.3. L'art. 125, comma 2, c.p.i., detta, allora, una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno "in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano"; il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione; ciò costituisce, di certo, elemento di semplificazione nella liquidazione del danno, giacché il giusto prezzo del consenso è per lo più sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese analoghe per privative analoghe.

1.5. Questa Corte, prima dell'emanazione dell'art. 125 c.p.i. e con riguardo all'art. 1226 cod. civ., aveva affermato il principio di diritto secondo cui, «in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non èin re ipsa , ma , essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità» (cfr. Cass. n. 19430 del 2003; Cass. n. 1000 del 2013).

Secondo tale giurisprudenza, anche nella materia della proprietà intellettuale, condizioni per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno sono sempre la certezza della sua esistenza e l'assoluta impossibilità pratica di provarne l'ammontare.

Invero, si era ribadito che la valutazione equitativa del lucro cessante, prevista dall'art. 2056, comma 2, cod. civ., «non implica alcunarelevatio dall'onere probatorio quanto alla concreta esistenza dei pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equità solo l'entità di quel pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne l'esatta misura» (cfr. Cass. n. 12812 del 2016, con richiamo a Cass.n. 12545 del 2004).

Tuttavia, sempre in controversia nella quale non era applicabile l'art. 125, comma 3, c.p.i., questa Corte (cfr. Cass. n. 4048 del 2016)aveva già opinato che, «in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo».

1.6. Alla luce del già riportato testo novellato dell'art. 125 c.p.i., deve darsi rilievo, ormai,alla specifica disciplina dettata dal comma 2, in base al quale il giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta royaltyo royalty virtuale, senza l'onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa royaltypretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell'autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd.

"minimo obbligatorio".

1.6.1. Ai sensi, poi, dell'art. 125, comma 3, c.p.i., nella formulazione conseguente al recepimento della Direttiva 2004/48/CE (ma anche prima di tale intervento normativo l'art. 125 prevedeva, al comma 1, che il risarcimento del danno andasse liquidato "anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto" e ciò era consentito pure nella vigenza del r.d. n. 942/1942 [cd. legge marchi], e, nella disciplina della legge n. 633 del 1941 [cd. legge sul diritto d'autore], nel periodo anteriore alla modificazione, ad opera del d.lgs. n. 140 del 2006, art. 5, dell'art. 158), inoltre, il titolare danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore.

Si tratta sempre di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che, quindi, può cumularsi al danno emergente e che può essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito.

Rispetto alla Direttiva comunitaria, che contemplava il ricorso alla voce dei profitti realizzati dal contraffattore solo come componente del danno risarcibile e che autorizzava gli Stati membri ad introdurre l'istituto della restituzione degli utili nelle ipotesi di "violazioni inconsapevoli", il nostro legislatore ha previsto, invece, sia che, alla luce del comma 1, degli utili del contraffattore si debba tenere conto sempre, ai fini della quantificazione del risarcimento, affinché sia integralmente riparato il danno patito dal titolare della privativa, sia che, alla luce del comma 3, possa essere chiesta la condanna dell'autore della violazione alla reversione di tutti gli utili conseguiti per effetto della violazione dell'altrui privativa intellettuale.

Anche per il comma 3 della disposizione in esame, ci si trova indubbiamente di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.

1.6.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 16601 del 2017) hanno chiarito, al riguardo, propriorichiamando la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà intellettuale, che, nel vigente ordinamento nazionale, «alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi», purché lamisura si regga «su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi» (nella specie, si discuteva del riconoscimento di una sentenza straniera).

1.6.3. Questa Corte (cfr. Cass. n. 8944 del 2020) ha rilevato, poi, che l'utile percepito dal contraffattore non corrisponde all'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile dellalesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di distribuzione) dal ricavo totale.

1.7. Tanto premesso, le censure di cui ai motivi in esame sono inammissibili.

1.7.1. Invero, la corte d'appello ha motivato la propria conclusione sulla configurabilità di un danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto delle condotte di concorrenza sleale ascritte all’odierno ricorrente assumendo che «l'uso dei marchi “dolce Monellina + rana” e “dolce Monellina” ha apportato un sicuro vantaggioalla [OSCURATO:PERSONA] e, specularmente, un danno alla [OSCURATO:SOCIETA], corrispondente alla misura degli acquisti dei prodotti con il primo segno distintivo dovuti alla confusione di essa con il marchio della [OSCURATO:SOCIETA]».

1.7.2. È chiaro, dunque, che quella corte ha inteso avvalersi, sostanzialmente, sullo specifico punto, di una prova di carattere evidentemente indiziario, peraltro fondata su di un assunto assolutamente ragionevole, dovendosi ricordare, allora, che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), eche, come pure già ribaditosi (cfr. in motivazione, Cass. n. 7380 del 2018; Cass. n. 27457 del 2019), gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi -benché l'art. 2729, comma 1, cod. civ. si esprima al plurale - p otendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 27457 del 2019; Cass. 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. 29 luglio 2009, n. 17574), e dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (cfr. l'appena citata Cass. 17574 del 2009, nonché, la più recente Cass. n. 27457 del 2019).

