CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 14983/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40893/24 — Carrubba OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la memoria in data 6 marzo 2025 con cui si ribadiscono le censure svolte; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente riproduttivo della censura proposta in appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui correttamente è stata valorizzata, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, la complessiva gravità della condotta; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3