CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 1990
Cassazione n. 15730/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso. udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso elencando i motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento; udita per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso; udita per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 06/03/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 10/11/2022, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con la quale era stata affermata la responsabilità degli attuali ricorrenti per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 ed irrogate le pene relative, rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] junior e confermando nel resto. I Giudici di merito, dato atto che la vicenda processuale traeva origine da una complessa attività investigativa posta in essere dai CC del Comando provinciale di Napoli, accertavano l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish, operante - almeno dal 2014 al 2021 - all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] AS3 ([OSCURATO:PERSONA]), organizzata nell'ambito della Seconda, Terza e Quarta Sezione, con la partecipazione di detenuti, tra loro collegati, che si avvalevano, per gli scambi, della collaborazione di addetti alle funzioni di lavoranti (i cd spesini), e di appartenenti al corpo di [OSCURATO:PERSONA] corrotti, incaricati di introdurre lo stupefacente all'interno del penitenziario dietro corrispettivo, nonchè di alcuni familiari degli imputati detenuti, che curavano l'approvvigionamento all'esterno della sostanza stupefacente; il sistema operava grazie al procacciamento dello stupefacente ordinato periodicamente dal carcere attraverso i familiari dei detenuti organizzatori dei sottogruppi delle tre sezioni interessate: la sostanza stupefacente, in occasione dei colloqui, veniva consegnata dai familiari ad un agente penitenziario corrotto, il quale la introduceva nel carcere, ove si procedeva al taglio, nelle cucine o nelle celle, e distribuito, poi, nelle varie sezioni tramite gli "spesini"; il materiale probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità risultava costituito dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali detenuti proprio presso il reparto carcerario, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nei confronti di alcuni imputati, dai sequestri operati nell'ambito penitenziario e dalle risultanze degli ulteriori accertamenti di PG. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce 'Violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Espone che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato ai motivi di gravame afferenti alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nella richiesta di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e che la Corte di appello aveva rigettato tale richiesta sulla base di una errata applicazione della norma. Argomenta che il Giudice, in aderenza al dato normativo, nel decidere se si è in presenza o meno di una compagine associativa ex comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, deve valutare la genesi del fenomeno associativo e non soffermarsi semplicemente, come operato dalla Corte territoriale, sulla concreta realizzazione o meno di episodi di lieve entità; la Corte di appello, quindi, non valutando il momento genetico del fenomeno associativo aveva posto in essere una valutazione erronea integrando il vizio di cui all'art. 606 lett b) cod.proc.pen.; inoltre, la motivazione esposta era circolare e contraddittoria, in quanto il quadro probatorio dimostrava che i reati-fintera*alificabili come fatti di lieve entità, in quanto aventi ad oggetto piccoli quantitativi di sostanza stupefacente e considerato sia che il luogo dello spaccio (una precisa porzione di un singolo istituto carcerario) constava di un bacino di utenza decisamente limitato la struttura associativa non aveva consistente capacità economica. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articola un unico, con il quale deduce violazione di legge e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale si era limitata ad aderire per relationem alla prospettazione del giudice di prime cure, senza verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza tener contip delle argomentazioni difensive; la pena irrogata risultava sproporzionata, in quanto la Corte di appello non aveva tenuto conto della incensuratezza dell'imputata e del ruolo marginale svolto nella vicenda. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduceolazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto, con argomentazioni illogiche l'esistenza dell'associazione criminosa, senza analizzare la sussistenza dell'elemento soggettivo, la cd affectio societatis e la circostanza che l'associazione era dedita al commercio di beni eterogenei, tra cui anche sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello aveva confermato la valutazione del primo giudice che si presentava contraddittoria nella parte in cui aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per lo spaccio limitato di droghe legge, poi, ritenuto il fatto grave e non sussumibile nell'ipotesi associativa di minore gravità; la valutazione di gravità delle condotte non era condivisibile perchè dava rilievo esclusivamente al contesto ed alle modalità organizzative dei fatti. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello aveva espresso sul punto argomentazioni illogiche, dando rilievo ad un mero dato presuntivo e, cioè, che alla considerazione che tutti i detenuti dovessero conoscere l'esistenza dell'associazione criminosa ed i suoi affiliati. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propongono tre motivi di ricorso, premettendo che, in sede di giudizio di appello, avevano rinunciato ai motivi di gravame afferenti alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed alle aggravanti contestate ed insistito nelle richieste di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e di rideternninazione della pena. Con il primo motivo si deducetZlazione dell'ad 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel denegare la richiesta di riqualificazione dell'associazione in termini di minore gravità, non aveva considerato che il dato qualitativo (la sostanza stupefacente introdotta nell'istituto penitenziario era sempre e solo hashish) e quantitativo (il quantitativo di sostanza stupefacente era irrisorio in quanto non risultava mai superiore a qualche "panetta", sempre suddivisa in pezzi e poi distribuita nelle varie sezioni della struttura carceraria). Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell'art. 99 e vizio di motivazione con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente la contestata recidiva dando rilievo solo ai precedenti penali dell'imputato. Con il terzo motivo si deduce inosservanza dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione colíferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, le aveva applicate non nella massima estensione richiamando i precedenti penali dell'imputato; la valutazione non era condivisibile in quanto la Corte di appello non aveva considerato quali elementi favorevoli all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione il comportamento processuale ed il ruolo marginale assunto dall'imputato nell'associazione criminosa. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso, premettendo che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo di gravame afferente alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nella richiesta di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. t-- Con il primo motivo deduceMolazione degli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito, nel disattendere la qualificazione giuridica prospettata dalla difesa dell'imputato, avevano travisato gli elementi fattuali e logici emersi dagli atti di indagine, e che dimostravano che il sodalizio era caratterizzato da tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'ipotesi lieve di cui alla predetta norma. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva omesso di riconoscere le concesse attenuanti generiche nella giusta misura, con argomentazione disancorata dagli elementi fattuali e logici riconosciuti all'imputato. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva adottato un trattamento punitivo manifestamente inconferente. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso premettendo che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo di gravame afferente alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nelle richieste di esclusione della qualità di capo ed organizzatore, riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e di rideterminazione della pena. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che con l'atto di appello si lamentava che diversi collaboratori di giustizia, pur narrando di fatti aventi ad oggetto smerci e commerci vietati nella medesima sezione in cui era ristretto il ricorrente, non avevano mai fatto menzione del Vigilia; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], poi, si era attribuito la paternità della nascita del commercio illecito all'interno della casa circondariale senza fornire alcun dato sul ricorrente nonostante la sovrapponibilità dei periodi di detenzione; il collaboratore D'Atri, inoltre, aveva affermato di aver avuto rapporti diretti con esponenti della consorteria cd. [OSCURATO:PERSONA], operante nel medesimo territorio ove si trova la casa circondariale teatro degli eventi e che avevano instaurato rapporti con alcuni agenti della polizia penitenziaria per scegliere la collocazione nelle celle e controllare anche dall'interno le attività svolte dai sodali rimasti in libertà, nonchè inciso sul fenomeno criminale avente ad oggetto l'ingresso della sostanza stupefacente in carcere; la Corte di appello aveva confermato le valutazioni del giudice di primo grado, ritenendo il ricorrente capo e organizzatore del sodalizio, senza valutare il contributo dichiarativo dei collaboratori Niglio e D'Atri, così incorrendo in omissione motivazionale; inoltre, la motivazione presentava anche un aspetto di contraddittorietà, in quanto riconoscendo il ruolo di organizzatore al ricorrente si evidenziava una organizzazione caratterizzata da una struttura vertìcistica, mentre in precedenza i Giudici di appello avevano affermato che l'associazione criminosa era caratterizzata da una struttura cd , orizzontale, i cui componenti avrebbero cooperato in maniera autonoma nell'intento comune di smerciare la droga all'interno dell'istituto carcerario. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che fa Corte territoriale, nel disattendere la richiesta di riqualificazione avanzata dalla difesa del ricorrente, non aveva considerato che il dato quantitativo (ogni panetto di hashish introdotto in carcere con cadenza settimanale sarebbe stato diviso in piccole dosi ciascuna di peso pari a 8 grammi ), il dato qualitativo (la sostanza stupefacente caduta in sequestro non era stato, oggetto di alcun accertamento invasivo al fine di appurarne purezza, principio attivo e qualità) e il bacino di utenza (certamente circoscritto non potendosi paragonare il carcere ad un ambito cittadino caratterizzato da un numero indefinito di acquirenti), erano elementi che comprovavano la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione nella parte in cui i Giudici di merito avevano rigettato il motivo di gravame con cui si chiedeva di retrodatare la condotta dell'appellante sino all'11.08.2018. Espone che il ricorrente era stato detenuto presso il carcere di Secondigliano dall'8.5.2015 al11111.8.2018 e, successivamente dal dicembre 2018 fino al 21.2.2019 ed argomenta che la Corte di appello aveva disatteso la richiesta di retrodatare la condotta contestata all'11.8.2018, non valutando che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ( e in particolare quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ed il materiale intercettivo comprovavano che il [OSCURATO:PERSONA], una volta abbandonato l'istituto di pena nell'agosto 2018, si sarebbe disinteressato di ogni sorta di affare ivi esistente; la motivazione (p70) era illogica perché si era affermato che il periodo di scarcerazione era stato breve e che [OSCURATO:PERSONA] aveva ripreso a condurre lo smercio di oggetti proibiti al momento del suo rientro in carcere, nonostante l'assenza di elementi probatori al riguardo e le dichiarazioni rese dai collaboratori Grillo e Topo; la motivazione presentava anche un profilo di contraddittorietà, in quanto i Giudici di appello avevano dato atto, in parte precedente della sentenza (p56), che [OSCURATO:PERSONA] aveva gestito l'attività illecita almeno per un arco temporale di tre anni e che allo stesso era subentrato [OSCURATO:PERSONA] alias Giovannone. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del aznEznalrl difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso, premettendo che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo di gravame afferente alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nella richiesta di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo deduc iolazione degli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito, nel disattendere la qualificazione giuridica prospettata dalla difesa dell'imputato, avevano travisato gli elementi fattuali e logici emersi dagli atti di indagine, e che dimostravano che il sodalizio era caratterizzato da tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'ipotesi lieve di cui alla predetta norma. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva omesso di riconoscere le concesse attenuanti generiche nella giusta misura, con argomentazione disancorata dagli elementi fattuali e logici riconosciuti all'imputato. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva adottato un trattamento punitivo manifestamente inconferente. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articola un unico complesso motivo, con il quale deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 74, comma 1,2,3 d.P.R. n. 309/1990; violazione di legge in relazione alla valutazione frammentaria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e mancanza di riscontri esterni; violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990.Argomenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo, trascurando le censure difensive con le quali si evidenziava che le prove erano assolutamente carenti; i"rticolare, le prove erano rappresentate esclusivamente dalle dichiarazioni rese da un solo collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]), dal contenuto estremamente generico ed equivoco, e dagli esiti di alcune intercettazioni telefoniche/ambientali, che non vedevano il Valda come interlocutore ed erano irrilevanti e poco significative ai fini della dimostrazione dell'assunto accusatorio; inoltre, andava anche considerato, che nessuna sostanza stupefacente di qualsiasi tipo era stata materialmente rinvenuta nella disponibilità del Valda; non era stata, quindi, raggiunta la prova della condotta ascritta all'imputato nè dell'apporto che sarebbe stato fornito all'associazione; La Corte di appello, poi, aveva omesso di motivare in ordine allo specifico motivo di appello, con il quale si chiedeva la diversa qualificazione giuridica del reato contestato in quello meno grave di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone un unico motivo, con il quale deduce vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Argomenta che la sentenza impugnata aveva confermato la sentenza di primo grado senza confrontarsi con le tematiche sollevate nell'atto di appello ed esprimendo una motivazione assertiva, lacunosa, contradditoria e manifestamente illogica; le dichiarazioni rese dai collaboratori giustizia Grillo e Topo non potevano riscontrarsi tra di loro, in quanto il primo assegnava al Molinaro il ruolo di addetto al taglio dello stupefacente ed il secondo il ruolo di custode della sostanza stupefacente e la Corte di appello, in maniera illogica, in luogo di rilevare il contrasto tra le due versioni, cumulava i due ruoli attribuiti al Molinaro; le dichiarazioni rese dal collaboratore Pelliccia, poi, erano generiche e non potevano colmare l'insanabile contrasto tra le dichiarazioni rese dal Grillo e dal Topo; non era emerso, quindi, un preciso contributo del Molinaro all'associazione criminosa, e anche in termini di continuità che consapevolezza di fare parte di un'associazione criminosa e di cooperare al suo illecito sviluppo. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce 71olazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione criminosa e del ruolo di partecipe del Quindici.Lamenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità con motivazione apparente, limitandosi ad allinearsi alle conclusioni del primo giudicante, senza fornire puntuale risposta alle censure difensive; in particolare non era stata analizzata la sussistenza dell'elemento soggettivo, la cd. affectio societatis e non si era tenuto conto che l'associazione era dedita al commercio di beni eterogenei (telefonini, profumi, generi alimentari e anche droga) e che la droga era solo uno dei beni trattati ma non quello esclusivo; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poi, presentavano evidenti ed insanabili contraddizioni e non si era tenuto conto di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che il Quindici non aveva mai partecipato all'attività delittuosa. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte di appello aveva denegato la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 aderendo alle valutazioni del primo giudice, lasciandosi condizionare dal fatto che i detenuti, con la compiacenza degli agenti di polizia, potevano in qualsiasi momento far entrare droga in carcere e smistarla e senza valutare la gravità delle condotte realizzate. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva lamentando che la Corte di appello, senza rispondere alle censure difensive, aveva confermato la contestata recidiva, non considerando che i precedenti erano lontani nel tempo e non vi era alcun nesso con le condotte contestate; la motivazione era carente ed illogica, in quanto la Corte di appello aveva confermato la valutazione dei primo giudice con una stringata frase di stile; Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello aveva espresso sul punto una motivazione illogica e contraddittoria, dando rilievo ad un mero dato presuntivo di conoscenza da parte dei detenuti in ordine alla conoscenza dei partecipi all'associazione criminosa ed al loro numero effettivo. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva omesso qualsivoglia motivazione in ordine alle censure difensive concernenti l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. e vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia Grillo e Topo.Argomenta che la Corte di appello aveva confermato la valutazione di attendibilità estrinseca dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il contestato reato associativo, con motivazione illogica e carente; in particolare, la Corte di appello aveva affermato che il narrato dei due collaboratori di giustizia si riscontrava reciprocamente, utilizzando, però, come elementi di riscontro soltanto quanto coincidente tra le varie versioni e non superando in chiave logica te numerose discrasie emergenti; con specifico motivo di appello, si era evidenziato come le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano reciprocamente riscontrabili (il Grillo ammetteva di aver partecipato all'attività illecita con il Porcino ma non citava mai il Topo come partecipe o organizzatore dello spaccio; il Topo, invece, indicava il Porcino come uno degli organizzatori dello smercio di droga e cellulari) e si ponevano in contrasto con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizrche non avevano menzionato il Porcino; la motivazione della Corte di appello era dunque viziata perchè illogica e basata sul travisamento del materiale probatorio. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990e 192 cod.proc.pen. e travisamento della prova. Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia sulle cui dichiarazioni era stata basata l'affermazione del Mazziotti per il reato associativo, senza che le predette dichiarazioni fossero corroborate da riscontri esterni individualizzanti; in particolare, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si caratterizzavano per numerose differenze in tema partecipativo oltre che di struttura associativa e vi era divergenza temporale in ordine alla presenza dello Schisa e del Piezzo nel medesimo reparto e nella medesima sezione con il Mazziotti; inoltre, gli altri collaboratori di giustizia non avevano mai indicato il Mazziotti quale partecipe dell'associazione criminosa, anzi avevano dichiarato di non conoscerlo; la Corte territoriale non si era confrontata con le specifiche doglianze difensive inerenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia Schisa e Piezzo , esprimendo una motivazione apparente e basata sul travisamento di prove rilevanti; non risultava provata oltre ogni ragionevole dubbio, sotto il profilo volitivo, la partecipazione del Mazziotti all'associazione criminosa, in luogo dell'eventuale concorso ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, 61 n. 9 cod.pen. e travisamento della prova.Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell'art. 73, ~-, dpr n. 309/1990, senza confrontarsi con i motivi di gravame proposti dalla Messa; in particolare, l'argomentazione del concorso con i poliziotti penitenziari era sconfessata dall'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e delle assoluzioni in ordine ai capi ) e 4) dell'imputazione in tema di corruzione, non era stata considerata la quantità (400 grammi sequestrati dal 2014 al 2021j, la qualità dello stupefacente (droga leggera), i canali di approvvigionamento (con i colloqui o con lancio dall'esterno della sostanza e non con il coinvolgimento della polizia penitenziaria) e il concreto pericolo di diffusione della sostanza; non sussisteva la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod.pen. nei confronti del Mazziotti sotto il profilo soggettivo, in quanto il predetto non si occupava dell'approvvigionamento della sostanza e pertanto non aveva contatti con agenti penitenziari. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva rigettato il motivo inerente l'esclusione della contestata recidiva, limitandosi a rilevare l'ostatività della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata, senza valutare che i precedenti penale erano relativi a condotte risalenti nel tempo. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192, comma 3 e 4, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Espone che al ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di partecipe dell'associazione criminosa quale principale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], con il compito di custodire la droga e in qualche occasione di cederla in singole dosi tra i vari detenuti, sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal coimputato D'[OSCURATO:PERSONA]; richiamati i principi di diritto affermati dalle SU Marino in ordine alla valutazione delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia, lamenta che la Corte di appello aveva omesso un'adeguata verifica in tal senso; la Corte di appello aveva espresso un generico giudizio di credibilità soggettiva, dando rilievo ad un pregresso giudizio di attendibilità espresso in altri procedimenti; in particolare, quanto alle dichiarazioni auto e etero accusatorie rese da D'[OSCURATO:PERSONA], esse erano intervenute dopo l'esecuzione a suo carico dell'ordinanza di custodia cautelare ed erano state valutate superficialmente ed erroneamente dai giudici di merito come elemento di novità idoneo ad integrare il quadro probatorio a carico del ricorrente, senza tener conto della tempistica delle dichiarazioni, della circostanza che i temi erano già noti e disvelati dai verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e della finalità utilitaristica della volontà di collaborare; inoltre, anche l'ulteriore verifica della attendibilità intrinseca del narrato del singolo collaboratore era incompleta, risultando le dichiarazioni generiche, inconsistenti e non riscontrate; non era stato considerato, poi, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e che era stato allocato nelle stesse sezioni in cui era detenuto il Chririvinoiaveva riferito di non saper dire nulla sul predetto; ancora/ non era stato considerato che anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella seconda sezione del carcere, nulla aveva riferito in merito al [OSCURATO:PERSONA]; infine, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito solo di una cessione di un telefono cellulare riferibile al [OSCURATO:PERSONA]; quanto, poi, alla valutazione dei riscontri esterni di carattere individualizzante, la motivazione della sentenza impugnata era carente e non teneva conto delta divergenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla esatta allocazione del [OSCURATO:PERSONA] nella struttura carceraria. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto delle censure difensive; la sentenza impugnata non aveva argomentato né in ordine all'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo, la cd. messa a disposizione da parte del ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (inteso come contributo stabile e continuativo al mantenimento ed al rafforzamento del sodalizio) né in ordine all'elemento soggettivo, la cd affectio societatis (ossia la consapevolezza di far parte stabilmente del gruppo criminoso), che presuppone la prova del pactum sceleris. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei criteri valutativi fissati in tema dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la rilevanza dell'oggetto e dell'elemento ponderale dell'attività di spaccio; inoltre, non era stata considerata la non consistenza del profitto illecito né la mancanza in capo al gruppo di una posizione di controllo del mercato dell'intero centro penitenziario e l'assenza di diversi canali di approvvigionamento e di mezzi consistenti.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta associativa in pturime ipotesi di detenzione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sui punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado; argomenta che la circostanza che le reiterate cessioni di droga siano avvenute all'interno del penitenziario ove operava un'associazione sussumibile nel disposto dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non poteva escludere la configurabilità nell'ipotesi di specie dell'ipotesi del concorso di persone in plurimi episodi di spaccio, non essendo emersi elementi certi idonei a provare il ruolo di partecipe in capo al ricorrente. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione delta esclusione della recidiva. Lamenta che la sentenza di appello, sul punto della recidiva contestata ed applicata al ricorrente, aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla relazione quantificata tra il reato commesso ed i precedenti penali. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Lamenta che la sentenza di appello non aveva fornito una idonea ed adeguata motivazione circa le ragioni per le quali aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza previa esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192, comma 3 e 4, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle propatazioni dei collaboratori di giustizia. Espone che al ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di partecipe dell'associazione criminosa quale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], addetto al taglio della sostanza stupefacente ed alla cessione delle singole dosi tra i vari detenuti, sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal coimputato D'[OSCURATO:PERSONA]; richiamati i principi di diritto affermati dalle SU Marino in ordine alla valutazione delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia, lamenta che la Corte di appello aveva omesso un'adeguata verifica in tal senso; la Corte di appello aveva espresso un generico giudizio di credibilità soggettiva, dando rilievo ad un pregresso giudizio di attendibilità espresso in altri procedimenti; quanto alle dichiarazioni auto e etero accusatorie rese da D'[OSCURATO:PERSONA], esse erano intervenute dopo l'esecuzione a suo carico dell'ordinanza di custodia cautelare ed erano state valutate superficialmente ed erroneamente dai giudici di merito come elemento di novità idoneo ad integrare il quadro probatorio a carico del ricorrente, senza tener conto della tempistica delle dichiarazioni, della circostanza che i temi erano già noti e &svelati dai verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e della finalità utilitaristica della volontà di collaborare; inoltre, anche l'ulteriore verifica della attendibilità intrinseca del narrato del singolo collaboratore era incompleta, risultando le dichiarazioni generiche, inconsistenti e non riscontrate; non era stato considerato, poi, che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e che era stato allocato nelle stesse sezioni in cui era detenuto Abatiello aveva riferito di non saper dire nulla sul predetto; quanto, poi, alla valutazione dei riscontri esterni di carattere individualizzante, la motivazione della sentenza impugnata era carente e non teneva conto della divergenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla esatta allocazione di Abatiello nella struttura carceraria. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dette censure difensive; la sentenza impugnata non aveva argomentato né in ordine all'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo, la al. messa a disposizione da parte del ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (inteso come contributo stabile e continuativo ai mantenimento ed al rafforzamento del sodalizio) né in ordine all'elemento soggettivo, la cd affectio societatis (ossia la consapevolezza di far parte stabilmente del gruppo criminoso), che presuppone la prova del pactum sceleris. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei criteri valutativi fissati in terna dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la rilevanza dell'oggetto e dell'elemento ponderate dell'attività di spaccio; inoltre, non era stata considerata la non consistenza del profitto illecito né la mancanza in capo al gruppo di una posizione di controllo del mercato dell'intero centro penitenziario e l'assenza di diversi canali di approvvigionamento e di mezzi consistenti.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta associativa in plurime ipotesi di detenzione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado; argomenta che la circostanza che le reiterate cessioni di droga siano avvenute all'interno del penitenziario ove operava un'associazione sussumibile nel disposto dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non poteva escludere la configurabilità nell'ipotesi di specie dell'ipotesi del concorso di persone in plurimi episodi di spaccio, non essendo emersi elementi certi idonei a provare il ruolo di partecipe in capo al ricorrente. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Lamenta che la sentenza di appello non aveva fornito una idonea ed adeguata motivazione circa te ragioni per te quali aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza previa esclusione della recidiva. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della esclusione della recidiva. Lamenta che la sentenza di appello, sul punto della recidiva contestata ed applicata al ricorrente, aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alta relazione quantificata tra il reato commesso ed i precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Argomenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità del Polverino, basata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, limitandosi a condividere le valutazioni del primo giudice e senza considerare le specifiche doglianze mosse con l'appello; le dichiarazioni valorizzate dai Giudici di merito non si riscontravano tra di foro da un punto di vista temporale e fattuale ed erano slegate dallo stesso capo di imputazione; i Giudici di merito non avevano valutato le dichiarazioni in base al disposto dell'art. 192, comma 3, cod.proc., incorrendo così in violazione di legge e in vizio di motivazione.Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che le caratteristiche minimali dell'associazione, i quantitativi di sostanze stupefacente ceduti, la qualità della sostanza (droga leggera), le risorse umane impiegate, la destinazione ad uso personale di gran parte della sostanza acquistata, avrebbero dovuto condurre ad una corretta qualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 99, comma 4, e 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la pena irrogata risulta sproporzionata, previa verifica della costituzionalità dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con riferimento alle pene previste secondo l'ordinanza di rimessione della questione del Tribunale di Brescia del 6/11/2023, nonché della circostanza che le sanzioni non tengono conto della tipologia di sostanza stupefacente trattata; lamenta, poi, che la Corte di appello aveva confermato la sussistenza della recidiva contestata senza valutare che il fatto era sintomatico di una maggiore attitudine a delinquere dell'imputato; si duole, infine, della individuazione di una pena superiore ai minimi edittali senza relativa motivazione. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia propone due distinti ricorsi. Con il ricorso, a mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], articola sei motivi. Con il primo motivo espone che al ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di capo e organizzatore dell'associazione criminosa quale principale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], con la funzione di dirigere i partecipi ed organizzare l'attività di approvvigionamento e spaccio dello stupefacente e di raccolta del relative pagamento, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; richiamati i principi di diritto affermati dalle SU Marino in ordine alla valutazione delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia, lamenta che la Corte di appello aveva omesso un'adeguata verifica in tal senso; la Corte di appello aveva espresso un generico giudizio di credibilità soggettiva, dando rilievo ad un pregresso giudizio di attendibilità espresso in altri procedimenti; inoltre, anche l'ulteriore verifica della attendibilità intrinseca del narrato del singolo collaboratore era incompleta, risultando le dichiarazioni generiche, inconsistenti e non riscontrate; non era stato considerato, poi, che il coimputato D'[OSCURATO:PERSONA], che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, nulla aveva riferito in ordine allo Scotti;ancora non erano state considerate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e che aveva riferito di non conoscere [OSCURATO:PERSONA]; quanto, poi, alla valutazione dei riscontri esterni di carattere individualizzante, la motivazione della sentenza impugnata era carente e non teneva conto della divergenza delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia in ordine al ruolo dello Scotti nell'associazione criminosa nè della circostanza che i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur confermando il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] junior nell'attività illecita di spacce non avevano reso dichiarazioni in merito ad un eventuale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 ed al ruolo associativo attribuitogli. Lamenta che la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto delle censure difensive; la sentenza impugnata non aveva argomentato né in ordine all'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo con riferimento al preminente ruolo svolto, la cd messa a disposizione da parte del ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (inteso come contributo stabile e continuativo al mantenimento ed al rafforzamento del sodatizio)( né in ordine all'elemento soggettivo, la cd affectío societatis (ossia la consapevolezza di far parte stabilmente del gruppo criminoso), che presuppone la prova del pactum sceleris. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei criteri valutativi fissati in tema dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la rilevanza dell'oggetto e dell'elemento ponderate dell'attività di spaccio; inoltre, non era stata considerata la non consistenza del profitto illecito né la mancanza in capo al gruppo di una posizione di controllo del mercato dell'intero centro penitenziario e l'assenza di diversi canali di approvvigionamento e di mezzi consistenti. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta associativa in plurime ipotesi di detenzione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado; argomenta che la circostanza che te reiterate cessioni di droga siano avvenute all'interno del penitenziario ove operava un'associazione sussumibile nel disposto dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non poteva escludere la configurabitità nell'ipotesi di specie dell'ipotesi del concorso di persone in plurimi episodi di spaccio, non essendo emersi elementi certi idonei a provare il ruolo di partecipe e tantomeno di organi“cilore in capo al ricorrente. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della esclusione della recidiva. Lamenta che la sentenza di appello, sul punto della recidiva contestata ed applicata al ricorrente, aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di p legittimità in ordine atta relazione ijantiflcata tra il reato commesso ed i precedenti penali. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alta mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Lamenta che la sentenza di appello non aveva fornito una idonea ed adeguata motivazione circa le ragioni per te quali aveva ritenuto di non concedere te circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza previa esclusione della recidiva. Con il ricorso, a mezzo del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], articola quattro motivi. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 191 cod.proc.pen. e 16- quater I. 15 marzo 1991 n. 82. Espone che l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata basata sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]; tali dichiarazioni erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 16-quater 15 marzo 1991 n. 82, perché rese oltre il termine di 180 giorni e, precisamente il 29.9.2021, dalla manifestazione di volontà di collaborare, avvenuta in data 8.8.2019. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che con l'appello si era contestata la mancanza di prova circa la condotta di partecipazione al reato associativo e, comunque, l'erronea attribuzione del ruolo di capo ed organizzatore della associazione; le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che, pur affermavano l'inserimento dello Scotti nella consorteria criminale, non si riscontravano quanto al ruolo ricoperto dal ricorrente; la Corte di appello con motivazione illogica, carente ed apodittica affermava che la non convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia erano apparenti in quanto vi era la suddivisione della consorteria in sottogruppi che adottavano diverse modalità di occultamento e diversi luoghi di custodia della sostanza stupefacente nonché una interscambiabilità delle funzioni; il ruolo di organizzatore riconosciuto alto Scotti, poi, si basava sulle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che lo avevano indicato quale uno dei "gestori" del traffico di sostanza stupefacente. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente denegato la configurabilità dell'ipotesi associativa meno grave, dando rilievo a circostanze non rilevanti, qual* la reiterazione per lungo tempo delle condotte e la caratura criminale degli assodati, senza considerare che le singole cessioni avevano ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc.pen. e 99 cod.pen. Lamenta che la Corte di appello aveva confermato la sussistenza della recidiva contestata limitandosi ad affermare la correttezza delle conclusioni della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello; inoltre, con motivazione illogica, la Corte di appello aveva escluso la recidiva ai coimputati che avevano rinunciato ai motivi di appello valorizzando come positivo it comportamento processuale degli stessi e non aveva, invece, tenuto conto del positivo comportamento processuale dello Scotti dimostrativo di sicura sottomissione alla Giustizia. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articola sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 125 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato associativo. Argomenta che elemento che contraddistingue il delitto di cui all'art. 74 d.P.R n. 309/1990, e lo differenzia dai concorso di persone nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è la predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione del programma criminoso; nella specie, la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto sussistente il contestato reato associativo sebbene l'attività di spaccio venisse esercitata all'interno dell'istituto di pena attraverso una serie di articolazioni; non era stato dimostrato, infatti, che singoli gruppo avessero dato vita ad un unico sodalizio criminoso, difettando una cassa comune e la predisposizione di uomini e mezzi da parte dei vertici del sodalizio; neppure era emerso che le modalità di spaccio venissero concordate tra i sodali nè che vi fossero direttive impartite dai vertici dell'associazione. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato associativo.Argomenta che il ricorrente viene indicato dai Giudici di merito quale organizzatore del gruppo operante nella seconda sezione del [OSCURATO:PERSONA] S3; in particolare, il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] era quello di adoperarsi per l'approvvigionamento dello stupefacente, che acquistava da detenuto ristretto nella quarta sezione del Reparto; i Giudici di merito non avevano, però, motivato in ordine alla stabilità del rapporto di fornitura, requisito essenziale per superare un rapporto di mera sinatlagmaticità contrattuale ed integrare la cointeressenza associativa; il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], l'unico a riferire delle modalità di approvvigionamento detto stupefacente, non riferiva in maniera precisa e dettagliata di specifici episodi di approvvigionamento e conseguente cessione, tanto da non potersi -dimobtidla la stabilità del rapporto di fornitura; ancora più generiche risultavano le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione ai ruolo di organizzatore a carico d.eí [OSCURATO:PERSONA]. Espone che i Giudici di merito avevano ritenuto che l'associazione di cui all'imputazione avesse carattere composito, in quanto costituita da micro articolazioni operanti nette varie sezioni; rimarca, quindi, che i compartecipi di un'associazione priva di una struttura gerarchica non possono essere ritenuti in maniera automatica promotori o organizzatori e che, nella specie, non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato designato dai capi del sodalizio come organizzatore di una specifica articolazione dell'associazione; le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riportate in sentenza non trovavano conferma, quanto alle modalità delta condotta attribuita al ricorrente, nelle altre dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia; la motivazione della sentenza impugnata, che aveva confermato le valutazioni del primo giudice, era, dunque carente e profondamente illegittima. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente denegato la configurabilità dell'ipotesi associativa meno grave, dando rilievo a circostanze non rilevanti, quale la reiterazione per lungo tempo delle condotte e la corruzione di alcuni agenti di polizia penitenziaria, senza considerare che le modalità di taglio e conservazione dello stupefacente erano rudimentali, nonchè che te singole cessioni avevano ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo droghe leggere, erano limitate a singole dosi per uso personale ed il profitto illecito era di scarsissima consistenza; neppure era stato considerato che l'attività di spaccio era stata posta in essere in un ambito territoriale ristretto (ovvero nel reparto ove erano ristretti gli imputati)..Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 69 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti, dando rilievo ostativo al curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che i quantitativi di droga rinvenuti non erano elevati, che le modalità di taglio e conservazione dello stupefacente erano rudimentali, che le cessioni erano modeste e limitate all'uso personale e che il profitto era modesto. Con° testo motivo ponj:Zestione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, d,P.R. n. 309/1990 per contrasto con gli artt. 3,27 e 117 della Cost. e 49 CEDU), nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio irragionevole e sproporzionato nel caso in cui il reato associativo abbia ad oggetto la commercializzazione di droghe cd leggere che sono già sanzionate dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 in modo inferiore rispetto alle droghe pesanti, avuto riguardo alle altre figure di reato associative (416, 416-bis, 270 e 270-bis cod.pen.), 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la trattazione orale dei ricorsi in pubblica udienza. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concludeso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarato inammissibili. 2. Vanno esaminati, previamente, i motivi di ricorso afferenti all'affermazione di responsabilità per il contestato reato associativo. 3. Va rilevato, innanzitutto, che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno rinunciato ai motivi di appello afferenti all'affermazione di responsabilità. Va ricordato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez.2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv.278006 - 01.Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448). Ciò posto, vanno dichiarati inammissibili, sulla base del principio di diritto suesposto, il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il motivo di ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. I motivi in esame attengono entrambi all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e, stante la rinuncia da parte delle ricorrenti a tale punto della decisione di primo grado in sede di appello, sono inammissibili perchè censure attinenti a motivi d'appello rinunciati. 4. Va, quindi, esaminato il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avente natura preliminare, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] perché rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, in violazione, quindi, dell'art. 16-quater I. 15 marzo 1991 n. 82. La censura è manifestamente infondata. Costituisce, infatti, ius receptum che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. (Sez.U, n. 1149 de/ 25/09/2008, dep.13/01/2009, Rv. 241882 - 01; conf. Sez.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti; Sez.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri, Sez.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto). Tale principio è stato ribadito con la pronuncia della Sez.1, n. 54844 del 06/06/2018, Rv. 274653 - 01, che ha affermato che sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento. Nella specie, quindi, essendosi celebrato il giudizio di merito nelle forme del giudizio abbreviato, la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] risulta del tutto destituita di fondamento. 5. Vanno, quindi, esaminati, il motivo di [OSCURATO:PERSONA] (nella parte relativa all'affermazione di responsabilità per il reato associativo ed alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia), il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo, il secondo motivo ed il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], il primo, il secondo motivo ed il quarto motivo di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo, il secondo ed il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo d ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi in esame, tutti afferenti a doglianze con le quali si prospettano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed alla condotta di partecipazione, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati. 5.1. Prima di procedere all'esame dei motivi, ragioni di economia processuale e di ordine sistematico, impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Samniarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità - per quanto rileva in questa sede - e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto; conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergami° ed altri, Rv. 197250). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n.8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri Rv.254107, Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, dep. 19/02/2015, Rv.262423). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono "l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, Rv. 223061). È stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, Rv. 254988). Non è, dunque, censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez.2, 12/02/2009, n. 8619). Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va, quindi, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dall'alt 8 della L n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 5.2. Tanto premesso, va osservato che, nella specie, i Giudici di merito (cfr pp da 25 a 180 della sentenza di primo grado e pp. da 24 a 54 della sentenza di appello) si sono soffermati a lungo nell'esaminare e valutare le risultanze istruttorie (costituite prevalentemente dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nei confronti di alcuni imputati, dai sequestri e dalle risultanze degli accertamenti di Pg) dimostrative dell'esistenza di una organizzazione criminosa dedita alla commissione di una serie indeterminata di reati di spaccio di stupefacente, operante - almeno dal 2014 al 2021- all'interno del carcere di [OSCURATO:PERSONA], nel Reparto di [OSCURATO:PERSONA] AS3, strutturata nell'ambito della Seconda, Terza e Quarta Sezione. La Corte territoriale ha, innanzitutto, condiviso e confermato la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia espressa dal primo giudice, con motivazione congrua e conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; 2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Fiore, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/1.1/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). La possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è, quindi, una acquisizione consolidata della giurisprudenza di legittimità, ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368; Sez.1, n.17370 del 12/09/2023, dep.29/04/2024, Rv.286327 - 01). In tali pronunce si è affermato che, in tema di valutazione della convergenza delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e, più in generale, della concordanza della prova orale, questa Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire il principio di diritto, secondo il quale il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo "specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione" nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati. Invero, l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere- dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti. I Giudici di merito hanno fatto buon governo dei suesposti principi di diritto con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e diffusamente illustrate alle pagine da 171 a 180 della sentenza di primo grado ed alle pagine da 45 a 54 della motivazione della sentenza di appello, valutando positivamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità estrinseca dei propalanti nonchè l'esistenza di riscontri oggettivi al narrato accusatorio. In tali spazi sono state affrontate le censure difensive, qui riproposte, in particolar modo analizzando la genesi dei contributi informativi alla luce della storia criminale dei propalanti, del contenuto dei verbali di interrogatorio, degli elementi di riscontro oggettivo, nonché degli ulteriori parametri richiesti per vagliare la validità delle informazioni, sottolineando anche il consistente dato numerico dei propalanti, assolutamente convergenti sul nucleo essenziale relativo all'esistenza di un organizzazione criminosa capace di fare entrare droga all'interno del carcere di Secondigliano e di gestirne alcune attività fondamenti, quali l'allocazione dei detenuti nelle celle e nei reparti, attraverso la corruzione di agenti penitenziari. I Giudici di merito hanno rimarcato che tutte le dichiarazioni concordavano nel nucleo essenziale dei fatti e spiegato che le eventuali imprecisioni e discrasie erano giustificate dal fatto che ciascun collaboratore aveva potuto raccontare più compiutamente le vicende che avvenivano nella sezione del carcere in cui era allocato; è stato evidenziato, inoltre, il tempo trascorso dai fatti , quale fattore di discrasie nei diversi racconti, nonchè la circostanza che il periodo di coinvolgimento nei fatti variava da collaboratore a collaboratore, sicchè, anche sotto profilo erano plausibili discrasie tra i racconti; tali profili rendevano del pari plausibile la circostanza che ciascun imputato era stato raggiunto dalle chiamate in correità solo di alcuni collaboratori e non di altri, considerando anche la struttura del [OSCURATO:PERSONA] del carcere di Secondigliano, suddiviso in sezioni e in piani, che induceva a ritenere non inverosimile che un medesimo fatto attribuibile ad un certo imputato fosse nel patrimonio di conoscenza dell'uno o dell'altro collaboratore; andava, inoltre, considerato che i dichiaranti erano allocati in sezioni diverse e, quindi, avevano maggiore conoscenza di fatti avvenuti nella sezione in cui erano detenuti e che coloro che partecipavano all'attività di spaccio ne mettevano al corrente i "nuovi" solo quando essi venivano ritenuti "affidabili" e interessati a A-) prendere parte al traffico illecito. I Giudici/appello, poi, rispondendo alle censure difensive, hanno spiegato che la positiva valutazione di attendibilità di D'[OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni erano intervenute subito dopo la notifica dell'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti, non era minata da tale profilo temporale e dalla circostanza che egli aveva avuto conoscenza dei fatti contestati, in quanto il D'Atri aveva ammesso pienamente gli addebiti ed aveva reso dichiarazioni etero- accusatorie di rilevante importanza nei confronti di gran parte degli imputati, arricchendo ulteriormente il materiale probatorio raccolto fino a quel momento; inoltre, i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già da tempo prima, avevano indicato D'[OSCURATO:PERSONA] come un detenuto in rapporti con gli organizzatori del traffico illecito e con le guardie penitenziare e ne avevano sottolineato il ruolo importante svolto anche grazie al suo compito di addetto alla spesa, che gli consentiva grande libertà di movimento all'interno del carcere di Secondigliano; era, quindi, evidente il livello di conoscenza diretta dei fatti da parte di D'[OSCURATO:PERSONA], che aveva attualizzato i racconti dei precedenti collaboratori di giustizia, fornendo dettagli e precisazioni, che non avrebbe potuto ricavare dalla possibile lettura dell'ordinanza cautelare. 5.3. La Corte territoriale ha, quindi, descritto plurimi elementi fattuali - emersi dalle complessive risultanze istruttorie - dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti in materia di stupefacenti e delle modalità operative del sodalizio criminoso: l'esistenza di un sistema collaudato, con specifica ripartizione dei ruoli, all'occorrenza interscambiabili, che si snodava in maniera precisa ed accurata dalla fase dell'approvvigionamento dall'esterno della struttura carceraria della sostanza stupefacente, preceduta dagli ordinativi effettuati dalle varie sezioni, a quello dell'introduzione in carcere della droga per il taglio e la successiva cessione ai detenuti che ne avevano fatto richiesta; la predisposizione di nascondigli creati per occultare la droga da tagliare; l'individuazione di appositi custodi della sostanza stupefacente; l'esistenza di collaudati collegamenti tra i diversi sotto-gruppi delle sezioni seconda, terza e quarta del [OSCURATO:PERSONA] per gli ordinativi e per la successiva trasmissione della droga; l'attuazione dei collegamenti con la collaborazione degli "spesini" e attraverso la complicità di alcuni agenti di polizia penitenziaria corrotti, importanti elementi di raccordo con l'esterno, grazie ai quali veniva realizzato il sistema organizzativo; le varie sezioni interessate del [OSCURATO:PERSONA] costituivano articolazioni della medesima piazza di spaccio e tra di esse il fulcro del traffico di droga era la quarta sezione, che distribuiva lo stupefacente anche alle altre sezioni tramite spesini e lavoranti o attraverso un paniere che passava da un piano all'altro della medesima verticale; l'attività illecita della quarta sezione era gestita da [OSCURATO:PERSONA], a cui subentrava [OSCURATO:PERSONA], entrambi esponenti del clan Vigilia, nella seconda sezione il traffico di droga era organizzato da [OSCURATO:PERSONA] e nella terza sezione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la piazza di spaccio operava su varie articolazioni, i cui componenti risultavano variamente relazionarsi tra di loro nel<ell'ambito di una reciproca e consapevole cooperazione; la struttura organizzativa era unica e tesa al raggiungimento dell'unico fine di distribuire lo stupefacente all'interno del carcere attraverso la collaborazione di agenti penitenziari corrotti e di lavoranti e spesini per il passaggio di droga anche tra sezioni diverse; la struttura associativa aveva, inoltre, carattere composito ed i segmenti operavano anche separatamente, in particolare quanto ai canali di approvvigionamento dello stupefacente. Risultano, pertanto, individuati plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti in materia di stupefacenti, della permanenza del vincolo associativo e dell'esistenza di una articolata organizzazione che consentiva la realizzazione concreta del programma criminoso (pp. 55, 56,57,58 della sentenza impugnata e pp. 272,273,274,275,276 della sentenza di primo grado). La motivazione esposta dalla Corte territoriale è congrua e priva di vizi logici e si sottrae, pertanto al sindacato di legittimità. Essa è, altresì, in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Va ricordato che questa Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez.4, n.44183 del 02/10/2013, Rv. 257582Sez. 1, n 10758 del 18.02.2009, Rv. 242897). L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo nonchè nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez.6, n.27433 del 10/01/2017, Rv. 270396 - 01; Sez.6 n. 17467 del 21/11/2018, dep.23/04/2019, Rv.275550 - 01) Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, quindi, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, preordinati alla cessione o al traffico di droga.La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta condudentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep. 16/03/2001, Rv. 218731). Ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è, dunque, richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale (Sez. 6, n. 40505 del 17/06/2009, dep. 19/10/2009, Rv. 245282); è, pertanto, sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale (Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, Addio, Rv. 265945; Sez. 6, n. 4800 del 15/02/1993, Barlow, Rv. 194539; Sez. 1, n. 825 del 02/11/1995, Marino, Rv. 203489; Sez. 1, n. 7758 del 10/06/1996, Timpani, Rv. 205531; Sez. 5, n. 1291 del 17/03/1997, Barj, Rv. 208231; Sez 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Ambrosio, Rv. 251574; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798). Con riferimento all'elemento organizzativo, per la configurazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è necessaria la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoli associati (Sez.2, n.19146 del 20/02/2019, Rv.275583 - 01; Sez.2, n.16540 del 27/03/2013, Rv.255491 - 01; Sez.6, n.3886 del 07/11/2011, dep.31/01/2012, Rv.251562 - 01; Sez 1, n.30463 del 07/07/2011, Rv.251011-01; Sez.6,n.25454 del 13/02/2009, Rv 244520-01); è si è anche precisato che l'assenza di una c.d. «cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione (Sez.3, n. 12705 del 15/02/2019, Rv.275478 - 01). Si è affermato, in particolare, che non solo è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni ma anche che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez. 6, n. 15158 del 14/02/2001, Enea, Rv. 218953; Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv. 211743). E si è osservato che l'elemento organizzativo deve essere valutato non solo e non tanto nel suo aspetto statico, quanto - soprattutto - nella sua dimensione dinamica, dimostrativa dell'esistenza di una "affectio societatis" destinata a perpetuarsi nel tempo e che sopravvive al singolo episodio criminoso. L'elemento "strutturale-organizzativo" assurge, infatti, ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire "materialità" al fatto, in ossequio al principio di necessaria (quantomeno) potenziale offensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza dell'azione a ledere in modo permanente il bene protetto (cfr in termini, Sez.3, n.6871 del 08/07/2016, dep.14/02/2017, Rv.269150 - 01, che ha osservato, più in particolare, che quando si evoca il requisito strutturale-organizzativo occorre tenere presente che il concetto di organizzazione comporta l'esistenza di una volontà "organizzante" di persone e cose che non necessariamente devono essere dedicate in via esclusiva allo scopo sociale, come se si trattasse, appunto, di un'azienda o del capitale sociale o di beni strumentali dell'impresa e che nel caso di associazioni per delinquere i beni possono essere -e normalmente sono - quelli di uso comune, indifferentemente utilizzati a scopi leciti o illeciti. Quel che rileva, appunto, è che il loro uso denoti l'esistenza della regola unificante che li organizza, quando necessario, in vista dello scopo; un'associazione per delinquere non è tale se rispecchia determinate caratteristiche strutturali -che non possono ovviamente essere predeterminate per legge- ma è tale se, a prescindere dalle forme organizzative scelte -eventualmente lecite e ad essa preesistenti o sovrapponibili- persegue il fine di commettere più delitti). E' stato, inoltre, anche chiarito che per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche "orizzontale", purché strumentale alla y realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati- fine (Sez.3, n. 9457 del 06/11/2015, dep.08/03/2016, Rv.266286 - 01). In definitiva, a fronte di un percorso argomentativo adeguato, non manifestamente illogico e corretto in diritto, le censure proposte dai ricorrenti si appalesano meramente contestative, ripetitive di censure già adeguatamente vagliate dai Giudici di appello e prive di confronto con le complessive argomentazioni esposte nella sentenza impugnata. 5.4. La Corte territoriale, poi, nel richiamare e confermare le argomentazioni del Tribunale ha ampiamente motivato in ordine al contributo partecipativo di ciascuno dei ricorrenti, valutando specificamente le relative risultanze probatorie e confutando le censure difensive mosse con l'atto di appello, con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, nonchè conformi al principio di diritto secondo cui per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione, connotandosi come consapevole ed effettivo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01; Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692 -01). Vanno, quindi, esaminate le singole posizioni. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella terza sezione del [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello ne hanno individuato il ruolo specifico di custode dello stupefacente (nascondeva nella sua cella i borselli che entravano con oggetti proibiti, tra i quali la droga, poi distribuiti tra i detenuti che ne facevano richiesta), in aderenza alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di contenuto specifico e corroborate anche da riconoscimento fotografico del Valda, tra di loro convergenti e riscontrate dagli accertamenti di Pg che attestavano la sussistenza di periodi di detenzione comune dei propalanti e del Valda; hanno, quindi, evidenziato che l'assenza di sequestri a carico del Valda, questione posta con le censure difensive, costituiva circostanza assolutamente neutra, e che la mancata indicazione del Valda anche da parte degli altri collaboratori di giustizia era plausibilmente spiegabile con la considerazione che fx=stir non l'avessero conosciuto (pp. 93 e 94 della sentenza impugnata). Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi detenuti nella quarta sezione del [OSCURATO:PERSONA] e nella stessa cella n. 16, i Giudici di appello, ne hanno individuato il ruolo specifico di addetti alle operazioni di taglio dello stupefacente da spacciare e in alcune occasioni anche di custodi dello stupefacente ( operavano nell'ambito del traffico di stupefacenti, in particolare di hashish per conto di [OSCURATO:PERSONA]) in aderenza alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di contenuto specifico, corroborate anche da riconoscimento fotografico ed assolutamente convergenti tra di loro nonchè riscontrate dagli accertamenti di Pg che attestavano la sussistenza di periodi di detenzione comune dei propalanti in parte coincidente con quelli del Molinaro e del Quindici (pp 95 e 96 della sentenza impugnata). Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella quarta sezione del [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello, ne hanno individuato il ruolo specifico di addetto alla custodia ed al taglio dello stupefacente nella disponibilità del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nonchè, in alcune occasioni anche di preposto allo smercio dello stupefacente, in aderenza alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di contenuto specifico, frutto di una conoscenza diretta, corroborate da riconoscimento fotografico del Porcino e convergenti tra di loro, nonchè riscontrate dagli accertamenti di Pg che attestavano la sussistenza di periodi di detenzione comune dei propalanti in parte coincidenti con quelli del Porcino (pp 97 e 98 della sentenza impugnata). Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella seconda sezione del [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello, lo hanno individuato come colui che organizzava e gestiva il traffico di stupefacenti nella seconda sezione del [OSCURATO:PERSONA] (acquistava grossi quantitativi di hashish che faceva poi tagliare e spacciare da altri detenuti coordinando l'attività di spaccio, avvalendosi di vari collaboratori, primo tra tutti CliTivino Emanuele; ciò in aderenza alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonchè, successivamente, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni dei predetti erano specifiche, frutto di conoscenza diretta e corroborate anche da riconoscimento fotografico dell'Autore ed erano convergenti tra di loro e trovavano ulteriore riscontro negli accertamenti di Pg che attestavano la sussistenza di periodo di detenzione comune dei primi tre collaboratori di giustizia e di [OSCURATO:PERSONA] (pp 74,75, 76, 77,78 della sentenza impugnata). La Corte territoriale rimarcava che la qualità di organizzatore e promotore di [OSCURATO:PERSONA] si evinceva chiaramente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che avevano riferito della sua attività di coordinamento del traffico illecito nella sezione in cui era recluso, che si snodava dalla fondamentale ed imprescindibile fase dell'approvvigionamento dello stupefacente, di cui egli si interessava in prima persona, a quelle della custodia, del taglio e della successiva cessione dello stupefacente, attività che delegava ad altri detenuti; emergeva, quindi, un'attività di evidente rilevanza organizzativa relativa ad ogni fase del traffico dello stupefacente. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella seconda sezione del [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello, ne hanno individuato il ruolo specifico di addetto alla custodia ed allo spaccio della sostanza stupefacente del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], in aderenza alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di contenuto specifico, frutto di una conoscenza diretta, corroborate da riconoscimento fotografico del Mazziotti e convergenti tra di loro, nonchè riscontrate dagli accertamenti di Pg che attestavano la sussistenza di periodi di detenzione comune dei propalanti, nella stessa seconda sezione del [OSCURATO:PERSONA], in parte coincidenti con quello del Mazziotti (pp 78,79,80,81 della sentenza impugnata). Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella seconda sezione del [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello, ne hanno individuato il ruolo specifico di spesino addetto allo spaccio al dettaglio dello stupefacente ai vari acquirenti, in aderenza alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato D'[OSCURATO:PERSONA] che nell'interrogatorio del 20/04/2022 rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie (il D'Atri si autoaccusava del reato associativo e ammetteva di aver preso parte in prima persona al traffico di stupefacenti all'interno del carcere di Secondigliano, chiarendo che, in qualità di spesino, aveva ampia libertà di movimento e, quindi, anche in considerazione del suo lungo periodo di detenzione pari quasi a tre anni, poteva riferire di circostanze per conoscenza diretta, anche con riferimento a sezioni del carcere diverse da quella di appartenenza), così fornendo riscontro alle dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia ed arricchendo il quadro probatorio che, in precedenza, era stato ritenuto incompleto dal Giudice per le indagini preliminari in sede di valutazione della richiesta del Pnrì di emissione di ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; le dichiarazioni dei predetti erano specifiche, frutto di conoscenza diretta e corroborate da riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA] ed erano convergenti tra di loro e trovavano ulteriore riscontro negli accertamenti di Pg che attestavano la sussistenza di periodo di detenzione comune dei propalanti e di [OSCURATO:PERSONA] (pp. 81,82,83 della sentenza impugnata). Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella seconda sezione del [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello, ne hanno individuato il ruolo specifico di principale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del traffico di stupefacente, in aderenza alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato (D'[OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 20/04/2022 rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie, 36 ----dr , / / così fornendo riscontro alle dichiarazioni del Piezzo ed arricchendo il quadro probatorio che, in precedenza, era stato ritenuto incompleto dal Giudice per le indagini preliminari in sede di valutazione della richiesta del Pm di emissione di ordinanza cautelare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]); le dichiarazioni dei predetti erano specifiche, frutto di conoscenza diretta e corroborate anche da riconoscimento fotografico del [OSCURATO:PERSONA] ed erano convergenti tra di loro e trovavano ulteriore riscontro negli accertamenti di Pg che attestavano la sussistenza di periodo di detenzione comune dei propalanti e del [OSCURATO:PERSONA] (pp. 83,84,85 e 86 della sentenza impugnata). Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella terza sezione del [OSCURATO:PERSONA] nella quale svolgeva anche il compito di spesino, i Giudici di appello, ne hanno individuato il ruolo specifico di addetto allo spaccio al dettaglio dello stupefacente ai vari acquirenti (egli svolgendo il compito di spesino, sfruttando la maggiore libertà di movimento consegnava la droga che prendeva dalla quarta sezione ai detenuti delle altre sezioni), in aderenza alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato D'[OSCURATO:PERSONA] (D'[OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 20/04/2022 rendeva dichiarazioni auto ed etero accusatorie, così fornendo riscontro alle dichiarazioni dei predetti ed arricchendo il quadro probatorio che, in precedenza, era stato ritenuto incompleto dal Giudice per le indagini preliminari in sede di valutazione della richiesta del Pm di emissione di ordinanza cautelare nei confronti del Polverino); le dichiarazioni dei predetti erano specifiche, frutto di conoscenza diretta e corroborate anche da riconoscimento fotografico del Polverino ed erano convergenti tra di loro e trovavano ulteriore riscontro negli accertamenti di Pg che attestavano la sussistenza di periodo di detenzione comune dei propalanti e del Polverino ( pp 91 e 92 della sentenza impugnata). Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella quarta sezione del [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello, in aderenza alle assolutamente convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], ne hanno individuato il ruolo di capo ed organizzatore del traffico di stupefacenti all'interno del carcere di Secondigliano; la quarta sezione del [OSCURATO:PERSONA] era il fulcro del traffico illecito e il Vigilia ne era il capo e l'organizzatore: egli aveva stretto un accordo con un agente penitenziario che provvedeva ad introdurre nel carcere lo stupefacente (proveniente da Soccavo ove operava il clan Vigilia) e lo consegnava al predetto, il quale, poi, lo affidava ai soggetti che individuava per lo svolgimento dell'attività di taglio dello stupefacente e per la successiva attività di spaccio con distribuzione sia ai vari detenuti della sezione che a quelli di altre sezioni del [OSCURATO:PERSONA]; il Vigilia incassava i guadagni del traffico illecito e corrispondeva uno stipendio mensile ai suoi collaboratori (pp 68,69 e 70 della sentenza impugnata) Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella quarta sezione del [OSCURATO:PERSONA], i Giudici di appello, ne hanno individuato il ruolo specifico di più stretto collaboratore del capo dell'organizzazione, [OSCURATO:PERSONA], quale suo "braccio destro" con ruolo di preminenza nella gestione del traffico illecito, in aderenza alle risultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di contenuto specifico, corroborate anche da riconoscimento fotografico dello Scotti ed assolutamente convergenti tra di loro nonchè riscontrate dagli accertamenti di Pg che attestavano la sussistenza di periodi di detenzione comune dei propalanti in parte coincidente con quelli di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale precisava, a confutazione delle censure difensive, che le divergenze nelle indicazioni dei propalanti in ordine alle modalità di ingresso e modalità della custodia dello stupefacente erano solo apparenti in quanto spiegabili con la circostanza che l'associazione criminosa era suddivisa in sottogruppi, con distinte e diverse modalità di introduzione in carcere della droga e diversi luoghi di custodia dello stupefacente, e che, vi era comunque una interscambiabilità nelle funzioni, soprattutto in quelle esecutive dei vari partecipi (pp 99,100,101 della sentenza impugnata); i Giudici di appello confermavano il ruolo di organizzatore di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come le convergenti e precise dichiarazioni dei collaboratori di giustizia lo indicavano come colui che, in sinergia con [OSCURATO:PERSONA], gestiva il traffico dello stupefacente, del quale il fulcro era costituito, come già evidenziato, proprio dalla quarta sezione del [OSCURATO:PERSONA], che distribuiva lo stupefacente anche alle altre sezioni (attraverso l'utilizzo di panieri per raggiungere le sezioni che si trovavano sulla stessa verticale); la Corte di merito rimarcava anche che [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], aveva assunto decisioni di rilevanza organizzativa e, cioè, l'individuazione del nascondiglio più sicuro per lo stupefacente (all'interno della sala barberia del carcere). Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione significativi elementi fattuali che comprovano lo stabile coinvolgimento dei ricorrenti nelle dinamiche del gruppo associativo, emergendo dalla valutazione di tali elementi probatori la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e le censure mosse in questa sede dai ricorrenti sono meramente contestative, prive di confronto con le complessive argomentazioni esposte dalla Corte territoriale ed orientate a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.Risulta, inoltre, corretta in diritto la qualificazione della condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in termini, ciascuno, di organizzatore del gruppo criminoso, in quanto basata - come suesposto - sulla individuazione delle concrete e rilevanti attività di coordinamento ed impiego delle risorse associative svolte da ciascuno. Va ricordato che questa Corte ha affermato il principio, che va condiviso, secondo cui, in tema di associazione per delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui il quale riveste il ruolo - anche non dall'inizio dell'associazione ed anche in unione ad altri - di coordinare ed assicurare la funzionalità delle strutture di cui il sodalizio si compone, senza necessità che detto ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza (Sez.1, n.47741 del 29/11/2017, dep.19/10/2018, Rv.274369 - 01). Tale principio è stato ribadito da Sez.3, n.2039 del 02/02/2018, dep.17/01/2019, Rv.274816 - 03, che ha precisato che la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo, invece, necessario che Io stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti. Si è osservato che, in materia di reati associativi, l'attribuzione a taluno del ruolo di "organizzatore" non implica che costui debba essere necessariamente investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti, rientrando piuttosto i detti compiti in quelli propri dei "capi" e "dirigenti", ma richiede soltanto che l'attività del soggetto abbia i requisiti della essenzialità e della infungibilità, intesa, quest'ultima, peraltro, in senso relativo, e cioè come non facile intercambiabilità e non come assoluta insostituibilità; requisiti i quali possono sussistere anche indipendentemente dalla continuità della suddetta attività; e nello stesso senso, più recentemente, da Sez.3, n. 18370 del 19/01/2024, Rv. 286272 - 02. Ed è stato anche chiarito che una volta verificata l'esistenza, anche rudimentale, della struttura e delle relazioni personali tra i componenti, per poter affermare la qualità di "promotore" od "organizzatore" è necessaria la prova del ruolo in concreto svolto da coloro cui tale qualifica viene attribuita, atteso che i compartecipi di un'associazione priva di una struttura gerarchica non possono, per ciò stesso ed in modo automatico, essere ritenuti "promotori" od "organizzatori" (Sez. 6, n. 25698 del 15/06/2011, Rv.250515 - 01; Sez. 1, n. 17027 del 25/03/2003, Rv.224808 - 01). Del pari corretta è la qualificazione della condotta partecípativa di [OSCURATO:PERSONA] quale capo ed organizzatore del gruppo criminoso basata - come suesposto - sulla individuazione delle concrete e rilevanti attività svolte, non solo di reperimento ed introduzione nel carcere dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso ed all'effettivo impiego delle risorse associative ma anche di direzione e coordinamento dell'attività degli altri sodali; risulta evidente che nella condotta del Vigilia si concentravano le due funzioni di capo ed organizzatore del gruppo criminoso, come delineate dai principi di diritto suesposti. Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate sul punto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La Corte di appello ha disatteso la doglianza difensiva qui riproposta, valutando il periodo di scarcerazione del Vigilia (dal 11.8.2018 al 12.12.2018) come breve e non rilevante ai fini della richiesta della retrodatazione della condotta associativa contestata, spiegando che al rientro in carcere il Vigilia aveva proseguito nella condotta illecita mai definitivamente abbandonata. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione. 7. Vanno, poi, trattati congiuntamente perché oggettivamente connessi, il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA],- motivi tutti non oggetto di rinuncia in sede di appello -, il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nella parte relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990), il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (nella parte relativa alla erronea applicazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e travisamento della prova), il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di entrambi i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. I motivi in esame, tutti afferenti a doglianze con le quali si prospettano violazione di legge e vizio dì motivazione in relazione al diniego di configurabilità della fattispecie associativa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati. Va osservato che costituisce orientamento consolidato che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep.16/01/2020, Rv.278098 - 01); ed è stato anche precisato che, ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez.3, n.44837 del 06/02/2018, Rv.274696 - 01, che ha precisato che "Siccome il reato di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74, allo stesso modo di tutte le fattispecie associative, è un reato di pericolo, ne deriva che il maggiore o minore grado di pericolosità dell'associazione non può essere legato solo ai singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma deve tener conto della potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti e tale dato costituisce la cifra che consente di diversificare l'associazione tipica o ordinaria da quella costituita e successivamente mantenuta in vita "per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73"). Si è anche rimarcato che, "pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentino le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, dei d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez.4, n. 34920 del 14/06/2017, Rv.270803 - 01); e si è chiarito che, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Rv. 256289, che ha evidenziato che la complessiva attività di spaccio, in concreto esercitata, può esorbitare dalla previsione di fatto di lieve entità, avuto riguardo alla molteplicità degli episodi di spaccio, al loro reiterarsi in ampio arco di tempo e alla predisposizione di un'idonea e strutturata organizzazione). Nella specie, la Corte territoriale, nel richiamare e condividere le valutazioni del primo giudice, ha rimarcato il significativo dato quantitativo, le dimensioni e la durata nel tempo del traffico di stupefacenti (almeno dal 2014 al 2021), l'inserimento della realizzazione dei reati-fine nell'ambito di strategie e modalità particolarmente insidiose messe a punto dal sodalizio criminoso, il luogo ove il sodalizio operava (una struttura carceraria e, in particolare, un Reparto di [OSCURATO:PERSONA]), il coinvolgimento di soggetti istituzionalmente tenuti alla funzione di sovraintendere alla fase di esecuzione della pena, quali iiplurimi elementi ostativi al riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990; i Giudici di appello hanno anche evidenziato che i sodali non avevano concordato di limitarsi a condotte di spaccio occasionali o di lieve entità ma, al contrario avevano organizzato un vero e proprio sistema, operante per anni, per il continuo e duraturo approvvigionamento dello stupefacente, che contemplava la corruzione di alcuni poliziotti penitenziari (e, in particolare della guardia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA]) ed il sostanziale controllo di un intero reparto del carcere, con contatti di comunicazione all'esterno con i clan di appartenenza, continuando, quindi, nell'operato illecito senza problemi nonostante lo stato di detenzione (pp da 55 a 60 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha, dunque, dato corretto rilievo non solo al dato quantitativo delle singole cessioni ma al complesso e strutturato sistema organizzativo posto in essere dal sodalizio criminoso, connotato da uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti e da una durata protrattasi per un lungo arco temporale. Le argomentazioni sono congrue e prive di vizi logici nonchè conformi ai principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia. A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, i ricorrenti propongono censure meramente contestative, prive di confronto con le complessive argomentazioni della Corte di appello e, in sostanza, orientate a sollecitare un riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. 8. Vanno, poi, esaminati il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], censure entrambe afferenti alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990. Le censure sono inammissibili. Dalla lettura della sentenza impugnata e, in particolare, della parte relativa al riepilogo dei motivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] (pagina 17), risulta che la questione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990 non era stata oggetto di motivo di appello. Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 - 01). Va, quindi, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U.30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. [OSCURATO:PERSONA], come anticipato al paragrafo 2, ha rinunciato ai motivi di appello afferenti all'affermazione di responsabilità, insistendo nelle richieste di riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, nonchè nelle richieste di esclusione della qualità di capo e di organizzatore e nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio (motivi questi ultimi accolti dalla Corte di appello). Ebbene, la rinuncia a tutti i motivi di appello afferenti all'affermazione di responsabilità deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi concernenti la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativi a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio. (Sez.4, n. 46150 del 15/10/2021, Rv.282413 - 01). Peraltro, come si evince della parte relativa al riepilogo dei motivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA] (pagina 12), risulta che la questione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990 non era stata oggetto di motivo di appello. Anche sotto tale ulteriore profilo, quindi, si profila l'inammissibilità del motivo. 9. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui di deduce erronea applicazione dell'art. 61 n. 9 e travisamento della prova è inammissibile.Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e travisamento della prova, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508); la censura, peraltro, è anche priva del necessario confronto critico con la motivazione della Corte di appello (pagine 60 e 61), che ha individuato plurimi elementi fattuali (ambiente ristretto in cui operava l'organizzazione criminosa, i contatti tra i detenuti aventi maggior rilievo all'interno del sodalizio criminoso, aventi contatto con le guardie penitenziarie, e quelli svolgenti funzioni esecutive) dimostrativi della consapevolezza da parte di chi (come il Mazziotti) si curava delle fasi connesse all'approvvigionamento della sostanza stupefacente delle specifiche modalità della condotta criminosa (e, cioè, del coinvolgimento di agenti di polizia penitenziaria). 10. Vanno, poi, trattati congiuntamente, perché oggettivamente connessi, il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo motivo di [OSCURATO:PERSONA] (nella parte relativa alla recidiva contestata), il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tali motivi, tutti afferenti al terna della sussistenza della contestata recidiva, sono manifestamente infondati. La Corte di appello ha confermato la sussistenza della recidiva contestata ai predetti ricorrenti condividendo e richiamando le valutazioni del primo giudice (vedi pag 95 con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], p. 101, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], p 81 con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], p 83 con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], p 86 con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], pp 92 e 93 con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], p 66 con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]; e le pagine 281, 282 e 283 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] di primo grado con diffuse argomentazioni aveva specificamente valutato la sussistenza delle recidive contestate ai ricorrenti, considerando, innanzitutto, i precedenti penali degli imputati, evidenziandone la gravità, la circostanza che si trattava di reati della stessa indole e la vicinanza temporale con il nuovo grave reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990; valutava, poi, che il nuovo reato era stato commesso in carcere da soggetti pluripregiudicati, con il duplice risultato di rendere del tutto inutile il profilo rieducativo della pena e di evidenziare che le organizzazioni criminali erano in grado di operare anche all'interno di un carcere di massima sicurezza; da tali rilievi veniva tratta la conseguente considerazione che la ricaduta nell'ulteriore grave reato oggetto del presente procedimento, tenuto conto delle modalità e circostanze del fatto, era espressione di una maggiore pericolosità e di una tendenza a delinquere incontenibile. La valutazione dei Giudici di merito è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464). Compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità dell'imputato e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, comportando ciò un preciso onere motivazionale a carico del giudice qualora intenda avvalersi della facoltà discrezionale di aggravare la pena. Nella specie, i Giudici di merito hanno compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i precedenti degli imputati ma anche la natura omogenea degli stessi, le modalità e circostanze del nuovo reato, quali elementi che, complessivamente valutati, davano atto che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una elevata capacità a delinquere. I ricorrenti non possono fondatamente dolersi della mancanza di una più approfondita disamina dei motivi di appello, atteso che, come già è stato chiarito (Sez.4, n.19043 del 29/03/2017, Rv.269886; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 25992901; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 21572201), è legittima la motivazione della sentenza di appello che, disattendendo le censure dell'appellante, si uniformi, sia per la ratio decidendi, sia per gli elementi di prova, ai medesimi argomenti valorizzati dal primo giudice, soprattutto se la consistenza probatoria di essi è così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. Nè i ricorrenti deducono specifici elementi pretermessi dalla Corte di appello, che avrebbero inciso in maniera significativa sulla valutazione già compiuta dal primo giudice e condivisa dalla Corte di appello. 11. Vanno, quindi, esaminati il motivo di ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] (nella I v, parte relativo 4zio di motivazione4Pentità della pena irrogata), il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce inosservanza dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, il secondo ed il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione, il secondo ed il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 cod.pen. e vizio di motivazione; il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali i predetti ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle concesse circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, nella massima estensione, rispetto alle contestate aggravante; il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si lamenta la mancata applicazione in regime di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche; il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla individuazione di una pena superiore ai minimi edittali. 11.1. Il motivo di ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.n., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale, nel rideterminare in melius l'entità della pena determinata dal primo giudice ha richiamato la scelta collaborativa dell'imputata. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen, quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290). Del resto, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura pari o prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536). 11.2. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte territoriale, richiamando la personalità negativa dell'imputato come emergente dal certificato penale, ha, con motivazione congrua e logica, assolto all'obbligo di motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Al riguardo, va osservato che è stato anche affermato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza- come avvenuto nella specie- , ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art.27 Cost. (Sez.7, n.39396 del 27/05/2016,Rv.268475; Sez.2 n. 17347 del 26/01/2021, Rv.281217 - 01). 11.3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. La Corte di appello, nel rideterminare in melius l'entità della pena irrogata dal primo giudice ha richiamato la scelta collaborativa dell'imputato, riducendo la pena base al minimo edittale, con le già concesse circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti. Il ricorrente con i motivi in esame lamenta che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto nel determinare la pena "di elementi oggettivi e soggettivi di favore che dovevano inevitabilmente trovare stretta corrispondenza nella entità del trattamento punitivo" e il mancato riconoscimento del "beneficio concesso delle attenuanti generiche nella misura di giustezza logica".Tali motivi sono del tutto generici e privi di concretezza. I motivi, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integrano la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 11.4. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. La Corte di appello, nel rideterminare in melius l'entità della pena irrogata dal primo giudice ha richiamato la scelta collaborativa dell'imputato e, previa esclusione della recidiva, ha ridotto la pena base al minimo edittale, applicando le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle ulteriori aggravanti, non nella massima estensione in ragione della personalità negativa dell'imputato, come emergente dal certificato penale. Il ricorrente con i motivi in esame lamenta che hi£3225:11Eaffiste~e la Corte di appello non avrebbe tenuto conto nel determinare la pena "di elementi oggettivi e soggettivi di favore che dovevano inevitabilmente trovare stretta corrispondenza nella entità del trattamento punitivo" e il mancato riconoscimento del "beneficio concesso delle attenuanti generiche nella misura di giustezza logica". Tali motivi sono del tutto generici e privi di concretezza e, quindi, inammissibili, sulla base delle argomentazioni di cui al paragrafo che precede, che si richiamano. 11.5. Il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati. I ricorrenti lamentano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti con regime di prevalenza, previa esclusione della recidiva. Va rilevato, innanzitutto, come sono stati già valutati manifestamente infondati i motivi proposto& dai predetti ricorrenti in ordine alla ritenuta applicabilità della recidiva, richiamando a tal proposito le argomentazioni esposte al paragrafo 10. Va, poi, osservato che la Corte di appello ha espresso adeguata e corretta motivazione in ordine alle ragioni giustificatrici del giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con le contestate aggravanti.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha dato correttamente atto che, in ragione della sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.pen. Or operava il divieto di cui all'art. 69 comma 4 cod.pen.. Giova ricordare che questa Corte ha valutato come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez.3, n. 29723 del 22/05/2024, Rv.286747 - 01; Sez.6,n.16487 del 23/03/2017, Rv.269522 - 01). Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha condiviso il giudizio del primo giudice, che aveva ritenuto congruo il regime di equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti in ragione della natura della sostanza stupefacente oggetto del traffico illecito e dell'ambito circoscritto della piazza di spaccio (vedi p 281 della sentenza di primo grado), sottolineando per [OSCURATO:PERSONA] anche, quale elemento ulteriore, i precedenti penali dell'imputato. In tale motivazione non vi è alcuna manifesta illogicità o carenza sindacabile in questa sede. Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Sez.2, n.3610 del 15/01/2014, Rv.260415; Sez.5,n.5579 del 26/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.258874 - 01; Sez.4, n.25532 del 23/05/2007, Rv.236992). E si è precisato che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza che ometta di indicare i motivi per i quali il giudice, nella specie d'appello, abbia confermato il giudizio di equivalenza fra circostanze, formulato dal giudice di primo grado, in quanto é sufficiente la sola enunciazione della eseguita valutazione delle circostanze concorrenti (Sez.7, n. 11571 del 19/02/2016, Rv.266148;Sez.3, n.116 del 22/11/2013, dep.07/01/2014, Rv.258147). 11.6. Il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si deduce vizio di motivazione in relazione alla individuazione di una pena superiore ai minimi edittali, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato in ordine alle ragioni che giustificavano la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, richiamando la personalità negativa del Polverino, come emergente dai numerosi e specifici precedenti di cui al certificato penale in atti, ed il ruolo specifico svolto nel sodalizio criminoso (trattandosi di "spesino", e come tale dotato di maggiore libertà di movimento all'interno del Reparto, che provvedeva alla consegna della droga ai detenuti incaricati dello spaccio al dettaglio dello stupefacente). Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea - come nella specie - a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. 12. Vanno, infine, esaminate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sollevate con il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con il sesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La questione sollevata da [OSCURATO:PERSONA], con generico richiamo all'ordinanza di rimessione della questione del Tribunale di Brescia del 6/11/2023, è stata già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 138 depositata 19/7/2024. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibili, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui, al comma 1, punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un'associazione finalizzata a commettere più delitti tra quelli previsti dal precedente art. 73 con la reclusione non inferiore agli anni venti, anziché con la reclusione non inferiore agli anni sette; nonché, nella parte in cui, al comma 2, punisce chi partecipa all'associazione con la reclusione non inferiore agli anni dieci, anziché con la reclusione non inferiore agli anni cinque. [OSCURATO:PERSONA] pur riconoscendo che, in rapporto alla fattispecie criminosa dell'associazione finalizzata al narcotraffico, si registra "una fenomenologia, in termini di 'frattura sanzionatoria' tra ipotesi ordinaria' e ipotesi 'lieve' del reato", analoga a quella censurata con la sentenza n. 40 del 2019 relativamente ai delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni, affermando che al vulnus denunciato non é possibile porre rimedio nel modo indicato dal rimettente, ossia mediante l'allineamento dei minimi edittali della fattispecie maior ai massimi della minor. E' stato rimarcato che tale soluzione "venne scartata (...) già con riferimento al delitto di cui all'art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti, sul presupposto che alla continuità nella progressione dell'offesa non deve necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria, ben potendo la tenuità o levità del fatto essere [...] prese in considerazione dal legislatore a diverso titolo e con effetti che possono determinare spazi di discrezionalità discontinua nel trattamento sanzionatorio". Si è, quindi, osservato che, "sarebbe illogico e contraddittorio che il criterio allora scartato venisse impiegato oggi con riguardo alla fattispecie associativa di cui all'art. 74 t.u. stupefacenti", tanto più che, ove tale criterio venisse adottato, produrrebbe "un rilevantissimo abbattimento della risposta punitiva minima a fatti che, nella valutazione legislativa, presentano un disvalore particolarmente marcato, in ragione del connubio, che con essi si realizza, tra associazionismo criminale e mercato della droga". A differenza della soluzione adotta con l'indicata sentenza n. 40 del 2019, nel caso in esame non è rinvenibile una pena che possa essere utilmente impiegata come parametro per riequilibrare l'assetto sanzionatorio censurato. Infatti, "la disciplina penale degli stupefacenti non lascia emergere, con riguardo alla figura criminosa in questione, norme omologhe a quelle utilizzate dalla sentenza n. 40 del 2019 per l'intervento sulla cornice edittale del delitto di cui all'art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti". Infine, la Consulta non ha ritenuto attuabile il confronto con i minimi edittali comminati da altre fattispecie associative speciali, le quali, pur prescindendo dalle finalità di volta in volta perseguite, non prevedono, come il censurato art. 74, alcuna distinzione tra fattispecie "ordinaria" e fattispecie "di lieve entità". Vanno richiamate anche le condivisibili pronunce di questa Corte sulla questione. Questa Corte con la sentenza della Sez.6, n. 4445 del 02/12/2004, dep.08/02/2005, Rv. 230758 - 01 ha ritenuto manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di stupefacenti), nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall'art. 14 del T.U. citato.Costituisce infatti legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico. Né tale scelta contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", poiché per esse è logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73. Ed in precedenza anche Sez.6, n. 11526 del 16/02/2022, Rv. 283049 - 01, aveva affermato che è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall'art. 14 del T.U., costituendo legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, a seconda della natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico. La questione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] è, dunque, manifestamente infondata, non prospettando argomentazioni e profili diversi da quelli già valutati dalla Consulta. Manifestamente infondata è anche la questione sollevata da [OSCURATO:PERSONA]. Va richiamata la condivisa affermazione di questa Corte, che ha dichiarato già manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alle altre fattispecie associative di cui agli artt. 416, 416-bis, 270 e 270-bis cod. pen., in considerazione del diverso bene giuridico tutelato - la salute pubblica in un caso e l'ordine pubblico e la personalità dello Stato nell'altro - e dell'ampia discrezionalità con cui il giudice può stabilire il trattamento sanzionatorio, adeguandolo al diverso disvalore delle singole violazioni in modo da realizzare la finalità rieducativa cui la pena deve tendere (Sez.4,n. 40903 del 28/06/2016, Rv.268229 - 01; Sez.6, n. 5560 del 26/09/2019,dep.12/02/2020,Rv.278208 - 01). Si è sottolineato in tali pronunce che la Corte Costituzionale, con orientamento costante, abbia da tempo affermato il principio che il legislatore, in presenza di situazioni diverse e in applicazione del principio di uguaglianza, può prevedere una disciplina diversa, purché le predette situazioni siano identificate m- modo non irragionevole e rispettando il principio di proporzionalità (ex plurimis sentenza n. 83 del 2010). [OSCURATO:PERSONA] conseguentemente, ha ritenuto che i principi di uguaglianza, di ragionevolezza cdi proporzionalità, possono dirsi violati solo quanto il legislatore, senza alcuna plausibile e ragionevole giustificazione, tratti in maniera sensibilmente diversa una fattispecie rispetto ad un'altra fattispecie, la quale, per le sue similitudini e analogie con la prima sia idonea a fungere da tertium comparationís (cfr Corte Cost. ordinanza n. 240 del 2011). Si è osservato che l'inasprimento della pena di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 non collide con l'art.3 Cost. atteso che appare giustificato dal fatto che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato che espone a diretto e immediato pericolo valori essenziali della collettività generale, quali la salute pubblica, la vita e l'integrità psicofisica di una moltitudine di individui. Ne discende che non appare quindi irragionevole che il legislatore punisca più severamente un'organizzazione criminale che con la propria condotta contribuisca a compromettere la salute e la vita di una moltitudine indeterminata di soggetti per fini di lucrò, rispetto ad organizzazioni (quali ad esempio le associazioni eversive o terroristiche ovvero quelle di stampo mafioso) le quali, pur accettando, peraltro non sempre e non necessariamente, la possibilità di dover compiere atti di violenza fisica, individuano pur sempre le loro vittime tra soggetti o gruppi determinati, e, in ogni caso, non pongono la lesione dell'altrui integrità psico-fisica come l'effetto inevitabile della loro azione La scelta discrezionale del legislatore circa la modulazione del trattamento sanzionatorio non può definirsi arbitraria o ingiustificata, soprattutto in considerazione del persistente dilagare del fenomeno criminoso e dello scopo di lucro sempre sotteso alla commissione di tale reato, che comporta la diffusione di sostanze nocive per la salute pubblica e privata. Occorre tenere presente il differente bene giuridico tutelato dalle associazioni di cui agli artt. 416, 416 bis, 270 e 270 bis cod. pen. (ovvero l'ordine, pubblico e la personalità dello Stato) e quello di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, ovvero la salute collettiva, considerata sin dal codice del 1931 un bene fondamentale da proteggere con sanzioni assai più severe rispetto ad altri beni giuridicamente protetti, laddove, ad esempio la fattispecie di cui all'art. 438 cod. pen., ovvero l'epidemia, cui può essere accostato lo spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, è punita con la pena massima dell'ergastolo. La differenza di