CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 27404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17477/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 142/2017 depositata il20/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato in data 24.02.2011, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza, Sezione Distaccata di Bassano del Grappa, [OSCURATO:PERSONA] e chiesero l’accertamento dell’usucapione di un immobile sito nel comune di Asiago. Gli attori esposero che tale immobile era stato da loro acquistato in regime di comunione di beni nel 1984, con atto notarile trascritto nel 1985, che nel 1991 era stato simulatamente alienato alla società [OSCURATO:SOCIETA], che lo aveva trasferito alla società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA]; quest’ultima, nel 1995, lo aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] in ragione in ragione di metà ciascuno e, con atto del 4.4.1995, il convenuto Stoppa aveva acquistato la proprietà per intero. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esposero di avere introd otto altro giudizio nei confronti dello Stoppa per chiedere l’accertamento della simulazione degli atti di compravendita succedutisi nel tempo ; dettadomanda era stata rigett ata con sentenza passata in giudicato. N. 1492 del 2007 della Corte del merito. Il Tribunale adito, con sentenza n. 539/12 del 10.07.2013, respinse la domanda di usucapione, ritenendo che gli attori non avessero provato il pacifico possesso del bene in quanto il convenuto aveva manifestato la volontà inequivocabile di mantenere il proprio dominio sui beni, provvedendo ai versamenti dell’ICI e denunciando i beni in sede di dichiarazione dei redditi. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n.142 del 18.10.2016, depositata in data 20.01.2017, rigettò l’appello. Il giudice del gravame accertò che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il bene oggetto di causa nel 1995 a seguito di atti di vendita e successivi trasferimenti, in relazione ai quali era stata proposta domanda di simulazione da parte degli attori, rigettata con sentenza n. 1492/2007 della stessa Corte di Venezia; era quindi noto agli usucapenti, in pendenza di quel giudizio, che il proprietario Stoppa, contestando la simulazione, non riconoscesse il loro utile possesso. Il rapporto con il bene da parte degli attori era stato determinato dalla consapevolezza dell’esistenza di un giudizio in corso con la conseguenza che la posizione giuridica degli attori era riconducibile a mera detenzione. Soggiungeva che il proprietario non poteva esercitare il proprio diritto dominicale per la pendenza di quel giudizio e tale mancato esercizio non era pertanto ascrivibile a fatto e volontà del medesimo e non integrava la necessaria inerzia volontaria, essenzialerequisito della chiesta usucapione. I comportamenti assunti dagli attori nel periodo in cui ebbero la disponibilità del bene non integravano l’animus rem sibi habendi perché posti in essere in pendenza del giudizio di simulazione, che avrebbe accertato l’effettivo proprietario del bene; per tale ragione, gli attori si presero cura di assicurarne il mantenimento e l’integrità dello stesso. Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 c.c., 1141 c.c. e 1163 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito escluso che gli attori avessero usucapito l’immobile nonostante ne avessero il possesso fin dal 1984, lo avessero ristrutturato, disponessero delle chiavi ed avessero sottoscritto una polizza assicurativa; inoltre, la Melchiorri avrebbe dichiarato innanzi ai Carabinieri che l’immobile era di sua proprietà. Del tutto irrilevante ai fini del possesso sarebbe l’indicazione dell’immobile, da parte dello Stoppa, nella dichiarazione dei redditi, circostanza erroneamente valorizzata dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata né avrebbe rilevanza il rigetto de lla domanda di simulazione proposta nei confronti d e llo Stoppa in relazione all’atto di acquisto degli attori perché non costituirebbe una pronuncia sulla proprietà del bene. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art 2909 c.c., per violazione del giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 1492/2007 della Corte d’Appello di Venezia, che aveva rigettato la domanda di simulazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Melchiori; la Corte avrebbe erroneamente tratto dal giudicato sulla simulazione il convincimento che il rapporto con la cosa da parte dei ricorrenti non fosse stato accompagnato dall’animus rem sibi habendi ma fosse qualificabile come detenzione del bene in pendenza dell’esito del giudizio di simulazione, che avrebbe accertato l’effettiva titolarità dell’immobile. Sostengono i ricorrenti che la pronuncia di rigetto della simulazione non conterrebbe, invece, alcuna pronuncia circa la titolarità e la proprietà dell’immobile e che il giudicato contenuto nella sentenza di rigetto della simulazione non si estenderebbe in alcun modo alla domanda di usucapione. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art.360 n.5 c.p.c., e la violazione o falsa applicazione dell’art.1165 c.c. in relazione agli atti aventi efficacia interruttiva del termine utile ai fini dell’usucapione in quanto la Corte d’Appello di Venezia avrebbe erroneamente valorizzato la difesa del convenuto Stoppa nel giudizio di simulazione proposto dagli odierni ricorrenti, con il quale aveva chiesto il rigetto della domanda. I ricorrenti richiamano il principio di diritto espresso da Cass.7028/1995) secondo cui il possesso ad usucapionem non può essere interrotto dall’attività del convenuto diretta a conseguire il rigetto della domanda dell’attore che abbia ad oggetto l’accertamento giudiziale dell’inefficacia del titolo di acquisto in quanto solo la domanda diretta al recupero del possesso o a rivendicarne la proprietà sarebbe idonea ad interrompere la continuità del possesso utile ai fini dell’usucapione. L’esito del giudizio di simulazione, nella tesi dei ricorrenti, non avrebbe quindi comportato la perdita né del corpus né dell’animus possidendiin capo agli attori. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell' animus ; quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione, con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi(Cassazione civile sez. II, 11/06/2010, n.14092). Nel caso di specie è indiscusso che l’immobile fosse stato alienato a terzi e che sia rimasto nella disponibilità dei ricorrenti anche dopo la vendita. Essi avevano alienato l’immobile alla società [OSCURATO:SOCIETA]., che lo aveva ceduto alla società immobiliare [OSCURATO:SOCIETA], la quale, a sua volta, lo aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per pervenire nel 1995 nell’esclusiva proprietà dello Stoppa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora l'alienante abbia trattenuto la cosa presso di sé, non è ravvisabile un costituto possessorio implicito ma occorre accertare caso per caso, in base al comportamento delle parti ed alle clausole contrattuali che non siano di mero stile, se la continuazione, da parte dell'alienante stesso, dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa sia accompagnata dall' "animus rem sibi habendi" ovvero configuri una detenzione "nomine alieno" ( Cass. Civ. Sez.II, 24.3.2014, n.6893). A tali principi di diritto si è conformata la Corte di merito, che non ha ravvisato il possesso ad usucapionemin capo ai ricorrenti. Essi non hanno dedotto che la disponibilità del bene derivasse da uno specifico accordo con gli alienatari, né che vi fosse stato un atto di apprensione del bene volto ad escludere il possesso degli stessi. Poiché nei contratti ad effetti traslativi, l’alienante trasferisce la proprietà del bene unitamente al possesso e l’alienatario acquista il possesso al momento dell’accordo contrattuale, era onere degli odierni ricorrenti provare che la continuazione, da parte degli stessi alienanti, dell’esercizio del potere di fatto sulla cosa non configurasse una detenzione nomine alieno. Sul punto, i ricorrenti nulla hanno dedotto nell’errata convinzione che la relazione continuativa del bene fosse sufficiente per il possesso ad usucapionem, senza considerare che il proprietario possiede solo animo. Ne consegue che è corretta la conclusione della Corte nella parte in cui ravvisa in capo ai ricorrenti una situazione di detenzione in quanto non vi è stata una manifestazione di volontà diretta contro il proprietario/possessore di esercizio del possesso “uti dominus”. L’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua ( Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11403 del 16/05/2006, Cas s . , Sez. 2, Sentenza n. 4701 del 12/05/1999). Nel caso di specie, la Corte di merito non ha ravvisato l’esistenza di un atto di interversione del possesso da parte dei ricorrenti ma una mera relazione di fatto con il bene, dopo la vendita, in ragione di un mero atteggiamento psicologico dello Stoppa, determinato dal contenzioso con l’alienatario. La prova del possesso spetta, invero, a chi lo invoca e non al proprietario, che può possedere solo animo. D’altro canto, pur in presenza di un contenzioso avente ad oggetto la natura simulata degli atti con cui i ricorrenti trasferirono la proprietà dell’immobile a terzi- domanda rigettata con sentenza passata in giudicato- il proprietario continuò ad esercitare il possesso mediato sul bene, sicchè è scorretta l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui “il proprietario non poteva esercitare il proprio diritto dominicale per la pendenza di quel giudizio”; detta affermazione, per quanto non condivisibile - potendo il proprietario agire per il recupero del bene- non incide sulla correttezza della decisione. Il ricorso va pertanto rigettato. Non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così dec