CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35354/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/,ere le conclusioni del PG F /(j-/-7-4 i`146'r /A/(7// (1-ir /7-c pr, [OSCURATO:PERSONA] 1. '[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 26 aprile 2021 del Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha rigettato il reclamo ex art. 18 ter, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 17 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva disposto il trattenimento della sua corrispondenza. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il provvedimento oggetto di reclamo era stato adeguatamente motivato, posto che la missiva, proveniente da un'associazione di diritti dei detenuti, era senza l'indicazione specifica del mittente e conteneva allegati o scritti non controllabili nei contenuti e, comunque, vietati (non trattandosi di corrispondenza) 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 18 ter e 41 bis Ord. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe disposto il trattenimento della corrispondenza, anche se non vi era prova di una situazione di pericolo concreto per le esigenze di ordine e di sicurezza pubblica. In particolare, il giudice di merito si sarebbe limitato ad evidenziare in maniera errata che la missiva dovesse essere trattenuta in quanto inviata da un'associazione di diritti dei detenuti, senza offrire alcuno spunto in ordine al contenuto della missiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'Istituto, il Magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e quindi anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario. Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 41 bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente al comma 2 -quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica od eversiva di appartenenza.In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto evidenziando in modo ineccepibile che la missiva conteneva allegati con scritti non controllabili nei contenuti. Tale circostanza, unitamente al fatto specifico del caso in esame che il mittente della corrispondenza non fosse in alcun modo individuabile, aveva indotto il Magistrato di sorveglianza a trattenere la corrispondenza. Si ritiene, quindi, che la motivazione dell'impugnato provvedimento sia sufficiente ed adeguata, atteso che in esso si fa riferimento al linguaggio e alla tipologia degli allegati della pubblicazione trattenuta, con ciò dimostrando che è stato valutato specificamente il contenuto dello scritto. A tal fine, si evidenzia che l'obbligo della motivazione può ritenersi assolto qualora, come nel caso in esame, emerga che il giudice abbia preso in esame tutti gli elementi e li abbia valutati con modalità non palesemente illogiche. La motivazione del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Ord. pen. che lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, infatti, ben può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere che è stata effettuata un'adeguata disamina dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525); la decisione può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d