CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16267/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 28008/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Ministero dell'interno,[OSCURATO:PERSONA] del Governo di Napoli, Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA]; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 25 marzo 2021 n. 702; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] multarono [OSCURATO:PERSONA] per violazioni al codice della strada. Quattro anni dopo [OSCURATO:PERSONA], assumendo di “avere acquisito” un estratto di ruolo dal quale risultava emessa a suo carico una cartella esattoriale sulla base delle sanzioni amministrative suddette, convenne dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] la prefettura di Napoli e la Oggetto: opposizione agli atti esecutivi società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (postea, Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA]), chiedendo l'annullamento della suddetta cartella. A fondamento della domanda dedusse: -) di non avere ricevuto la notifica del verbale di contestazione; -) di non avere ricevuto la notifica della cartella esattoriale; -) la nullità della notifica della cartella; -) la nullità della cartella per la mancata indicazione del computo degli interessi. 2. Rimasti contumaci tutti i convenuti, con sentenza 26 febbraio 2018 n. 1808 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere “ravvisato preliminarmente l'interesse ad agire di cui all'articolo 100 c.p.c. del ricorrente”, qualificò la domanda attorea come “opposizione ex art. 617 c.p.c.” e la rigettò perché tardiva (così la sentenza d’appello, p. 2). La sentenza fu appellata dal soccombente. 3. Con sentenza 25 marzo 2021 n. 702 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettò il gravame. La sentenza d'appello si fonda su una motivazione così riassumibile: -) la domanda attorea andava qualificata in parte come opposizione c.d. “recuperatoria”; in parte come opposizione all’esecuzione, ed in parte come opposizione agli atti esecutivi; -) l’opposizione recuperatoria e l’opposizione ex art. 617 c.p.c. erano inammissibili perché tardive; -) l’opposizione ex art. 615 c.p.c. era infondata, in quanto la cartella esattoriale risultava validamente notificata a mezzo del servizio postale. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi. Tutte le controparti sono rimaste intimate. Il Ministero dell'Interno ha depositato “atto di costituzione” al fine di partecipare all'eventuale discussione in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar c onto dei motivi di ricorso, in quanto la sentenza d’appello va cassata senza rinvio, per avere pronunciato su un giudizio che non poteva essere proseguito. Infatti,il Giudice di pace - come risulta dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata - aveva qua lificato la domanda attorea come “ opposizione ex art. 617 c.p.c.”. Giusta o sbagliata che fosse talequalificazione della domanda, in virtù di essa quella sentenza non poteva essere impugnata con l’appello, ma doveva essere impugnata col ricorso per cassazione, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “al fine dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile (…) rileva esclusivamente la qualificazione data alla controversia dalla sentenza stessa, ancorché eventualmente erronea” (così già Sez. U, Sentenza n. 5096 del 08/11/1978, Rv. 394854 - 01; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 1406 del 23/02/1983, Rv. 426228 -01; Sez. 3, Sentenza n. 5196 del 13/06/1987, Rv. 453802 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12696 del 16/11/1999, Rv. 531177 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 9362 del 12/04/2017, Rv. 644003 -01). E poiché, come noto, le sentenze pronunciate sull’opposizione agli atti esecutivi sono inappellabili, la sentenza di primo grado si sarebbe dovuta impugnare col ricorso per cassazione, e non con l’appello. 2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata rituale difesa - tale non potendo qualificarsi l’atto dell’Avvocatura erariale non notificato ad alcuno- delle parti intimate. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consi