1.7.3. Con riguardo, invece, alla già descritta liquidazione equitativa dell’accertato danno operata dalla medesima corte, essenzialmente basata, come si è visto, sulla documentazione allegata dallo stesso appellante, merita di essere rimarcato che questa Corte ha costantemente ribadito che la liquidazione in via equitativa è legittima solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché vi sia l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto (cfr., ex multis, Cass., n. 5956 del 2022, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 1692 del 2023).

Invero, il giudice che opta per tale valutazione deve adeguatamente dar conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (cfr. Cass. n. 12009/2022, nonché, in motivazione, Cass. n. 1692 del 2023).

1.7.3.1. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa (cfr. Cass. n. 5666 del 2021; Cass. n. 25070 del 2021) che, tuttavia, - come si è già riferito - può non essere utili zzato in presenza di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale (cfr. Cass. n. 5666 del 2021; Cass. n. 20236 del 2022), altresì ricordandosi che la già citata Cass. n. 4048 del 2016 aveva opinato che, «in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo».

1.7.4. Orbene, quanto puntualizzato dalla corte territoriale al fine di giustificare le modalità di liquidazione equitativa dell’accertato (sebbene attraverso una prova indiziaria) danno riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. appare senz’altro coerente con i principi tutti fin qui enunciati, essendosi sostanzialmente basata sugli utili verosimilmente realizzati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] in base ai prezzi di acquisto e di vendita dei prodotti come da essa stessa indicati.

1.8. In quest’ottica, dunque, le doglianze in esame si risolvono, allora, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo quanto all’esistenzaed alla liquidazione del danno riconosciuto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, dimenticando, però, che il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altrodei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del2018; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

Alteris verbis, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022;Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023).

3. Il terzo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 CPI, 1225, 1226, 1227 e 2697 e segg. c.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., con riguardo all’erroneità del calcolo dell’asserito danno da lucro cessante, sulla base di un prezzo di vendita dei prodotti Pan non corrispondente a quello effettivo, pacificamente emergente dalla non contestata documentazione prodotta in primo grado dall’allora convenuto (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)».

In via subordinata rispetto ai motivi che precedono, si denuncia l’errore di fatto in cui era incorsa la corte capitolina nella liquidazione equitativa sulla base degli utili conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della vendita dei prodotti contraffatti.

Errore consistito nell’aver assunto come parametro di riferimento di calcolo dell’entità del danno il prezzo di vendita di € 20,00 per capo di prodotto alienato, invece che di € 1,50, risultante, in modo chiaro ed evidente, dalle fatture tempestivamente prodotte dal convenuto in primo grado.

Si specifica che l’indicazione di € 20,00 riportato nell’atto di appello costituiva un mero errore materiale, facilmente riconoscibile dalla corte.

3.1. Una siffatta doglianza, caratterizzata, come quelle dei primi due motivi, dalla inammissibile prospettazione generica e cumulativa di vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), si rivela inammissibile anche perché le argomentazioni che concretamente la supportano finiscono chiaramente con il denunciare un errore di fatto che andava fatto valere, se del caso, con il diverso strumento della revocazione exart. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

4. Il quarto motivo di ricorso, infine, denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, T.U. 115/2002, per aver il Collegio erroneamente dato atto in sentenza della sussistenza dei presupposti per la integrazione, a carico dell’appellante dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», malgrado l’insussistenza, nella specie, oltre che delle ipotesi di inammissibilità ed improcedibilità del gravame, pure del rigetto integrale dello stesso, atteso che il suo primo motivo era stato sostanzialmente accolto dalla corte.

4.1. Essosi rivela infondato.

4.2. Invero, posta la indubbia configurabilità della giurisdizione ordinaria laddove, come nella odierna censura, ciò che è contestato è esclusivamente il "presupposto processuale" previsto dall’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 4731 del 2021), -a tenore del quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis...» -l’infondatezza della doglianza deriva dal semplice rilievo dell’essere stato integralmente rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA], sicché affatto legittimamente la corte distrettuale ha attestato la sussistenza del presupposto processuale suddetto.

4.2.1. Né, in contrario, poteva assumere rilievo l’avvenuta condivisione, da parte della medesima corte distrettuale, di alcune delle argomentazioni del suo quinto e sesto motivo di appello, -in tema di erroneità del calcolo del risarcimento riconosciuto in primo grado alla [OSCURATO:SOCIETA]. -perché giudicate comunque inidonee ad inficiare la sentenza impugnata ed a consentire, sebbene solo in parte qua, l’accoglimento dell’impugnazione.

5. In definitiva, quindi, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19050/2021 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso,giusta procur a special e allegata a l ricorso , dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Cicerone n. 2. - r icorrent e - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, alla via Capelli n. 6, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e - avverso la sentenza, n. cronol. 474 /20 2 1 , del la [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicatail giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/05/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Con atto notificato il 20 settembre 2010, la [OSCURATO:SOCIETA]. citò [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta omonima, innanzi al Tribunale di Roma perché, accertata e dichiarata la contraffazione dei marchi di sua titolarità da parte della ditta convenuta, venisse dichiarata la nullità dei marchi di quest'ultima “dolce Monellina” + rana e “dolce Monellina” + farfalla con rana, oggetto delle domande di registrazione del 16 giugno 2009 nn. RM2009C003629 e RM2009C003630, entrambe per prodotti rientranti nella classe 25. Chiese, inoltre: i) dichiararsi che la controparte aveva posto in essere atti di concorrenza sleale exart. 2598, n. 1, cod. civ., e che le fosse inibito, exart. 131 c.p.i., l'utilizzo dei predetti marchi (“dolce Monellina” + rana e “ dolce Monellina” + farfalla con rana), già utilizzati per contraddistinguere i prodotti di abbigliamento dalla stessa commercializzati;ii) la rimozione degli articoli recanti tali segni distintivi dai punti vendita facenti capo alla ditta convenuta ed il sequestro di quanti recavano il marchio contraffatto anche presso terzi ex art. 130 c.p.i.; iii ) la condanna della ditta convenuta al risarcimento dei danni. 1.1. Costituitosi in giudizio [OSCURATO:PERSONA], nella indicata qualità, checontestò le avverse pretese chiedendone il rigetto, l’adito tribunale, con sentenza del 25 marzo 2019, n. 6215: i) affermò che le richieste di registrazione dei marchi della ditta [OSCURATO:PERSONA] - accolte in data 29 novembre 2010 con le concesse registrazion i nn. 0001378804 e 0001378805 -costituivano contraffazione dei marchi di titolarità della [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, dichiarò la nullità dei marchi oggetto delle predette domande nn. RM2009C003629 e RM2009C003630; ii) inibì alla ditta convenuta la loro utilizzazione e dispose il sequestro e la successiva distruzione dei prodotti recanti i marchi contraffatti e del relativo materiale pubblicitario; iii) ritenne la medesima ditta responsabile di concorrenza sleale ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannò al risarcimento dei danni, disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura di parte attrice ed a spese di parte convenuta, altresì fissando una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle statuizioni. 2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro questa pronuncia fu respinto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 gennaio 2021, n. 474, resa nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA].. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, dopo aver disatteso le doglianze dell’appellante riguardanti la confondibilità, ritenuta dal tribunale, dei marchi di sua proprietà con quelli della [OSCURATO:SOCIETA]., ed aver confermato l’accertamento della condotta illecita del primo rilevante ex art. 2598 cod. civ., ha dato atto «dell'erroneità del calcolo del danno effettuato sulla base dei contratti di licenza non correttamente acquisiti agli atti […] per l'inammissibilità della relativa allegazione avvenuta dopo il maturare delle preclusioni istruttorie». Ha opinato, tuttavia, che la sentenza impugnata non ne era rimasta «inficiata quanto alla ravvisata sussistenza del danno, come pure quanto al ricorso alla sua liquidazione equitativa, consentita dagli elementi di prova correttamente acquisiti sulla base dell'istruttoria svolta e delle allegazioni della stessa odierna appellante». Invero, «Dagli atti del giudizio risulta […] pienamente dimostrata l’esistenza di un pregiudizio per l'odierna società appellata, in conseguenza dell’accertata concorrenza sleale, considerato come l'usodei marchi “dolce Monellina + rana” e “dolce Monellina” ha apportato un sicuro vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] e, specularmente, un danno alla [OSCURATO:SOCIETA], corrispondente alla misura degli acquisti dei prodotti con il primo segno distintivo dovuti alla confusione di essa con il marchio della [OSCURATO:SOCIETA]. Accertata, quindi, la sussistenza del danno, va altresì rilevata, quale ulteriore presupposto che consente il ricorso alla liquidazione equitativa, la carenza di prova del suo preciso ammontare, determinazione che, tuttavia, deve discostarsi da quella effettuata in prime cure ponendo a base del calcolo per la relativa quantificazione -fissata in complessivi € 25.000,00 -la royalty ed il valore minimo garantito della stessa, cui osta la dianzi rilevata inammissibilità della relativa allegazione. La valutazione del quantum del danno in termini di equità, della quale persistono i presupposti, è d'altro canto espressamente prevista dell'art. 125 c.p.i. - cui pure si richiama la sentenza impugnata -che la consente facendo esplicito riferimento, quanto alla liquidazione, agli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. per poi dettarne i parametri relativamente al “lucro cessante” da valutarsi “....anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore delle violazioni avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto”. […]. Rileva, al riguardo, la documentazione allegata dall’odierna appellante con le noteex art. 120 - 121 c.p.i., senza alcuna contestazione di controparte, che