CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 17676/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20318-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1162/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perché fosse condannata al pagamento in suo favore della somma di €11.875,00 oltre a rivalutazione ed interessi. Esponeva l'attore di aver corrisposto in prestito alla Bernazzani la complessiva somma di €16.000,00 mediante tre assegni bancari tratti sul conto Ric. 2019 n. 20318 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 2 - corrente intestato a sé e alla moglie, [OSCURATO:PERSONA]. A fronte del prestito ricevuto la Bernazzani - a dire dell'attore - si era impegnata a restituire l’intera somma mutuata mediante versamenti mensili di €275,00 regolarmente corrisposti – tramite ordine bancario di pagamento permanente - a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e interrotti dal 14 Aprile 2005. 1.2. Il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda proposta dall'attore. 1.3.La pronuncia di prime cure veniva impugnata dalla Bernazzani dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, contestando la sussistenza di un rapporto contrattuale di mutuo fra le parti nonchéil suo impegno a restituire la somma nella sua integralità, trattandosi al contrario di danaro offerto in donazione dal Cardelli alla Bernazzani in virtù di una relazione sentimentale intercorsa tra le parti fino al gennaio 2007. Spiegava l’appellante di essersi determinata alla restituzione parziale della somma ricevuta (€4.125,00) unicamente per ragioni di imbarazzo. 2. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1162/2019qui impugnata, rigettava il gravame. A sostegno della sua decisione osservava la Corte che: - sussistono gli elementi costitutivi del contratto di mu tuo, deducibili da presunzioni gravi precise e concordanti: l'ordine di disposizione permanente del versamento a mezzo bonifico bancario dell'importo di €275.000 sul conto dei coniugi Cardelli-Cappelletti, impartito alla propria banca a distanza di neanche un mese dall'erogazione delle somme da parte del Cardelli: restituzione che non risulta per tabulasmai da questi rifiutata; la dichiarazione testimoniale della Cappelletti, secondo la quale entrambi i coniugi si erano resi disponibili ad aiutare la Bernazzani, amica di famiglia del coniuge Ric. 2019 n. 20318 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 3 - Cardelli, in quanto in quel momento lamentava seri problemi economici; le dichiarazioni rese daaltre due testi; - non si ritengono ripetibili le somme per essere state versate in adempimento ad un'obbligazione naturale, non avendo il Cardelli alcun obbligo di mantenimento in favore della Bernazzani, nonostante la relazione extraconiugale riferita dall'appellante ma non confermata dal Cardelli. 3. [OSCURATO:PERSONA] interponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si difendeva depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza il controricorrente faceva pervenire memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1813 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: in particolare, si censura l’erronea affermazione della sussistenza dei presupposti del rapporto contrattuale di mutuo/prestito e il mancato assolvimento del relativo onere probatorio sul punto (incombente in toto sul sedicente mutuante). Lamenta la ricorrente che l’attore non ha articolato un solo mezzo istruttorio volto a provare la dazione a titolo di mutuo delle somme in discussione. Spettava, infatti, a lui assolvere un duplice onere probatorio: oltre alla prova della consegna della somma complessiva, l’attore non ha fornito la prova della natura e del titolo contrattuale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Su questo secondo punto erra la Corte bolognese nel concludere nel senso della sussistenza dei presupposti sostanziali del contratto di mutuo, senza poter utilmente ricorrere al regime delle presunzioni exart . 2729 cod. civ. e tantomeno ad univoche risultanze istruttorie: infatti, a fronte Ric. 2019 n. 20318 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 4 - della dazione tramite assegni di somme di denaro pari a complessivi €16.000,00 non può dirsi assolto l’onus probandi incombente sul Cardelli attraverso l'accredito mensile di €275,00 da parte della Bernazzani protrattosi per qualche tempo senza indicazione di alcuna causale, tale da avvalorare la tesi della restituzione di somme ricevute in prestito e, in ogni caso, per un ammontare complessivo inferiore del 25% del totale delle somme consegnate dal Cardelli alla Bernazzani. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., anche in rapporto all'art. 116 cod. proc. civ., ad integrazione dei vizi di legittimità exart. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.: a) erronea applicazione del regime delle presunzioni semplici in assenza di «presunzioni gravi precise e concordanti» a riprova dell'asserito contratto di mutuo intercorso tra le parti; b) omessa considerazione di risultanze istruttorie di segno contrario rispetto alla tesi favorevole alla sussistenza del rapporto contrattuale di mutuo. Lamenta la ricorrente che non è chiaro quali siano gli elementi asseritamente «gravi precisi e concordanti» su cui si fonda l'impugnata sentenza, e in particolare la prova del titolo oneroso sotteso alla consegna degli assegni emessi dal Cardelli. Né esiste una valutazione complessiva alla luce del l'uno o dell'altro elemento presuntivo,come pure richiede questa Corte di legittimità. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) cod. proc. civ.Si duole la ricorrente dell'omesso esame di plurime e decisive risultanze istruttorie in senso contrario: l’inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], che ha un coinvolgimento personale e un interesse economico diretto; le dichiarazioni rese dalle testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’aver dedotto dalle loro deposizioni elementi decisivi di segno decisamente contrario; la relazione sentimentale che Ric. 2019 n. 20318 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 5 - legava le parti in causa. E’ proprio la situazione sentimentale che legava i due interessati a far supporre più ragionevolmente che la consegna delle somme fosse effettivamente una liberalità senza previsione di restituzione (Cass. Sez. 2, n. 18280 del 19.09.2016 -Rv. 641076 -01). 4.I primi tre motivi possono essere esaminati tutti congiuntamente in quanto, seppure attraverso articolate censure, affrontano la medesima questione, ossia l’insufficiente prova fornita dall’odierno controricorrente della sussistenza di un titolo idoneo (contratto di mutuo) a giustificazione della restituzione della somma di danaro per cui è causa. Essi sono infondati. 4.1. Intanto è utile ricordare che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. Nel caso di specie, il requisito della precisione è riferito al fatto noto, determinato nella realtà storicadel trasferimento alla Bernazzani della somma di danaro preso a prestito dal Cardelli; quello della gravità risulta dal grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto (concordata restituzione della somma) desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato in caso di pluralità di elementi presuntivi, è soddisfatto dall’aver desunto da una pluralità di indizi univocamente convergenti (prestito personale assunto dal Cardelli a beneficio della Bernazzani; cointestazione del contosul quale erano stati tratti gli assegni e sul quale la Bernazzani aveva disposto, a meno di un mese dal trasferimento, il versamento dei ratei per la restituzione del mutuo; dichiarazioni testimoniali) la dimostrazione della sua sussistenza (assunzione dell’obbligo di Ric. 2019 n. 20318 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 6 - restituire la somma ricevuta). La valutazione complessiva degli elementi presuntivi isolatiè rinvenibile in quella parte della sentenza impugnata (p. 5, secondo capoverso) che valorizza la prospettazione complessiva dei fatti narrati dall’odierno ricorrente alla luce dell’analisi dei singoli elementi presuntivicome sopra richiamati. In definitiva, la critica della ricorrente si concret a nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali (ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. 889 del 29.03.2023; Cass. Sez. 2, n. 9054 del 21.03.2022; Cass. Sez. L, n. 18611 del 30.06.2021; Cass. Sez. 6-3, n. 3541 del 13 . 02 . 2020). 4.2. Quanto all’omessa valutazione dell’esistenza di una relazione sentimentaletra il Cardelli e la Bernazzani, in disparte la sussistenza di un’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), si tratta, in ogni caso, di un fatto non ignorato dalla Corte d’Appello , semmai ritenuto non dimostrato o comunque non decisivo nel senso di conferire rilevanza ad un’attribuzione di danaro a titolo gratuito. A tal proposito, è inconferente il riferimento del ricorso alla giurisprudenza di questa Corte in tema di liberalità d’uso, exart. 770, comma 2, cod. civ. (Cass. Sez. 2, n. 18280 del 19.09.2016 - Rv. 641076 – 01). Nella pr onuncia richiamata dalla ricorrente (più di recente confermata da: Cass. Sez. 2, n. 15334 del 12.06.2018 -Rv. 649079 - 01) viene precisato che « a) una liberalità d'uso prevista dall'art. 770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche Ric. 2019 n. 20318 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 7 - dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale; b) Tali liberalità trovano fondamento negli usiinvalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti». Nel caso di specie, non solo non sussistono le occasioni celebrative rammentate dal Collegio (il conferimento delle somme sarebbe avvenuto per venire incontro alle difficoltà economiche della Bernazzani), ma soprattutto – anche a voler considerare il trasferimento delle somme quali donazioni di modico valore, ex art.783 cod. civ. – l a consegna del danaro non può dirsi proporzionale al patrimonio del presunto donante (come prontamente evidenziato anche nel controricorso, p. 13), posto che egli aveva contratto personalmente un finanziamento per potersi procurare la disponibilità delle somme,poi erogate all’odierna ricorrente (p. 2 della sentenza, 3° capoverso). 4.3. In definitiva, la Corte d’Appello ha fatto corretto uso del principio per cui la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dalquale derivil’obbligo di controparte alla restituzione, purché l’attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare, neppure in subordine, una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando la necessità cheil rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto dall’altra ( Cass. Sez. 2, n. 889 del Ric. 2019 n. 20318 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 8 - 29.03.2023; Cass. Sez. 2, n. 27372 del 08.10.2021; Cass. Sez. 3, n. 17050 del 28.07.2014). 5. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2034 cod. civ., in relazione all'art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: erra la Corte nel confondere un obbligo giuridico di mantenimento con la ben diversa fattispecie dell'obbligazione naturale; da qui l'errore commesso dai giudici di seconde cure nell’escludere la configurabilità di un’obbligazione naturale in relazione alle dazioni di denaro effettuate nel contesto di una consolidata relazione sentimentale. 5.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 30.09.2016 - Rv. 641356 – 01; Cass. n. 1007/80) che l'articolo 2034 c od. civ. distingue le obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al secondo comma, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali (casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono peròa vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione, quali l'adempimento della disposizione fiduciaria e il pagamento del debito prescritto e del debito di gioco) e, al primo comma, con disposizione molto più ampia, l'esecuzione spontanea di un dovere morale (o di coscienza) o sociale. Con riferimento a tale ultima disposizione di carattere generico, l'indagine sulla sussistenza di un'obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall'altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza, in relazione a tutte le circostanze del caso. Anche a voler ritenere che la Corte d’Appello non abbia sufficientemente indagato sulla relazione sentimentale tra le parti Ric. 2019 n. 20318 sez. S2 -ud. 23-05-2023 - 9 - nonché sui rapporti di amicizia coinvolgenti le due famiglie, quale presupposto per il dovere morale di cui all’art. 2034, comma 1, cod. civ., può dirsi comunque ponderato dalla Corte il menzionato requisito di proporzionalità, come già evidenziato supraal punto 4.2 . Del resto, la disponibilità economica del Cardelli è stata genericamente affermata dalla ricorrente, ma non sostenuta da alcuna evidenza probatorianel senso contrario da quello valutato dal giudice di seconde cure. 6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €2.800,00 per compensi, oltre ad€200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei p resupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore i