CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 02591/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16651/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 2/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 21/2019 pubblicata il24/01/2019, R.G. n. 5439/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 21 del 24 gennaio 2019, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] - Amministratore unico della società medesima -nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, relativamente alla decisione del locale Tribunale che aveva respinto l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 194 del 7 giugno 2016 emessa dalla DTL nei loro confronti, quali obbligati in solido ex art. 6 L. n. 689 del 1981, avente ad oggetto l’importo complessivo di euro 67.710 per effetto dell’assunzione di tre lavoratrici dipendenti senza l’adempimento delle formalità previste dalla legislazione vigente in materia. Avverso tale pronunzia propongono ricorso assistito da memoria la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 415, 421 e 291 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e si allega, in sostanza, l’eccessivo formalismo della Corte territoriale nel non aver riconosciuto a parte ricorrente un termine per depositare una notifica valida ed efficace dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado alla controparte. 2. Il motiv o è infondato. Va, preliminarmente rilevato come, anche nel presente giudizio, nonostante parte ricorrente alleghi la correttezza della notificazione effettuata, nulla viene prodotto e, nondimeno, nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il pr ocedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (Cfr., sul punto, Cass. n. 2005 del 2015; Cass. n. 21587del 2008; Cass. n. 11227del 1992; V. pure Cass.n. 7586del 2007). 2.1.Più specificamente, la produzione del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, con la relazione di notificazione al convenuto, è adempimento necessario per completare la sequela di quelli che compongono la complessa fase della vocatio in ius, secondo il rito speciale del lavoro. Sebbene la determinazione dei tempi iniziali della lite, a differenza di quanto accade nel rito ordinario, sia sottratta al potere dispositivo delle parti, essendo rimessa al giudice la fissazione dell'udienza di discussione, nell'osservanza di termini all'uopo prestabiliti dalla legge, il rito speciale continua a configurare come onere processuale dell'attore e come suo tipico atto di impulso quello diretto a promuovere la notificazione del ricorso alla controparte. Tale promozione, peraltro, non esaurisce l'esercizio del detto onere di impulso, strumentale alla regolare instaurazione del contraddittorio, essendo, a questo fine, non meno necessaria - qualora non vi sia stata costituzione del convenuto - la produzione della documentazione dell'adempimento, in guisa tale da consentire al giudice il controllo di tale regolarità, che è condicio sine qua non per l'ulteriore sviluppo del procedimento e, quindi, non solo per la dichiarazione di contumacia, ma anche, e principalmente, per la possibilità stessa di una qualsiasi pronunzia di merito. In effetti, sia la mancata notificazione, intesa come totale omissione dell'adempimento, sia l'impossibilità per il Giudice di riscontrarne l'esistenza finiscono per assumere identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti, come si è detto, sull'attore (cfr., in questi termini Cass. n. 21587 del 2008, cit.). Va, poi, escluso che esista un diritto della parte -che non abbia assolto l'onere in questione ne' anteriormente all'udienza di cui all' art. 420 cod. proc. civ., ne' nel corso di essa -di ottenere, anche quando non alleghi e comprovi un legittimo impedimento, uno o più rinvii dell'udienza stessa per potere provvedere alla produzione del ricorso notificato. Come questa Corte ha osservato (V. Cass. n. 21587/2008 cit), l'opposto assunto non solo contrasterebbe con la rigida determinazioneope legis dei tempi iniziali della lite nel processo del lavoro, con l'esplicito divieto delle udienze di mero rinvio, posto dall'ultimo comma della norma ora citata norma, e con la particolare configurazione che, nel rito speciale, riceve il principio di concentrazione, ma, in buona sostanza, rimetterebbe all'arbitrio della parte lo svolgimento del processo. 3.Deve, dunque, ribadirsi che, nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca, il Giudice, ove si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato, da parte dell'attore, che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione, dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione, correttamente definisce il procedimento con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo, come avvenuto nel caso di specie. 3.1. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Nulla spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte respinge il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs