CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 08334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8334/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 567/2026* * CC 13/02/2026* DI * * 36485/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1980avverso l ordinanza del 24/09/2025 del * * di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del * * * che ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania harespinto l istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliarepresentata dal condannato * * *2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedei difensori.Con primo atto di ricorso avv. * deduce violazione di legge e vizio dimotivazione perché il consulente della difesa dell imputato ha ritenuto che le condizioni disalute del condannato fossero incompatibili con la detenzione ma il Tribunale si è limitato arichiamare la relazione sanitaria della casa circondariale che riferisce che non esistonoemergenze in atto e non ha preso posizione sulle deduzioni del consulente vi è inoltrecontraddizione tra la nota del * regionale che ha chiesto di adottare ognimisura sanitaria idonea a salvaguardare il diritto alla salute e la relazione sanitaria internache ha riferito che non esistono emergenze in atto a fronte della discrasia tra le duerelazioni sarebbe stato necessario nominare un perito.Con secondo atto di ricorso avv. * deduce violazione di legge e vizio dimotivazione perché il Tribunale ha valorizzato in modo apodittico la possibilità di praticare lecure necessarie in carcere senza accertare la effettiva disponibilità nell istituto detentivo distrutture che pratichino la fisioterapia o di adeguato supporto psicologico continuativo.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha conclusoper il rigetto del ricorso.4. Il ricorso è fondato.I due atti di ricorso possono essere valutati congiuntamente in quanto sovrapponibili.Il detenuto nato nel 1980 soffre di un disturbo psicotico cronico determinatodall assunzione di cocaina nonché di ernie del disco multiple che gli impongono dicamminare attraverso supporti.Il ricorso deduce che l ordinanza sarebbe illegittima perché il consulente della difesadel condannato aveva concluso nel senso che le condizioni di salute dello stesso fosseroincompatibili con la detenzione ed il Tribunale non ha preso in considerazione in alcunmodo tale consulenza e non ha motivato sul perché abbia ritenuto di superare le valutazionidel consulente di parte.L argomento è fondato.In effetti nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza la difesa delcondannato aveva depositato memoria cui aveva allegato una relazione del consulentemedico di parte.* relazione il consulente di parte aveva rilevato che l amministrazione penitenziariasi era concentrata con priorità sulla cura della patologia di carattere ortopedico che affligge ilcondannato ma aveva sottovalutato la cura della patologia di carattere psichiatrico indottadal pregresso abuso di cocaina. A giudizio del consulente di parte la cura di questa secondapatologia di cui soffre il condannato richiederebbe costanti contatti con i servizi territorialioltre che una adeguata terapia farmacologica che non sarebbe possibile assicurare inregime di detenzione.Nel percorso motivazionale dell ordinanza impugnata in effetti non si rinviene unarisposta a questa valutazione del consulente di parte neanche per sostenere che da essanon emerga in realtà una situazione di incompatibilità con la detenzione attesa lapossibilità di assicurare le cure richieste anche in regime carcerario.In base ai principi generali la mancata valutazione di una memoria pur non integrandodi per sé nullità del provvedimento impugnato può influire sulla correttezza logico giuridicadella motivazione * 1 n. 26536 del 24/06/2020 * * 279578 * 3 n. 23097 del08/05/2019 * * 276199 * 5 n. 51117 del 21/09/2017 * *271600 se l argomento oggetto della stessa ha idoneità scardinante del percorso logicodella motivazione come avviene nel caso in esame in cui l argomento introdotto nellamemoria difensiva atteneva proprio al tema compatibilità o meno delle condizioni di salutedel condannato con la detenzione demandato alla valutazione del *Ne consegue che l ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e che essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.5. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dallalegge.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8334/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 567/2026* * CC 13/02/2026* DI * * 36485/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1980avverso l ordinanza del 24/09/2025 del * * di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del * * * che ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. Con ordinanza del 24 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catania harespinto l istanza di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliarepresentata dal condannato * * *2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedei difensori.Con primo atto di ricorso avv. * deduce violazione di legge e vizio dimotivazione perché il consulente della difesa dell imputato ha ritenuto che le condizioni disalute del condannato fossero incompatibili con la detenzione ma il Tribunale si è limitato arichiamare la relazione sanitaria della casa circondariale che riferisce che non esistonoemergenze in atto e non ha preso posizione sulle deduzioni del consulente vi è inoltrecontraddizione tra la nota del * regionale che ha chiesto di adottare ognimisura sanitaria idonea a salvaguardare il diritto alla salute e la relazione sanitaria internache ha riferito che non esistono emergenze in atto a fronte della discrasia tra le duerelazioni sarebbe stato necessario nominare un perito.Con secondo atto di ricorso avv. * deduce violazione di legge e vizio dimotivazione perché il Tribunale ha valorizzato in modo apodittico la possibilità di praticare lecure necessarie in carcere senza accertare la effettiva disponibilità nell istituto detentivo distrutture che pratichino la fisioterapia o di adeguato supporto psicologico continuativo.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha conclusoper il rigetto del ricorso.4. Il ricorso è fondato.I due atti di ricorso possono essere valutati congiuntamente in quanto sovrapponibili.Il detenuto nato nel 1980 soffre di un disturbo psicotico cronico determinatodall assunzione di cocaina nonché di ernie del disco multiple che gli impongono dicamminare attraverso supporti.Il ricorso deduce che l ordinanza sarebbe illegittima perché il consulente della difesadel condannato aveva concluso nel senso che le condizioni di salute dello stesso fosseroincompatibili con la detenzione ed il Tribunale non ha preso in considerazione in alcunmodo tale consulenza e non ha motivato sul perché abbia ritenuto di superare le valutazionidel consulente di parte.L argomento è fondato.In effetti nel corso del procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza la difesa delcondannato aveva depositato memoria cui aveva allegato una relazione del consulentemedico di parte.* relazione il consulente di parte aveva rilevato che l amministrazione penitenziariasi era concentrata con priorità sulla cura della patologia di carattere ortopedico che affligge ilcondannato ma aveva sottovalutato la cura della patologia di carattere psichiatrico indottadal pregresso abuso di cocaina. A giudizio del consulente di parte la cura di questa secondapatologia di cui soffre il condannato richiederebbe costanti contatti con i servizi territorialioltre che una adeguata terapia farmacologica che non sarebbe possibile assicurare inregime di detenzione.Nel percorso motivazionale dell ordinanza impugnata in effetti non si rinviene unarisposta a questa valutazione del consulente di parte neanche per sostenere che da essanon emerga in realtà una situazione di incompatibilità con la detenzione attesa lapossibilità di assicurare le cure richieste anche in regime carcerario.In base ai principi generali la mancata valutazione di una memoria pur non integrandodi per sé nullità del provvedimento impugnato può influire sulla correttezza logico giuridicadella motivazione * 1 n. 26536 del 24/06/2020 * * 279578 * 3 n. 23097 del08/05/2019 * * 276199 * 5 n. 51117 del 21/09/2017 * *271600 se l argomento oggetto della stessa ha idoneità scardinante del percorso logicodella motivazione come avviene nel caso in esame in cui l argomento introdotto nellamemoria difensiva atteneva proprio al tema compatibilità o meno delle condizioni di salutedel condannato con la detenzione demandato alla valutazione del *Ne consegue che l ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e che essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.5. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dallalegge. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di*Così è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di*Così è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *