CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a 13/11/2025, il Tribunale del riesame di Bari haconfermato l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere a carico diXXXXXXXXXXXX per il reato di concorso nel tentato omicidio di Lorenzo [OSCURATO:PERSONA] eLeonard [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale pugliese ha ricostruito i fatti a partire dall’aggressioneverificatasi il 23/10/2025 nel parcheggio del campo sportivo di [OSCURATO:PERSONA] CapoSpulico, dove [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXerano stati violentemente colpiti da un gruppodi aggressori. Le dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXXXXXXXXXX e daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenute credibili e sostanzialmente convergenti,hanno consentito di delineare una aggressione unilaterale compiuta da piùsoggetti armati, descritta come particolarmente violenta. Tali dichiarazioni hannotrovato riscontro nelle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso diindividuare l’autovettura utilizzata dagli aggressori e i suoi occupanti; negli esitidelle perquisizioni domiciliari, durante le quali sono stati rinvenuti gli indumenticompatibili con quelli ripresi nei video e macchiati di sostanza ematica; nelsopralluogo eseguito sul luogo dei fatti; e nella documentazione sanitaria relativaalle gravi lesioni riportate dalle persone offese.Il Tribunale ha ritenuto inattendibile la versione difensiva secondo cui sisarebbe trattato di una rissa o di un’aggressione provocata dalle vittime,osservando che essa risultava smentita dai dati oggettivi e, in particolare, dallagravità e pluralità delle ferite riportate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’assenza disignificative lesioni sugli indagati.[OSCURATO:PERSONA] ha quindi condiviso la qualificazione giuridica del fatto in terminidi tentato omicidio, ritenendo che l’uso di un’arma da taglio di grosse dimensioni,la violenza dei colpi inferti, le parti del corpo attinte e il concreto pericolo di vitacorso dalle vittime fossero elementi idonei a dimostrare sia l’idoneità dell’azionea cagionare la morte sia l’animus necandi. Sono state inoltre escluse sia laconfigurabilità della legittima difesa sia l’ipotesi della desistenza volontaria.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ravvisato il pericolo direiterazione del reato e quello di inquinamento probatorio.Sotto il primo profilo, ha valorizzato la particolare gravità del fatto, labrutalità dell’aggressione, le modalità dell’azione e la personalità manifestatadall’indagato, ritenuto capace di ricorrere a violenza estrema per ragioni futili.Sotto il secondo profilo, ha evidenziato il comportamento reticente deitestimoni e il clima intimidatorio emerso dagli atti, anche in relazione aimessaggi minatori ricevuti da Samà dopo i fatti. Alla luce di tali elementi, ilCollegio ha ritenuto adeguata solo la misura della custodia cautelare in carcere,escludendo l’idoneità di misure meno afflittive, compresi gli arresti domiciliari conbraccialetto elettronico.2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso dal difensore diXXXXXXXXXXXXXIl ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneagli artt. 56, 575, 582 e 585 c.p., nonché agli artt. 125, comma 3, 273 e 274c.p.p., sostenendo che il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamenteconfermato la qualificazione del fatto come tentato omicidio senza una realemotivazione in ordine alla sussistenza dell’animus necandi, omettendo diconfrontarsi con la ricostruzione difensiva e travisando risultanze fattuali ritenutedecisive.La difesa aveva proposto istanza di riesame, corredato da un’ampiamemoria, nella quale si sosteneva che i fatti si erano sviluppati in un contesto ditensione relazionale pregressa, di provocazioni reciproche e di contatti telefoniciintercorsi immediatamente prima dell’incontro, circostanze che, secondo iricorrenti, escludevano la presenza di un intento omicidiario preordinato. IlTribunale del Riesame, tuttavia, avrebbe respinto tali deduzioni con unamotivazione soltanto apparente, illogica e giuridicamente errata.Era mancato l’accertamento dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 56c.p., vale a dire la volontà univoca di cagionare la morte, che non può esseredesunta automaticamente dalla gravità delle lesioni riportate dalla personaoffesa, ma deve emergere da una valutazione complessiva delle modalitàdell’azione, della direzione e intensità dei colpi, del mezzo utilizzato, delcomportamento antecedente e successivo ai fatti e del contesto concreto in cuil’episodio si colloca.Nel caso di specie, invece, il Tribunale aveva valorizzato quasiesclusivamente l’esito lesivo e l’interessamento di zone corporee astrattamentevitali, senza spiegare perché la condotta dovesse considerarsi univocamenteorientata a cagionare la morte.Il ricorso sottolinea poi che la difesa aveva rappresentato una diversaricostruzione della vicenda, evidenziando come l’incontro non fosse stato casualené improvviso, ma fosse stato preceduto da un litigio telefonico traXXXXXXXXXXXXe la sua ex compagna XXXXXXXXXXXXXXXXX, nel quale sisarebbe inserito XXXXXXXXXXXXX con atteggiamenti minacciosi e provocatori,invitando XXXXXXa raggiungerlo a [OSCURATO:PERSONA] per un confronto diretto.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi continuato a insistere, coinvolgendo anche XXXXXXXXXXX.Tali circostanze, secondo la difesa, erano decisive ai fini della qualificazionegiuridica del fatto, poiché dimostravano che l’episodio era maturato in un climadi forte tensione emotiva e provocazione immediata, incompatibile con undisegno omicidiario preordinato.La difesa contesta anche la ricostruzione della dinamica dell’aggressione. Siafferma che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giunto all’incontro armato di coltello e che sarebbestato lui a dare inizio alla colluttazione, ferendo per primo XXXXXXXXXXXX. Soloin un secondo momento, nel corso di una reazione difensiva concitata, il coltellosarebbe stato sottratto a [OSCURATO:PERSONA] e utilizzato in modo non preordinato nelcontesto dello scontro.La lesione al dito riportata daXXXXX, sempre secondo la prospettazionedifensiva, non sarebbe stata cagionata da un gesto volontariamente diretto amutilarlo, ma si sarebbe verificata mentre la persona offesa tentava diriappropriarsi dell’arma afferrandone la lama.Allo stesso modo, la lesione polmonare non deriverebbe da un fendenteportato con finalità letale, bensì dalla frattura di una costa che avrebbesecondariamente perforato il polmone.Tutti questi elementi, secondo il ricorso, sarebbero stati ignorati dalTribunale del Riesame, che non avrebbe spiegato per quali ragioni una condottadi tal genere, con colpi non penetranti e con uso dell’arma più da taglio che dapunta, potesse essere considerata idonea e diretta a cagionare la morte.Ulteriore profilo di censura riguarda la valutazione del comportamentosuccessivo ai fatti. Il ricorso evidenzia che gli indagati, cessata la fase inizialedella colluttazione, si sarebbero immediatamente allontanati dal luogo, senzaproseguire l’azione offensiva pur avendone, in astratto, la possibilità. Talecircostanza, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere valorizzata come elementoincompatibile con l’animus necandi e, quantomeno, come indice della desistenzavolontaria, ma anche su questo punto il Tribunale non avrebbe offerto unarisposta adeguata.Il ricorso sostiene inoltre che l’erronea qualificazione del fatto come tentatoomicidio avrebbe inciso in modo determinante sia sulla valutazione della gravitàindiziaria sia sull’apprezzamento delle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe,infatti, confermato la misura custodiale fondandosi quasi esclusivamente sullagravità del titolo di reato, senza spiegare se, una volta correttamente ricondottala condotta nell’ambito delle lesioni personali aggravate, residuassero comunqueesigenze cautelari di intensità tale da giustificare la misura più grave.La difesa lamenta poi che il Tribunale del Riesame avrebbe completamentetrascurato ulteriori elementi sopravvenuti e specificamente sottoposti alla suarese da XXXXXXXXXXXXXXil 10 novembre 2025, dal quale emergerebbe che ilfratello [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava presso la caserma dei Carabinieri di RosetoCapo [OSCURATO:PERSONA], gli aveva inviato due fotografie raffiguranti ferite recenti al piede ealla mano, documentate anche mediante screenshot della conversazioneWhatsApp. Parimenti, il ricorso evidenzia che sarebbe stata ignorata la memoriaindirizzata al Procuratore di Castrovillari il 12/11/2025, corredata da screenshotestratti dal cellulare in uso ad XXXXXXXXXXX, dai quali emergerebbero contattitelefonici tra la XXXX, XXXXXe tutti gli odierni indagati, fino all’invito rivolto aiquattro giovani a recarsi a [OSCURATO:PERSONA] la notte del 23 ottobre.Secondo la difesa, questi nuovi elementi, letti unitamente alle dichiarazionirese dagli indagati sia in sede di interrogatorio sia davanti al Tribunale delRiesame, confermerebbero che la vicenda trae origine da un litigio degenerato inun clima di tensione e provocazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e che l’aggressione sisarebbe sviluppata in un contesto improvviso e concitato, segnato da reciprocaostilità, e non da un preventivo disegno omicidiario. In questa prospettiva,l’intera condotta dovrebbe essere ricondotta non al tentato omicidio, ma a unepisodio di aggressione reciproca o, comunque, a lesioni personali.Il ricorso conclude sostenendo che il Tribunale del Riesame sarebbe rimastosilente su temi decisivi introdotti con le memorie difensive e con i motivi nuovi,omettendo di dare una risposta espressa e puntuale alle censure prospettate. Daciò deriverebbe una motivazione carente e generica, inidonea a sorreggere laconferma della misura cautelare.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso avanzato in questoprocedimento nell’interesse di XXXXXXXXXXXi si propone nel suo testo come unacumulativa impugnazione di tutte le ordinanze emesse dal Tribunale del riesameanche nei confronti dei coindagati Ahmed XXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, peraltro indicate partitamente con iloro rispettivi numeri insieme a quella relativa a XXXXXXXXXXXX indicate con iloro rispettivi numeri.Con il medesimo atto riproposto in ciascuno dei procedimenti riguardanteciascuno dei coindagati la difesa ha ritenuto di proporre le diverse ordinanzeemesse a seguito delle loro rispettive istanze di riesame.Tanto vale ad evidenziare l’assenza dei requisiti di specificità delle censurecon riguardo alla singola posizione dell’odierno ricorrente mentre i vizidenunciati, suscettibili di valutazione, attengono al complessivo quadro indiziariorelativo alla dinamica delle condotte concorsuali contestate a tutti i coindagati.3. Premesso quanto sopra, l’unico motivo al quale è affidato il ricorso sipresenta meramente rivalutativo e lamenta l’inadeguatezza delle considerazionisvolte nelle ordinanze relative ai coindagati riguardo alle ragioni della lorocondotta, determinate da precedenti litigi e provocazioni, nonché riguardoall’elemento soggettivo della volontà univoca e diretta a provocare la morte dellepersone offese, che non sarebbe stato compiutamente accertato e alcomportamento successivo ai fatti.Va tuttavia ricordato che alla Corte di cassazione, adita impugnando ilprovvedimento di riesame, spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se ilgiudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato,controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del22/03/2000, Audino, Rv. 215828).Il provvedimento impugnato esamina tutti gli elementi dedotti nel ricorso,prendendo tra l’altro specifica posizione sulla credibilità dei dichiaranti conargomentata disamina delle critiche formulate dalla difesa (si veda l’ampiatrattazione alle pagine 3 e 4 dell’ordinanza e le motivate annotazioni in fattocirca il loro contegno reticente e la loro sottoposizione a minaccia da parte deglistessi coindagati) e confrontandole con le altre risultanze che ne confermavanol’attendibilità (le immagine acquisite utili all’identificazione degli aggressori, gliesiti delle perquisizioni presso l’abitazione dei fratelli XXXXXX, la documentazionesanitaria relativa alle ferite riportate dalle vittime).Il Tribunale ha poi partitamente valutato le dichiarazioni degli indagati, che ilricorso pone di fatto a fondamento delle sue critiche di illogicità delprovvedimento impugnato, e ne ha evidenziato le plurime contraddizioni el’incompatibilità con le lesioni refertate, sottolineando come nemmeno decisivedovevano considerarsi le risultanze circa gli atteggiamenti dileggianti eprovocatori che le vittime avrebbero rivolto ai coindagati per provocarli edisattende motivatamente la ricostruzione che vorrebbe far derivare le gravilesioni da una rissa e non da un’aggressione.Deve in proposito ricordarsi che «in tema di valutazione della provatestimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto,non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenzaimpugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a merecongetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit",ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale cherisulti priva di una pur minima plausibilità” (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.,Rv. 278609 – 01; conforme Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026,Abbruzzese, Rv. 289333 - 01), deduzione che manca nel motivo di ricorso.Le censure sono meramente confutative e mirano ad accreditare unaricostruzione secondo la quale la condotta lesiva derivò dall’insistenza di XXXXXche con i suoi comportamenti rilevabili già dallo scambio di messaggi creò un talelivello di tensione che condusse gli indagati ad una mera reazione senza alcunintento di uccidere.Si tratta tuttavia di un’alternativa ricostruzione di fatto e le doglianze cosìprospettate sono manifestamente infondate perché contravvengono al principiosecondo il quale «il difetto di motivazione, quale causa di annullamento dellasentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria deisuoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché,ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni puntova posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizionerisultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, siapure implicito» (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01).Il Tribunale aveva proceduto ad una lettura complessiva e unitaria dei datiindizianti con la quale il ricorrente non si confronta insistendo sullaprospettazione di una provocazione, come tale peraltro del tutto compatibile conla qualificazione giuridica del fatto che deriva dalla evidente localizzazione dellelesioni provocate (la teca cranica per Balui e la regione dorsale che interessaanche i polmoni per [OSCURATO:PERSONA]). D’altronde, secondo l’insegnamentogiurisprudenziale, la prova del dolo è stata ritenuta raggiunta sulla base dellanatura e della localizzazione delle lesioni in una zona sede di organi vitali (Sez. 1,n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208 – 01).4. Da tali considerazioni deriva che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della CorteCostituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.