attesta come la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato e venduto nell'arco temporale di un anno circa 3.500 paia dijeans con marchio “dolce Monellina”, ed ancora la stessa ha allegato quale dato pacificamente acquisito, che la medesima ditta ha venduto detti capidi abbigliamento per il prezzo al pubblico di € 20,00 ciascuno (circostanza ribadita a pag. 21 dell'atto di appello). È d’altro canto innegabile che nessun elemento certo emerge sulla perdita di fatturato e di vendite subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] in conseguenza dell'operata concorrenza sleale, non potendo ritenersi un'assoluta coincidenza tra tale danno risarcibile e i ricavi della [OSCURATO:PERSONA], ovvero con la misura delle vendite con il segno distintivo contraffatto. Ai fini della liquidazione del danno, muovendo dai dati certi relativi alle riscontrate vendite nell'anno in questione dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] -di 3.500 capi -ed ai guadagni tratti dalla stessa per la vendita deijeans “dolce Monellina”, tenuto conto del prezzo di vendita di € 20,00 per ciascun capo, non potendo inoltre ritenersi che tutte le vendite dei prodotti “dolce Monellina” da parte della [OSCURATO:PERSONA] siano derivate dall‘effetto decettivo e dall'inganno della clientela - dovendo escludersi che il loro marchio sia stata l’unica ragione per cui essi sono stati acquistati -e tenuto altresì conto dei costi di produzione sostenuti, soccorrono ai fini della liquidazione del danno criteri di equità che fanno ritenere congruo l'abbattimento prossimo ad un terzo di tale volume annuale di guadagni. In difetto di ulteriori elementi da cui desumere i mancati guadagni e le perdite subite dalla [OSCURATO:SOCIETA] per la contraffazione, mediante un calcolo che tenga conto di richiamati elementi di prova in atti, si reputa nei limiti del danno risarcibile e congruamente determinata facendo ricorso a criteri di equità, la già operata quantificazione onnicomprensiva di € 25.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda), riferita ad un solo anno, e contenuta in misura prossima ad 1/3 del volume annuale dei guadagni della [OSCURATO:PERSONA] con la vendita dei prodotti con marchio contraffatto. Resta dunque giustificata dalla valutazione complessiva operata equitativamente, una quantificazione dei danni che non si discosta da quella cui si è pervenuti in prime cure, determinata in base alle vendite che si reputano connesse alla contraffazione ed alla concorrenza sleale subita dalla [OSCURATO:SOCIETA]». 3. Per la cassazione dell’appena descritta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] 1.I primi due motivi di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 CPI, 1223 e segg., 2729 e 2697 e segg. c.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché contraddittorietà e in parte omessa decisione, con riguardo all’erroneo riconoscimento della sussistenza in concreto del danno da lucro cessante, in mancanza di qualsivoglia prova, anche indiziaria, di esso, da parte della attrice ed essendovi anzi prova del contrario (art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)». Si contestano le argomentazioni esposte dalla corte distrettuale a fondamento della sua conclusione circa la ritenuta dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio per la società ivi appellata in conseguenza dell’accertata concorrenza sleale ascritta all’odierno ricorrente; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 CPI, 1225, 1226, 1227 e 2697 e segg. c.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., con riguardo all’erronea applicazione, ad opera del giudice di appello, per la determinazione del danno da lucro cessante, del criterio di liquidazione equitativa, in difetto dei necessari presupposti di legge (art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.)». Si ascrive alla corte territoriale di aver errato nel ritenere di poter determinare equitativamente il danno asseritamente subito, ma non dimostrato, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in assenza di parametri di riferimento sufficientemente precisi, mai forniti da quest’ultima. 1.1. Tali doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché entrambe caratterizzati dalle medesime ragioni di inammissibilità. 1.2. Esse, invero, in primo luogo, prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali, errores in procedendoed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4528 del 2023; Cass. n. 35832 del 2022; Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). In altri termini, in tema di ricorso percassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione dellanorma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. nn. 11222 e 2954 del 2018; Cass. nn. 27458, 23265, 16657, 15651, 8333, 8335, 4934 e 3554 del 2017; Cass. nn. 21016 e 19133 del 2016; Cass. n. 3248 del 2012; Cass. n. 19443 del 2011): una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria. 1.3. Deve osservarsi, poi, che la sentenza impugnata ha disatteso le censure dell’appellante riguardanti la confondibilità, ritenuta dal tribunale, dei marchi di sua proprietà con quelli della [OSCURATO:SOCIETA]. ed ha confermato l’accertamento della condotta illecita del primo rilevante ex art. 2598 cod. civ.. Entrambi tali profili, peraltro giustificati da accertamenti di natura chiaramente fattuali, non sono stati fatti oggetto di specifiche censure in questa sede. I motivi in esame, infatti, investono, da un lato, la ritenuta sussistenza del danno procurato alla menzionata società dalle descritte condotte dell’odierno ricorrente, malgrado l’asserita assenza di qualsivoglia sua concreta dimostrazione; dall’altro, la sua avvenuta liquidazione equitativa, in mancanza di sufficienti parametri di riferimento, mai forniti dalla menzionata società. 