CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 30183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza emessa l'll febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed €.2000 di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di gr. 3,44 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto violazione di legge poichè la Corte d'Appello aveva erroneamente respinto la proposta eccezione di ne bis in idem. L'imputato era già stato condannato per i medesimi fatti con altra sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli, con la quale era stato contestato il reato associativo e numerosi reati - fine, coincidenti con la condotta giudicata nel presente processo. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. La Corte territoriale, investita del motivo di gravame, ha chiarito in modo esaustivo che nessuno dei reati - fine contestati con il reato di associazione ex art. 74 DPR 309 /1990 all'odierno imputato presenta identità fattuale rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Invero, chiarisce la sentenza impugnata, le contestazioni relative al diverso processo riguardano fatti diversi e specifici di cessione effettuate a soggetti ben determinati, laddove l'episodio contestato nel caso in esame riguarda la detenzione a fini di spaccio. Correttamente, dunque, è stata esclusa la medesimezza ontologica dei fatti che da luogo all'ipotesi di ne bis in idem: deve ricordarsi che, ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma e integrando gli estremi del medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa. (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022 Rv. 283371 - 01; Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, Rv. 257992 - 01). Il motivo di impugnazione si limita peraltro genericamente a lamentare la violazione del principio del ne bis in idem senza nemmeno confrontarsi con le puntuali e pertinenti argomentazioni spese dai giudici di merito, difettando totalmente di specificità. 3. Deve dunque dichiararsi la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] eptensore Il Presidente