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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37711/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 17383/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; - intimato - avverso la sentenza r.g. n. 827/2016 resa dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Rilevato che, con ordinanza (r.g. n. 827/2016) resa in data 25/3/2019, il Tribu- nale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla stessa Maiuolo per la condanna del Ministero dell'Istru- zione, dell'Università e della Ricerca, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice all'interno di un edificio scolastico sito in Arena (VV); a fondamento della decisione assunta, il tribunale reggino ha evi- denziato come, dall'esame degli atti acquisiti al processo, non emer- gesse alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello pro- posto dalla Maiuolo, con la conseguente integrazione dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c.; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Va- lentina Maiuolo propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; con ordinanza interlocutoria n. 18673 del 9 settembre 2020, il Col- legio ha disposto la rinnovazione, a carico della parte ricorrente, della notificazione del ricorso nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato; a seguito della nuova fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 348-bis, 348-ter e 101 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost., per avere la corte territoriale di- chiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., pur Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G. n. 17383/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avendo proceduto alla trattazione della causa ex art 350 c.c., in viola- zione del principio, stabilito dall'art. 348-ter c.p.c., ai sensi del quale il giudice può dichiarare inammissibile d'appello, in presenza dei presup- posti previsti da detta norma, solo prima dl procedere alla trattazione della causa ex art. 350 c.p.c.; il ricorso (correttamente notificato alla controparte) è manifesta- mente fondato; osserva il Collegio, come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'inosservanza della specifica previ- sione, di cui all'art. 348-ter, co. 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trat- tazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza resa a norma dell'art. 348-bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale vio- lazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19333 del 20/07/2018, Rv. 650283 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv. 645477 - 01); nel caso di specie, il giudice d'appello ha pronunciato l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione dopo aver celebrato due successive udienze, destinate, rispettivamente, all'acquisizione del fascicolo rela- tivo al giudizio di primo grado e alla trattazione di talune istanze avan- zate dalle parti (che lo stesso giudice d'appello ha di seguito disatteso), con un ulteriore rinvio ad una terza udienza per la precisazione delle conclusioni; l'ordinanza di inammissibilità impugnata è stata dunque pronun- ciata fuori da casi consentiti dalla legge; il provvedimento impugnato dev'essere conseguentemente cassato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che - avendo consumato il potere processuale di rilevare in via preliminare l'inammissibilità Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G. n. 17383/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'impugnazione - dovrà esaminarla nel merito, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 28/9/2021. [OSCURATO:PERSONA] -1()- DEPOSITATO !N CANCELLERIA ; ERTO Siana - [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2021 - R.G. n. 17383/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri CORTE SI_ [OSCURATO:PERSONA].R.P.

CENTRALE L2, ,Co-a-c sAruiziAmp, ott C at-onAL ,Co 0-7,A0\49,Ar k aA) fr 123- GLLyogpt1-02-o, A:e 2 /o 3 l 2.3_ -)v‘.9(\fl1/42.. 2121 bry,, iv\d, f>r~ ed, 01413-e, I\Preie2D, VAITC. (VA O Ar0s, 2_ Alvd.

OL'-')\1,47)4A,./kI0 coNv\v,9,Lic 2 A B0 ZoLe-cr (-)yeL CAA: Víbe RoTA-D, 'ti 2A fkoA C, -J

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 17383/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA; - intimato - avverso la sentenza r.g. n. 827/2016 resa dal [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; Rilevato che, con ordinanza (r.g. n. 827/2016) resa in data 25/3/2019, il Tribu- nale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla stessa Maiuolo per la condanna del Ministero dell'Istru- zione, dell'Università e della Ricerca, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice all'interno di un edificio scolastico sito in Arena (VV); a fondamento della decisione assunta, il tribunale reggino ha evi- denziato come, dall'esame degli atti acquisiti al processo, non emer- gesse alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello pro- posto dalla Maiuolo, con la conseguente integrazione dei presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c.; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Va- lentina Maiuolo propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; nessun intimato ha svolto difese in questa sede; con ordinanza interlocutoria n. 18673 del 9 settembre 2020, il Col- legio ha disposto la rinnovazione, a carico della parte ricorrente, della notificazione del ricorso nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato; a seguito della nuova fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 348-bis, 348-ter e 101 c.p.c., in relazione all'art. 111 Cost., per avere la corte territoriale di- chiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., pur Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G. n. 17383/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avendo proceduto alla trattazione della causa ex art 350 c.c., in viola- zione del principio, stabilito dall'art. 348-ter c.p.c., ai sensi del quale il giudice può dichiarare inammissibile d'appello, in presenza dei presup- posti previsti da detta norma, solo prima dl procedere alla trattazione della causa ex art. 350 c.p.c.; il ricorso (correttamente notificato alla controparte) è manifesta- mente fondato; osserva il Collegio, come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'inosservanza della specifica previ- sione, di cui all'art. 348-ter, co. 1, c.p.c., secondo cui l'inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trat- tazione ex art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza resa a norma dell'art. 348-bis c.p.c. e, pertanto, integra una violazione della legge processuale deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost., escludendo anche la necessità di valutare se da tale vio- lazione sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19333 del 20/07/2018, Rv. 650283 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv. 645477 - 01); nel caso di specie, il giudice d'appello ha pronunciato l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione dopo aver celebrato due successive udienze, destinate, rispettivamente, all'acquisizione del fascicolo rela- tivo al giudizio di primo grado e alla trattazione di talune istanze avan- zate dalle parti (che lo stesso giudice d'appello ha di seguito disatteso), con un ulteriore rinvio ad una terza udienza per la precisazione delle conclusioni; l'ordinanza di inammissibilità impugnata è stata dunque pronun- ciata fuori da casi consentiti dalla legge; il provvedimento impugnato dev'essere conseguentemente cassato con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che - avendo consumato il potere processuale di rilevare in via preliminare l'inammissibilità Adunanza del 28 settembre 2021 - R.G. n. 17383/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dell'impugnazione - dovrà esaminarla nel merito, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 28/9/2021. [OSCURATO:PERSONA] -1()- DEPOSITATO !N CANCELLERIA ; ERTO Siana - [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2021 - R.G. n. 17383/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri CORTE SI_ [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE L2, ,Co-a-c sAruiziAmp, ott C at-onAL ,Co 0-7,A0\49,Ar k aA) fr 123- GLLyogpt1-02-o, A:e 2 /o 3 l 2.3_ -)v‘.9(\fl1/42.. 2121 bry,, iv\d, f>r~ ed, 01413-e, I\Preie2D, VAITC. (VA O Ar0s, 2_ Alvd. OL'-')\1,47)4A,./kI0 coNv\v,9,Lic 2 A B0 ZoLe-cr (-)yeL CAA: Víbe RoTA-D, 'ti 2A fkoA C, -J