CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18225/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 02/05/2023 la Corte di appello di Milano rideterminava la pena inflitta agli attuali ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Lamnaoui - Rachid con la sentenza in data 20/04/2021 del Tribunale di Monza, con la quale i predetti erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso deduce errore di diritto in ordine alla determinazione della pena. Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.12 e 13 della sentenza impugnata), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso deduce vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen. Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.12 della sentenza impugnata), rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza. Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle