CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 dicembre 2020
Cassazione n. 27352/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16802-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 432/2020 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 30/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Barrafranca, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Giudice di pace di Enna che fosse dichiarata la nullità del verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato dalla polizia municipale per la presunta violazione dell'art. 143, commi 2 e 13, cod. strada, con il quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa di euro 41,00 «perché non si teneva il più vicino possibile al margine destro della carreggiata bensì sul marciapiede». [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò il ricorso, confermando l'opposto verbale e compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale di Enna, con sentenza del 30 dicembre 2020, ha rigettato l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.780,00, oltre spese generali ed accessori di legge. 3. Avverso la sentenza del Tribunale di Enna propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo ad un unico motivo. Il Comune di Barrafranca non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in tema di liquidazione delle spese. Ric. 2021 n. 16802 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Osserva il ricorrente che il Tribunale, in un giudizio che aveva ad oggetto l'opposizione ad una sanzione amministrativa di euro 41, rientrante perciò nello scaglione di valore fino ad curo 1.100, l'ha condannato a pagare la somma di euro 1.780 di spese di lite, che è ampiamente superiore alla tariffa per i giudizi in grado di appello. Né risulta dal tenore della sentenza che il Tribunale si sia avvalso del potere di cui all'art. 4 cit., secondo cui è consentito un aumento fino all'80 per cento del valore medio tabellare; e comunque, anche in presenza di tale eventualità, la somma liquidata sarebbe oltre la soglia massima tabellare 1.1. Il motivo è fondato. Il giudizio in questione, avendo ad oggetto l'opposizione ad una sanzione amministrativa pari ad euro 41, rientra nello scaglione di valore fino ad euro 1.100. Ne consegue che, calcolando la somma tra fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale, ne risulta un compenso complessivo minimo pari ad euro 470. Rispetto ad esso, la somma liquidata è evidentemente eccessiva. 2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, liquidando le spese del giudizio di appello nella misura di cui in dispositivo. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, nel quale l'odierno ricorrente rimane pur sempre soccombente, ritiene la Corte che le spese del giudizio di cassazione debbano essere compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, condanna l'appellante [OSCURATO:PERSONA] al Ric. 2021 n. 16802 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- pagamento delle spese del giudizio di secondo grado liquidate nella somma complessiva di curo 500. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera d