Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00350/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 426-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 518/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 262/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.426/2022 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC

1. Con ricorso depositato in data 21/03/2016 innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di giudice del lavoro [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’INPS e chiedeva la condanna dell’Istituto, quale gestore del fondo di garanzia, al pagamento della somma di dovuta a titolo di TFR e dovuta per le ultime tre mensilità di retribuzione da parte del datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e non corrisposta anche a seguito del fallimento della società.

L’INPS si è costituito contestando la sussistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza 207/2019, ha accolto il ricorso condannando l’INPS al pagamento delle somme richieste dal lavoratore.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’INPS. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 518/2021 depositata in data 30/06/2021 la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, ha accolto l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha respinto la domanda spiegata dal lavoratore per l’intervento del Fondo di garanzia.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi di ricorso.

L’INPS si è costituito in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto.

4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 25/11/2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..

Il motivo di ricorso critica la sentenza impugnata perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato che l’INPS aveva chiesto espressamente di accertarsi non la dedotta cessione d’azienda tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., ma la sola continuità del rapporto di lavoro controverso; per questa via l’INPS avrebbe dedotto e provato la sola circostanza della prosecuzione del rapporto di lavoro e non quella della cessione di azienda.

Nell’accogliere le tesi dell’Istituto, e con esse l’atto di appello, la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra petita e avrebbe ampliato l’eccezione dell’Istituto a circostanze non dedotte e non provate e, in particolare, alla pretesa cessione di azienda.

2. Il motivo è infondato.

L’appello dell’INPS si fondava sulla eccezione dell’Istituto che aveva negato, fin dal primo grado di giudizio, la ricorrenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia e, in particolare, che il rapporto di lavoro fosse cessato in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’intervenuta prosecuzione del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA]..

La Corte di Appello ha ritenuto dimostrata, all’esito della valutazione del materiale istruttorio e documentale acquisito in atti, la prosecuzione del rapporto di lavoro del lavoratore alle dipendenze della società [OSCURATO:SOCIETA]..

Tale circostanza era sufficiente e decisiva per escludere la ricorrenza dei presupposti per l’invocata tutela da parte del Fondo di garanzia.

Va, peraltro, rilevato che ad agire in primo grado era [OSCURATO:PERSONA] e, per questa via, era il lavoratore ad essere onerato della prova della cessazione del rapporto di lavoro in capo alla società fallita.

L’INPS ha dimostrato, come accertato in fatto dalla Corte territoriale, ch e il rapporto non era cessato ma era proseguito con la [OSCURATO:SOCIETA]. circostanza che presupponeva l’avvenuta cessione ma senza che l’avvenuta cessione dovesse essere oggetto di autonomo accertamento in via principale.

Non sussiste, per questa via, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e non sussiste la nullità della sentenza secondo il profilo dedotto dal primo motivo di ricorso che, pertanto, ad avviso del Collegio merita rigetto.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

Si critica la sentenza impugnata perché avrebbe ritenuto provata la cessione di azienda perché la circostanza non sarebbe stata contestata dalla difesa del Cortazzo, facendo così erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c..

3.1. Il motivo di ricorso, per come formulato , è inammissibile.

Con la censura si invocano dell’art. 360 primo comma, i numeri 3, 4 e5 c.p.c..

A tal riguardo va allora rammentato che in tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art.360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 06/02/2024, n.3397; Cass. 23/10/2018, n. 26874 ).

3.2. Il motivo di ricorso, peraltro, si fonda su un travisamento della motivazione della sentenza impugnata che non si basa, precipuamente, sulla affermazione della non contestazione della pretesa intervenuta cessione di azienda ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

La motivazione della Corte territoriale si fonda, al contrario, sul difetto di assolvimento dell’onere probatorio ricadente sul lavoratore nonché sulla valutazione del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito che la Corte territoriale, all’esito dell’apprezzamento discrezionale del materiale istruttorio che le è riservato, ha ritenuto idoneo a dimostrare la prosecuzione del rapporto di lavoro.

3.3. Il motivo di ricorso è, allora, inammissibile anche perché non attinge la reale ragione della sentenza impugnata e si fonda su una lettura travisata della motivazione, isolandoun elemento che non è decisivo e senza coglie re gli elementi che effettivamente sostengono la decisione.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..

4.1. Con il motivo di ricorso si deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere dimostrata la cessione di azienda e di conseguenza nell’applicare l’art. 2112 c.c. ritenendo fondata l’eccezione sollevata dall’INPS e così finendo per invertire l’onere della prova gravante sulle parti.

4.2. In senso contrario, osserva il Collegio, come la Corte d’Appello, argomentando in ordine alle circostanze che ha ritenuto provate dalla documentazione acquisita in giudizio, abbia affermato che sussisteva la prova della prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente con la [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale il rapporto proseguiva fino al momento della definitiva cessazione, così dovendosi escludere che fossero maturati i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia in relazione alla dedotta cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]..

4.3. La critica svolta dal terzo motivo di ricorso alla sentenza impugnata si riduce, anche sotto questo profilo, alla contestazione dell’apprezzamento condotto dalla Corte di Appello circa il materiale istruttorio, senza che siano dedotti vizi di legittimità utilmente valutabili da questa Corte.

4.4. Si consideri, in proposito, che: è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, unaviolazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/04/2017,n. 8758 ).

5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c.

5.1. Il motivo è infondato.

Il ricorso lamenta, in sostanza, che la Corte di Appello, negando la sussistenza dei presupposti per l’intervento del fondo di garanzia, avrebbe violato l’autorità del giudicato costituito dall’ammissione al passivo del credito per il quale il lavoratore si era insinuato nel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]..

5.2. In senso contrario va osservato che non esiste alcun giudicato opponibile all’INPS.

Si considerino in proposito i seguenti principi di diritto: in tema di insinuazione allo stato passivo, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessione anteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR del lavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile di ammissione al concorso, poiché esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale divenendo esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass. 27/02/2020, n.5376 del 27/02/2020).

Ed ancora: l'art. 2 della l.n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturate per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, benché la domanda di insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro fosse stata proposta dal lavoratore dopo che il primo aveva ceduto ad altri il ramo d'azienda cui il rapporto di lavoro afferiva) (Cass. 19/07/2018, n.19277).

5.3. Da ultimo ribadiscono questi principi Cass. 04/02/2025, n. 2639 e Cass. 17/06/2024, n. 16740, affermando che in caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste alcun obbligo di intervento del Fondo di garanzia per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, non riguardando l’insolvenza il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui il credito per TFR diviene esigibile, né rilevando in senso contrario l’accordo sindacale derogatorio della solidarietà del cessionario eventualmente raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, nel testo applicabile ratione temporis, in quanto non opponibile all’INPS.

6. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.

7. Alla soccombenza fa seguito la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore dell’Istituto controricorrente.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere all’INPS le spese di lite, spese liquidate in euro 1.800,00 (milleottocento) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 426-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 518/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 30/06/2021 R.G.N. 262/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.426/2022 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]CC 1. Con ricorso depositato in data 21/03/2016 innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania in funzione di giudice del lavoro [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’INPS e chiedeva la condanna dell’Istituto, quale gestore del fondo di garanzia, al pagamento della somma di dovuta a titolo di TFR e dovuta per le ultime tre mensilità di retribuzione da parte del datore di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e non corrisposta anche a seguito del fallimento della società. L’INPS si è costituito contestando la sussistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con la sentenza 207/2019, ha accolto il ricorso condannando l’INPS al pagamento delle somme richieste dal lavoratore. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’INPS. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 518/2021 depositata in data 30/06/2021 la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, ha accolto l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha respinto la domanda spiegata dal lavoratore per l’intervento del Fondo di garanzia. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi di ricorso. L’INPS si è costituito in giudizio contestando l’impugnazione e chiedendone il rigetto. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 25/11/2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Il motivo di ricorso critica la sentenza impugnata perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato che l’INPS aveva chiesto espressamente di accertarsi non la dedotta cessione d’azienda tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., ma la sola continuità del rapporto di lavoro controverso; per questa via l’INPS avrebbe dedotto e provato la sola circostanza della prosecuzione del rapporto di lavoro e non quella della cessione di azienda. Nell’accogliere le tesi dell’Istituto, e con esse l’atto di appello, la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra petita e avrebbe ampliato l’eccezione dell’Istituto a circostanze non dedotte e non provate e, in particolare, alla pretesa cessione di azienda. 2. Il motivo è infondato. L’appello dell’INPS si fondava sulla eccezione dell’Istituto che aveva negato, fin dal primo grado di giudizio, la ricorrenza dei presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia e, in particolare, che il rapporto di lavoro fosse cessato in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’intervenuta prosecuzione del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA].. La Corte di Appello ha ritenuto dimostrata, all’esito della valutazione del materiale istruttorio e documentale acquisito in atti, la prosecuzione del rapporto di lavoro del lavoratore alle dipendenze della società [OSCURATO:SOCIETA].. Tale circostanza era sufficiente e decisiva per escludere la ricorrenza dei presupposti per l’invocata tutela da parte del Fondo di garanzia. Va, peraltro, rilevato che ad agire in primo grado era [OSCURATO:PERSONA] e, per questa via, era il lavoratore ad essere onerato della prova della cessazione del rapporto di lavoro in capo alla società fallita. L’INPS ha dimostrato, come accertato in fatto dalla Corte territoriale, ch e il rapporto non era cessato ma era proseguito con la [OSCURATO:SOCIETA]. circostanza che presupponeva l’avvenuta cessione ma senza che l’avvenuta cessione dovesse essere oggetto di autonomo accertamento in via principale. Non sussiste, per questa via, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e non sussiste la nullità della sentenza secondo il profilo dedotto dal primo motivo di ricorso che, pertanto, ad avviso del Collegio merita rigetto. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Si critica la sentenza impugnata perché avrebbe ritenuto provata la cessione di azienda perché la circostanza non sarebbe stata contestata dalla difesa del Cortazzo, facendo così erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c.. 3.1. Il motivo di ricorso, per come formulato , è inammissibile. Con la censura si invocano dell’art. 360 primo comma, i numeri 3, 4 e5 c.p.c.. A tal riguardo va allora rammentato che in tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art.360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 06/02/2024, n.3397; Cass. 23/10/2018, n. 26874 ). 3.2. Il motivo di ricorso, peraltro, si fonda su un travisamento della motivazione della sentenza impugnata che non si basa, precipuamente, sulla affermazione della non contestazione della pretesa intervenuta cessione di azienda ai sensi dell’art. 115 c.p.c.. La motivazione della Corte territoriale si fonda, al contrario, sul difetto di assolvimento dell’onere probatorio ricadente sul lavoratore nonché sulla valutazione del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito che la Corte territoriale, all’esito dell’apprezzamento discrezionale del materiale istruttorio che le è riservato, ha ritenuto idoneo a dimostrare la prosecuzione del rapporto di lavoro. 3.3. Il motivo di ricorso è, allora, inammissibile anche perché non attinge la reale ragione della sentenza impugnata e si fonda su una lettura travisata della motivazione, isolandoun elemento che non è decisivo e senza coglie re gli elementi che effettivamente sostengono la decisione. 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. 4.1. Con il motivo di ricorso si deduce che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere dimostrata la cessione di azienda e di conseguenza nell’applicare l’art. 2112 c.c. ritenendo fondata l’eccezione sollevata dall’INPS e così finendo per invertire l’onere della prova gravante sulle parti. 4.2. In senso contrario, osserva il Collegio, come la Corte d’Appello, argomentando in ordine alle circostanze che ha ritenuto provate dalla documentazione acquisita in giudizio, abbia affermato che sussisteva la prova della prosecuzione del rapporto di lavoro del ricorrente con la [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale il rapporto proseguiva fino al momento della definitiva cessazione, così dovendosi escludere che fossero maturati i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia in relazione alla dedotta cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA].. 4.3. La critica svolta dal terzo motivo di ricorso alla sentenza impugnata si riduce, anche sotto questo profilo, alla contestazione dell’apprezzamento condotto dalla Corte di Appello circa il materiale istruttorio, senza che siano dedotti vizi di legittimità utilmente valutabili da questa Corte. 4.4. Si consideri, in proposito, che: è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, unaviolazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/04/2017,n. 8758 ). 5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c. 5.1. Il motivo è infondato. Il ricorso lamenta, in sostanza, che la Corte di Appello, negando la sussistenza dei presupposti per l’intervento del fondo di garanzia, avrebbe violato l’autorità del giudicato costituito dall’ammissione al passivo del credito per il quale il lavoratore si era insinuato nel fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].. 5.2. In senso contrario va osservato che non esiste alcun giudicato opponibile all’INPS. Si considerino in proposito i seguenti principi di diritto: in tema di insinuazione allo stato passivo, qualora l'azienda sia stata fatta oggetto di cessione anteriormente al fallimento del cedente, il credito da TFR del lavoratore dell'azienda ceduta non è suscettibile di ammissione al concorso, poiché esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale divenendo esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (Cass. 27/02/2020, n.5376 del 27/02/2020). Ed ancora: l'art. 2 della l.n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturate per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, benché la domanda di insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro fosse stata proposta dal lavoratore dopo che il primo aveva ceduto ad altri il ramo d'azienda cui il rapporto di lavoro afferiva) (Cass. 19/07/2018, n.19277). 5.3. Da ultimo ribadiscono questi principi Cass. 04/02/2025, n. 2639 e Cass. 17/06/2024, n. 16740, affermando che in caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste alcun obbligo di intervento del Fondo di garanzia per il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente, nemmeno se il relativo credito è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, non riguardando l’insolvenza il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui il credito per TFR diviene esigibile, né rilevando in senso contrario l’accordo sindacale derogatorio della solidarietà del cessionario eventualmente raggiunto ex art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, nel testo applicabile ratione temporis, in quanto non opponibile all’INPS. 6. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto. 7. Alla soccombenza fa seguito la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore dell’Istituto controricorrente. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere all’INPS le spese di lite, spese liquidate in euro 1.800,00 (milleottocento) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r
Sentenza Cassazione n. 00350/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris