CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] t avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI ,. tdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che i motivi di ricorso si risolvono tutti nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, la quale ha espressamente chiarito che la conferma della responsabilità per il reato di frode in commercio di cui ai capi nn. 1) e 2) dell'imputazione comporta, di per sé, la responsabilità penale dell'imputato per il reato di ricettazione, essendo pacifico che lo stesso abbia acquistato mascherine recanti marchio CE contraffatto e salviettine, dichiarate antibatteriche, prive della necessaria autorizzazione e certificazione; ritenuto pertanto che, il ricorso, che contiene motivi evidentemente aspecifici, in quanto meramente reiterativi delle ragionmi di gravame spese nel merito e respinte dalla Corte con diffusa e puntuale motivazione, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del