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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05271/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, avendo la Corte di merito logicamente spiegato il ritenuto giudizio di equivalenza sulla base della pericolosità sociale del condannato in ragione delle modalità e circostanze della condotta, relative alla coltivazione e detenzione di marijuana, corrispondente a complessivi 2.066 dosi medie, nonché dei precedenti penali specifici, e comunque non emergendo elementi concreti per una ulteriore mitigazione della pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, avendo la Corte di merito logicamente spiegato il ritenuto giudizio di equivalenza sulla base della pericolosità sociale del condannato in ragione delle modalità e circostanze della condotta, relative alla coltivazione e detenzione di marijuana, corrispondente a complessivi 2.066 dosi medie, nonché dei precedenti penali specifici, e comunque non emergendo elementi concreti per una ulteriore mitigazione della pena; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennai
Sentenza Cassazione n. 05271/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris