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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25545/2026

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useppa Micieli-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capra- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 7929/2023, depositata il 2/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 7929/2023, depositata il 2/10/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimentodell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l’avviso dipagamento n. 120170002314830 emesso nei confronti dell’appellante dalNumero registro generale 1471/2024Numero sezionale 5609/2026Numero di raccolta generale 25545/2026Data pubblicazione 18/09/2026Consorzio di Bonifica 6 – Enna, quale mandatario senza rappresentanzadel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di euro2.545,74 a titolo di “contributo opere irrigue” per gli anni 2015, 2016,2017.

Alla base della decisione la considerazione che l’avviso fosse viziatoda “incompetenza assoluta”, in quanto emesso da un soggetto - ilConsorzio di Bonifica 6 di Enna - non più esistente, perché accorpato(assieme ai consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina) alConsorzio di [OSCURATO:PERSONA].Avverso la sentenza il Consorzio di Bonifica 6 Enna propone ricorso percassazione, sulla base di quattro motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resistemediante controricorso.

Entrambi depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la memoria ex art.380 bis c.p.c. la parte controricorrentededuce che, successivamente all’avviso di pagamento per cui è causa, èstata emessa ed impugnata anche la relativa cartella di pagamento, alloscopo di eccepire l’esistenza di un giudicato esterno vincolante nelpresente giudizio.1.1.

In particolare, il contribuente deduce il passaggio in giudicato (indata successiva alla notifica del ricorso per cassazione) della sentenzan.9694/2024 della CGT di secondo grado della Sicilia del 27/12/2024, conla quale la Corte regionale, in accoglimento dell’appello dello [OSCURATO:PERSONA], haannullato la cartella n. 294 2020 00028484 63 000, ritenendo che ilConsorzio di Bonifica 6 Enna non fosse “soggetto giuridico esistente” aisensi dell’art. 13 legge n. 5/2014 Regione Siciliana, come tale nonlegittimato ad emettere il ruolo, il cui potere spettava invece al Consorziodi bonifica della [OSCURATO:PERSONA], “unico soggetto giuridico” esistente aseguito dell’accorpamento disposto dal citato art. 13.2.

In tema di contributi riscossi dai consorzi di bonifica, l’interessedelle parti alla prosecuzione del giudizio relativo all'impugnazionedall’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno con la successivaNumero registro generale 1471/2024Numero sezionale 5609/2026Numero di raccolta generale 25545/2026Data pubblicazione 18/09/2026instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico, costituito dalla cartella (oingiunzione) di pagamento, nel quale si concentra (e si trasferisce)l'esame di ogni questione inerente alla debenza del contributo consortile,con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendereex art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in caso riunione deiprocedimenti per connessione (in termini, Cass. 23835/2026;11303/2025; 16095, 16111, 16118 e 16122 del 2023; 1213/2023;11481/2022).3.

Su tale questione, potenzialmente idonea a determinare ladefinizione della controversia e rilevata d’ufficio (vedi Cass. n.24459/2025), occorre, tuttavia, provocare il contraddittorio ai sensidell’art. 384 terzo comma c.p.c., assegnando al pubblico ministero e alleparti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giornidalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito diosservazioni sulla medesima questione, anche riguardo all’eventualecoincidenza del tributo oggetto dell’avviso di pagamento impugnato nelpresente giudizio con quello oggetto della successiva cartella dipagamento, con riserva di decisione della Corte allo spirare del termineassegnato.

P.Q.MLa Corte, visto l’art.384 terzo comma c.p.c., assegna alle parti e alpubblico ministero il termine di giorni 30 dalla comunicazione dellapresente ordinanza per il deposito telematico di osservazioni sullaquestione di cui in motivazione, rilevata d’ufficio dal Collegio, riservandoall’esito la decisione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 settembre 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
useppa Micieli-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Capra- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 7929/2023, depositata il 2/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 7929/2023, depositata il 2/10/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in accoglimentodell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l’avviso dipagamento n. 120170002314830 emesso nei confronti dell’appellante dalNumero registro generale 1471/2024Numero sezionale 5609/2026Numero di raccolta generale 25545/2026Data pubblicazione 18/09/2026Consorzio di Bonifica 6 – Enna, quale mandatario senza rappresentanzadel Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento di euro2.545,74 a titolo di “contributo opere irrigue” per gli anni 2015, 2016,2017. Alla base della decisione la considerazione che l’avviso fosse viziatoda “incompetenza assoluta”, in quanto emesso da un soggetto - ilConsorzio di Bonifica 6 di Enna - non più esistente, perché accorpato(assieme ai consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa, Messina) alConsorzio di [OSCURATO:PERSONA].Avverso la sentenza il Consorzio di Bonifica 6 Enna propone ricorso percassazione, sulla base di quattro motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resistemediante controricorso. Entrambi depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la memoria ex art.380 bis c.p.c. la parte controricorrentededuce che, successivamente all’avviso di pagamento per cui è causa, èstata emessa ed impugnata anche la relativa cartella di pagamento, alloscopo di eccepire l’esistenza di un giudicato esterno vincolante nelpresente giudizio.1.1. In particolare, il contribuente deduce il passaggio in giudicato (indata successiva alla notifica del ricorso per cassazione) della sentenzan.9694/2024 della CGT di secondo grado della Sicilia del 27/12/2024, conla quale la Corte regionale, in accoglimento dell’appello dello [OSCURATO:PERSONA], haannullato la cartella n. 294 2020 00028484 63 000, ritenendo che ilConsorzio di Bonifica 6 Enna non fosse “soggetto giuridico esistente” aisensi dell’art. 13 legge n. 5/2014 Regione Siciliana, come tale nonlegittimato ad emettere il ruolo, il cui potere spettava invece al Consorziodi bonifica della [OSCURATO:PERSONA], “unico soggetto giuridico” esistente aseguito dell’accorpamento disposto dal citato art. 13.2. In tema di contributi riscossi dai consorzi di bonifica, l’interessedelle parti alla prosecuzione del giudizio relativo all'impugnazionedall’avviso di pagamento, quale atto atipico, viene meno con la successivaNumero registro generale 1471/2024Numero sezionale 5609/2026Numero di raccolta generale 25545/2026Data pubblicazione 18/09/2026instaurazione del giudizio relativo all’atto tipico, costituito dalla cartella (oingiunzione) di pagamento, nel quale si concentra (e si trasferisce)l'esame di ogni questione inerente alla debenza del contributo consortile,con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendereex art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche in caso riunione deiprocedimenti per connessione (in termini, Cass. 23835/2026;11303/2025; 16095, 16111, 16118 e 16122 del 2023; 1213/2023;11481/2022).3. Su tale questione, potenzialmente idonea a determinare ladefinizione della controversia e rilevata d’ufficio (vedi Cass. n.24459/2025), occorre, tuttavia, provocare il contraddittorio ai sensidell’art. 384 terzo comma c.p.c., assegnando al pubblico ministero e alleparti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giornidalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito diosservazioni sulla medesima questione, anche riguardo all’eventualecoincidenza del tributo oggetto dell’avviso di pagamento impugnato nelpresente giudizio con quello oggetto della successiva cartella dipagamento, con riserva di decisione della Corte allo spirare del termineassegnato. P.Q.MLa Corte, visto l’art.384 terzo comma c.p.c., assegna alle parti e alpubblico ministero il termine di giorni 30 dalla comunicazione dellapresente ordinanza per il deposito telematico di osservazioni sullaquestione di cui in motivazione, rilevata d’ufficio dal Collegio, riservandoall’esito la decisione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 settembre 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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