1.3.1. Orbene, circa il primo di tali aspetti, la corte distrettuale, pur avendo dato atto della impossibilità di utilizzare la documentazione (contratti di licenza) tardivamente prodotta, a tal fine, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ha opinato che, comunque, «Dagli atti del giudizio risulta […] pienamente dimostrata l’esistenza di un pregiudizio per l'odierna società appellata, in conseguenza dell’accertata concorrenza sleale, considerato come l'uso dei marchi “dolce Monellina + rana” e “dolce Monellina” ha apportato un sicuro vantaggio alla [OSCURATO:PERSONA] e, specularmente, un danno alla [OSCURATO:SOCIETA], corrispondente alla misura degli acquisti dei prodotti con il primo segno distintivo dovuti alla confusione di essa con il marchio della [OSCURATO:SOCIETA]». 1.3.2. Quanto al secondo, invece, la liquidazione equitativa del danno operata dalla medesima corte si è basata, essenzialmente, sulla documentazione allegata dallo stesso appellante «che attesta come la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato e venduto nell'arco temporale di un anno circa 3.500 paia di jeans con marchio “dolce Monellina”, ed ancora la stessa ha allegato quale dato pacificamente acquisito, che la medesima ditta ha venduto detti capi di abbigliamento per il prezzo al pubblico di € 20,00 ciascuno (circostanza ribadita a pag. 21 dell'atto di appello)». Quel giudice, infatti, dopo aver dato atto «che nessun elemento certo emerge sulla perdita di fatturato e di vendite subito dalla [OSCURATO:SOCIETA] in conseguenza dell'operata concorrenza sleale, non potendo ritenersi un'assoluta coincidenza tra tale danno risarcibile e i ricavi della [OSCURATO:PERSONA], ovvero con la misura delle vendite con il segno distintivo contraffatto», ha concluso nel senso che, «Ai fini della liquidazione del danno, muovendo dai dati certi relativi alle riscontrate vendite nell'anno in questione dei prodotti della [OSCURATO:PERSONA] -di 3.500 capi - ed ai guadagni tratti dalla stessa per la vendita deijeans “dolce Monellina”, tenuto conto del prezzo di vendita di € 20,00 per ciascun capo, non potendo inoltre ritenersi che tutte le vendite dei prodotti “dolce Monellina” da parte della [OSCURATO:PERSONA] siano derivate dall‘effetto decettivo e dall'inganno della clientela -dovendo escludersi che il loro marchio sia stata l’unica ragione per cui essi sono stati acquistati -e tenuto altresì conto dei costi di produzione sostenuti, soccorrono ai fini della liquidazione del danno criteri di equità che fanno ritenere congruo l'abbattimento prossimo ad un terzo di tale volume annuale di guadagni. In difetto di ulteriori elementi da cui desumere i mancati guadagni e le perdite subite dalla [OSCURATO:SOCIETA] per la contraffazione, mediante un calcolo che tenga conto di richiamati elementi di prova in atti, si reputa nei limiti del danno risarcibile e congruamente determinata facendo ricorso a criteri di equità, la già operata quantificazione onnicomprensiva di € 25.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda), riferita ad un solo anno, e contenuta in misura prossima ad 1/3 del volume annuale dei guadagni della [OSCURATO:PERSONA] con la vendita dei prodotti con marchio contraffatto». 1.4. Fermo quanto precede, le doglianze in esame pongono, in sostanza, la questione della liquidazionedel danno nella materia della proprietà industriale, in particolare, di quello da lucro cessante (non essendo qui in discussione il risarcimento del danno emergente o del danno morale) patito dal titolare della privativa industriale contraffatta. 1.4.1. Orbene, l'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. codice della proprietà industriale, per il prosieguo, breviter,c.p.i.), nel testo modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 140 del 2006, recante norme di attuazione della dir. 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (cd. [OSCURATO:PERSONA]), così recita: "Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione). -1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt.1223, 1226 e 1227 c.c., tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni casoil titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento". 1.4.2. La disposizione, regolando il risarcimento dei danni da contraffazione e concorrenza sleale, al comma 1 fa rinvio, per la loro liquidazione, agli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., "tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione"; nel comma 2, la norma consente di parametrare, in via equitativa, il danno da lucro cessante ai canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso, mentre la disposizione contenuta nel comma 3 prevede, come ulteriore criterio, "in ogni caso", quello della restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al danno da lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale voce di danno. 1.4.3. L'art. 125 c.p.i., come si è detto, è stato modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 140 del 2006, il quale, ha recepito, a sua volta, l'art. 13 della Dir. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2004/48/CE cd. [OSCURATO:PERSONA] (" Sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"). Secondo l'art. 13 della direttiva:"1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni: a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compresoil mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; b) oppure,in alternativa alla lettera a), può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere lapossibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati".1.4.3.1. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva previsto che le competenti autorità giudiziarie degli Stati membri potessero, su domanda del danneggiato, condannare l'autore della violazione, consapevole o con ragionevoli motivi per essere tale, al risarcimento dei danni adeguati "al pregiudizio effettivo" subito dal titolare della privativa violata, tenendo conto, nella liquidazione, di una serie di "indicatori" pertinenti ("le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione") o, in alternativa, riconoscendo una somma forfettaria, per lo meno non inferiore all'importo dei diritti dovuti ove il contraffattore avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale violato; quanto, invece, all'autore della violazione "inconsapevole", gli Stati membri potevano contemplare il solo recupero dei profitti o il pagamento di danni anche predeterminati. 1.4.3.2. Già in sede di Accordo TRIPs, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ratificato dall'Italia con legge del 29 dicembre 1994, n. 747, con l'art. 45 si prevedeva la necessità per il giudice di liquidare, secondo una tradizionale funzione compensativa della responsabilità civile, "una somma adeguata per risarcire i danni che quest'ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole". 1.4.3.3. L'[OSCURATO:PERSONA] la direttiva 2004/48/CE, pur non comportando un obbligo corrispondente, non vietano ai singoli Stati nazionali di introdurre, in aggiunta a quanto già previsto, anche una funzione punitiva del risarcimento del danno (cfr. Corte Giustizia 25/1/2017, [OSCURATO:PERSONA]367/15, in rapporto a normativa polacca, contemplante la possibilità per il titolare del diritto di proprietà intellettuale violato di richiedere il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata, che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell'autorizzazione per l'uso dell'opera interessata). 1.4.4. Il danno da lucro cessante corrisponde al mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto. Si parla, ai fini di quantificare il guadagno perso, anche di utile marginale, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive. 1.4.5. Il già riportato art. 125, comma 1, c.p.i. rinvia, oltre che agli artt. 1223 (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalità giuridica e materiale, ai sensi dell'art. 41 cod. pen.) e 1227 (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l'esclusione del risarcimento, per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza) cod. civ., anche all'art. 1226 cod. civ. e consente, quindi, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare. 1.4.5.1. Tale valutazione equitativa risulta tanto più necessaria nell'ambito della lesione di diritto di proprietà industriale, concepito come diritto di vietare a terzi determinate attività senza autorizzazione del titolare, essendo difficile quantificare gli effetti pregiudizievoli della condotta contraffattiva, dovendosi, di frequente, ipotizzare quale sarebbe stato lo sviluppo del mercato in assenza della violazione, secondo un giudizio controfattuale. 1.4.5.2. Il comma 1 della disposizione in esame individua, tuttavia, dei parametri da cui potere desumere indirettamente il danno, sia pure in via di approssimazione (quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione): si fa rinvio, tra i criteri da seguire per determinare l'entità del pregiudizio subito dal titolare della privativa, non soltanto al tradizionale pregiudizio di tipo patrimoniale, ma anche alla categoria del danno morale, quale il danno all'immagine commerciale dell'imprenditore, o la perdita di investimenti pubblicitari, ed al parametro dei benefici ricavati dal contraffattore (indipendentemente quindi dalla retroversione degli utili, di cui al comma 3, della disposizione in esame, che può essere chiesta in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura eccedente tale risarcimento), in un'ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria, giustificata dall'obiettivo di tutela di una corretta attività di mercato. Si tratta, in buona sostanza, di una regola speciale nell'ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente, attraverso un pagamento commisurato alla perdita e ricchezza sopportata, chi ha subito la violazione. E tali parametri devono essere presi in considerazione anche ai fini della liquidazione equitativa in una somma "globale", nella quale, quindi, neppure deve essere neppure specificata l'incidenza dei singoli elementi presi in esame per la quantificazione del dovuto. 1.4.5.3. L'art. 125, comma 2, c.p.i., detta, allora, una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno "in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano"; il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione; ciò costituisce, di certo, elemento di semplificazione nella liquidazione del danno, giacché il giusto prezzo del consenso è per lo più sempre accertabile con indagini di mercato sui compensi negoziati tra imprese analoghe per privative analoghe. 1.5. Questa Corte, prima dell'emanazione dell'art. 125 c.p.i. e con riguardo all'art. 1226 cod. civ., aveva affermato il principio di diritto secondo cui, «in tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione di privativa non èin re ipsa , ma , essendo conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto anche alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, solo tale avvenuta dimostrazione consentendo al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità» (cfr. Cass. n. 19430 del 2003; Cass. n. 1000 del 2013). Secondo tale giurisprudenza, anche nella materia della proprietà intellettuale, condizioni per il ricorso alla liquidazione equitativa del danno sono sempre la certezza della sua esistenza e l'assoluta impossibilità pratica di provarne l'ammontare. Invero, si era ribadito che la valutazione equitativa del lucro cessante, prevista dall'art. 2056, comma 2, cod. civ., «non implica alcunarelevatio dall'onere probatorio quanto alla concreta esistenza dei pregiudizio patrimoniale, riguardando il giudizio di equità solo l'entità di quel pregiudizio, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne l'esatta misura» (cfr. Cass. n. 12812 del 2016, con richiamo a Cass.n. 12545 del 2004). Tuttavia, sempre in controversia nella quale non era applicabile l'art. 125, comma 3, c.p.i., questa Corte (cfr. Cass. n. 4048 del 2016)aveva già opinato che, «in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo». 1.6. Alla luce del già riportato testo novellato dell'art. 125 c.p.i., deve darsi rilievo, ormai,alla specifica disciplina dettata dal comma 2, in base al quale il giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato e, nel caso il titolare non sia riuscito a dimostrare il mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere liquidato con il ricorso al metodo alternativo della giusta royaltyo royalty virtuale, senza l'onere per il titolare della privativa di dimostrare quale sarebbe stata la certa royaltypretesa in caso di ipotetica richiesta di una licenza da parte dell'autore della violazione, non rappresentando detto criterio il danno effettivamente subito ma un cd. "minimo obbligatorio". 1.6.1. Ai sensi, poi, dell'art. 125, comma 3, c.p.i., nella formulazione conseguente al recepimento della Direttiva 2004/48/CE (ma anche prima di tale intervento normativo l'art. 125 prevedeva, al comma 1, che il risarcimento del danno andasse liquidato "anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto" e ciò era consentito pure nella vigenza del r.d. n. 942/1942 [cd. legge marchi], e, nella disciplina della legge n. 633 del 1941 [cd. legge sul diritto d'autore], nel periodo anteriore alla modificazione, ad opera del d.lgs. n. 140 del 2006, art. 5, dell'art. 158), inoltre, il titolare danneggiato potrà chiedere il risarcimento del danno nella forma alternativa della restituzione degli utili del contraffattore. Si tratta sempre di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che, quindi, può cumularsi al danno emergente e che può essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito. Rispetto alla Direttiva comunitaria, che contemplava il ricorso alla voce dei profitti realizzati dal contraffattore solo come componente del danno risarcibile e che autorizzava gli Stati membri ad introdurre l'istituto della restituzione degli utili nelle ipotesi di "violazioni inconsapevoli", il nostro legislatore ha previsto, invece, sia che, alla luce del comma 1, degli utili del contraffattore si debba tenere conto sempre, ai fini della quantificazione del risarcimento, affinché sia integralmente riparato il danno patito dal titolare della privativa, sia che, alla luce del comma 3, possa essere chiesta la condanna dell'autore della violazione alla reversione di tutti gli utili conseguiti per effetto della violazione dell'altrui privativa intellettuale. Anche per il comma 3 della disposizione in esame, ci si trova indubbiamente di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui. 1.6.2. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., SU, n. 16601 del 2017) hanno chiarito, al riguardo, propriorichiamando la normativa nazionale in materia di tutela della proprietà intellettuale, che, nel vigente ordinamento nazionale, «alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi», purché lamisura si regga «su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi» (nella specie, si discuteva del riconoscimento di una sentenza straniera). 1.6.3. Questa Corte (cfr. Cass. n. 8944 del 2020) ha rilevato, poi, che l'utile percepito dal contraffattore non corrisponde all'intero ricavo derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito da colui che si è reso responsabile dellalesione del diritto di privativa, deducendo i costi sostenuti (produttivi e di distribuzione) dal ricavo totale. 1.7. Tanto premesso, le censure di cui ai motivi in esame sono inammissibili. 1.7.1. Invero, la corte d'appello ha motivato la propria conclusione sulla configurabilità di un danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto delle condotte di concorrenza sleale ascritte all’odierno ricorrente assumendo che «l'uso dei marchi “dolce Monellina + rana” e “dolce Monellina” ha apportato un sicuro vantaggioalla [OSCURATO:PERSONA] e, specularmente, un danno alla [OSCURATO:SOCIETA], corrispondente alla misura degli acquisti dei prodotti con il primo segno distintivo dovuti alla confusione di essa con il marchio della [OSCURATO:SOCIETA]». 1.7.2. È chiaro, dunque, che quella corte ha inteso avvalersi, sostanzialmente, sullo specifico punto, di una prova di carattere evidentemente indiziario, peraltro fondata su di un assunto assolutamente ragionevole, dovendosi ricordare, allora, che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), eche, come pure già ribaditosi (cfr. in motivazione, Cass. n. 7380 del 2018; Cass. n. 27457 del 2019), gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi -benché l'art. 2729, comma 1, cod. civ. si esprima al plurale - p otendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria (cfr. Cass. n. 27457 del 2019; Cass. 15 gennaio 2014 n. 656; Cass. 29 luglio 2009, n. 17574), e dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elementi presuntivi (cfr. l'appena citata Cass. 17574 del 2009, nonché, la più recente Cass. n. 27457 del 2019). 1.7.3. Con riguardo, invece, alla già descritta liquidazione equitativa dell’accertato danno operata dalla medesima corte, essenzialmente basata, come si è visto, sulla documentazione allegata dallo stesso appellante, merita di essere rimarcato che questa Corte ha costantemente ribadito che la liquidazione in via equitativa è legittima solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché vi sia l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto (cfr., ex multis, Cass., n. 5956 del 2022, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 1692 del 2023). Invero, il giudice che opta per tale valutazione deve adeguatamente dar conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito, restando, poi, inteso che al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo, occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (cfr. Cass. n. 12009/2022, nonché, in motivazione, Cass. n. 1692 del 2023). 1.7.3.1. In particolare, in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa (cfr. Cass. n. 5666 del 2021; Cass. n. 25070 del 2021) che, tuttavia, - come si è già riferito - può non essere utili zzato in presenza di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale (cfr. Cass. n. 5666 del 2021; Cass. n. 20236 del 2022), altresì ricordandosi che la già citata Cass. n. 4048 del 2016 aveva opinato che, «in tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo». 1.7.4. Orbene, quanto puntualizzato dalla corte territoriale al fine di giustificare le modalità di liquidazione equitativa dell’accertato (sebbene attraverso una prova indiziaria) danno riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. appare senz’altro coerente con i principi tutti fin qui enunciati, essendosi sostanzialmente basata sugli utili verosimilmente realizzati dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] in base ai prezzi di acquisto e di vendita dei prodotti come da essa stessa indicati. 1.8. In quest’ottica, dunque, le doglianze in esame si risolvono, allora, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo quanto all’esistenzaed alla liquidazione del danno riconosciuto in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., cui il ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, dimenticando, però, che il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altrodei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). Alteris verbis, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017, Cass., SU, n. 34476 del 2019 e Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40493 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3250 del 2002; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. 13408 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022;Cass. n. 21424 del 2022; Cass. n. 30435 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 35870 del 2022; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 7993 del 2023; Cass. n. 13787 del 2023). 3. Il terzo motivo di ricorso prospetta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 125 CPI, 1225, 1226, 1227 e 2697 e segg. c.c., in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., con riguardo all’erroneità del calcolo dell’asserito danno da lucro cessante, sulla base di un prezzo di vendita dei prodotti Pan non corrispondente a quello effettivo, pacificamente emergente dalla non contestata documentazione prodotta in primo grado dall’allora convenuto (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)». In via subordinata rispetto ai motivi che precedono, si denuncia l’errore di fatto in cui era incorsa la corte capitolina nella liquidazione equitativa sulla base degli utili conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] a seguito della vendita dei prodotti contraffatti. Errore consistito nell’aver assunto come parametro di riferimento di calcolo dell’entità del danno il prezzo di vendita di € 20,00 per capo di prodotto alienato, invece che di € 1,50, risultante, in modo chiaro ed evidente, dalle fatture tempestivamente prodotte dal convenuto in primo grado. Si specifica che l’indicazione di € 20,00 riportato nell’atto di appello costituiva un mero errore materiale, facilmente riconoscibile dalla corte. 3.1. Una siffatta doglianza, caratterizzata, come quelle dei primi due motivi, dalla inammissibile prospettazione generica e cumulativa di vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), si rivela inammissibile anche perché le argomentazioni che concretamente la supportano finiscono chiaramente con il denunciare un errore di fatto che andava fatto valere, se del caso, con il diverso strumento della revocazione exart. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. 4. Il quarto motivo di ricorso, infine, denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, T.U. 115/2002, per aver il Collegio erroneamente dato atto in sentenza della sussistenza dei presupposti per la integrazione, a carico dell’appellante dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)», malgrado l’insussistenza, nella specie, oltre che delle ipotesi di inammissibilità ed improcedibilità del gravame, pure del rigetto integrale dello stesso, atteso che il suo primo motivo era stato sostanzialmente accolto dalla corte. 4.1. Essosi rivela infondato. 4.2. Invero, posta la indubbia configurabilità della giurisdizione ordinaria laddove, come nella odierna censura, ciò che è contestato è esclusivamente il "presupposto processuale" previsto dall’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. n. 4731 del 2021), -a tenore del quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis...» -l’infondatezza della doglianza deriva dal semplice rilievo dell’essere stato integralmente rigettato il gravame di [OSCURATO:PERSONA], sicché affatto legittimamente la corte distrettuale ha attestato la sussistenza del presupposto processuale suddetto. 4.2.1. Né, in contrario, poteva assumere rilievo l’avvenuta condivisione, da parte della medesima corte distrettuale, di alcune delle argomentazioni del suo quinto e sesto motivo di appello, -in tema di erroneità del calcolo del risarcimento riconosciuto in primo grado alla [OSCURATO:SOCIETA]. -perché giudicate comunque inidonee ad inficiare la sentenza impugnata ed a consentire, sebbene solo in parte qua, l’accoglimento dell’impugnazione. 5. In definitiva, quindi, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati
Sentenza Cassazione n. 14593/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris