CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 05188/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8719/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1438/2022 depositata il 05/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la procura speciale rilasciata dai ricorrenti in data 9.12.2022, allegata alla PEC di notifica del ricorso in data 19.4.2023, è stata rilasciata al difensore su supporto analogico trasformato in formato pdf per immagine tramite scansione dell’originale cartaceo ma non ne è stata attestata dal difensore la conformità all’originale nella relata di notifica -né successivamente-; Rilevato che gli intimati si sono costituiti con controricorso; Rilevato che appare opportuno approfondire in pubblica udienza quale sia la conseguenza della mancata attestazione di conformità all’originale,nella relata di notifica -e in ogni caso, in ipotesi di costituzione degli intimati, del permanere della mancanza di attestazione anche successivamente, nel corso del giudizio di cassazione-, della procura formata su supporto analogico e trasformata in formato pdf, tenuto conto del disposto dell’art.196 undecies disp. att. c.p.c., dell’art.3 bis l. n.53/1994 e del d. l. n.179/2012, conv. In l. n.221/2012 e considerata l’ordinanza della prima sezione civile di questa Corte, n.6318/2023, che ha ritenuto la mancata attestazione tale da comportare comunque l’inammissibilità del ricorso, con superamento della pronuncia delle SU n.29175/2020 a seguito dell’entrata in vigore dell’art.35 co 2 del d. lgs. N.149/2022 -applicabile dal 1.1.2023-; Dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento per la sua trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma